Scioglimento della societa' cooperativa agricola "Res Rustica", in Latiano.(GU n.33 del 10-2-1998)
IL DIRETTORE della direzione provinciale del lavoro di Brindisi Visto l'art. 2544 del codice civile; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2; Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 codice civile, comma primo; Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della societa' cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/75; Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 30 ottobre 1997; Decreta: La societa' cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2: societa' cooperativa agricola "Res Rustica", con sede in Latiano, costituita per rogito dott. Vincenzo Loiacono in data 12 giugno 1987, repertorio n. 240108, registro societa' 4766, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1843/228.003. Brindisi, 26 gennaio 1998 Il direttore: Marzo