MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 dicembre 1997 

  Fissazione della data di  decorrenza per l'applicazione della nuova
definizione  di  piccola  e  media  impresa  e  rideterminazione  dei
relativi limiti  dimensionali applicabili alle imprese  commerciali e
di  servizi,  ai fini  delle  agevolazioni  previste dalle  leggi  n.
317/1991,  n. 215/1992,  n. 46/1982,  n.  49/1985, n.  341/1995 e  n.
221/1990.
(GU n.34 del 11-2-1998)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il  decreto ministeriale  18 settembre 1997  con il  quale e'
stata  recepita,  con  riferimento  alla concessione  di  aiuti  alle
attivita' produttive, la definizione di  piccola e media impresa come
determinata nella nuova disciplina degli  aiuti di Stato alle piccole
e medie imprese, pubblicata sulla G.U.C.E.  del 23 luglio 1996, ed in
particolare  il  comma  8  dell'art.   1  che  demanda  a  successivi
provvedimenti, per  le singole misure  di aiuto, la  fissazione della
data di  decorrenza per l'applicazione  dei limiti dimensionali  e la
rideterminazione degli stessi, qualora previsti in misura inferiore a
quella massima,  per le  imprese operanti  in particolari  settori di
attivita';
  Considerato  che con  la nota  del  29 agosto  1997 la  Commissione
europea  ha autorizzato  l'applicazione  della  nuova definizione  di
piccola  e  media  impresa  ai  regimi di  aiuto  di  competenza  del
Ministero  dell'industria, del  commercio e  dell'artigianato, ed  in
particolare a quelli  previsti dalle leggi n.  317/1991, n. 215/1992,
n. 46/1982, n. 488/1992, n. 341/1995 e n. 49/1985;
  Visto  il decreto  ministeriale 27  ottobre  1997 con  il quale  la
predetta definizione e' stata recepita  con riferimento alla legge n.
488/1992;
  Considerato che  la Commissione europea  ha aperto la  procedura di
infrazione  nei confronti  delle agevolazioni  di cui  alla legge  n.
49/1985,  titolo  II  e  che,   pertanto,  con  riferimento  a  detta
normativa,  la nuova  definizione  di piccola  e  media impresa  puo'
ritenersi allo  stato applicabile  solo con  riferimento al  titolo I
della predetta legge;
  Considerato  che con  decisione  della Commissione  europea del  22
luglio 1997 e' stata autorizzata  la prosecuzione degli interventi di
cui allla legge  30 luglio 1990, n. 221, relativa  agli incentivi per
attivita'   sostitutive  nei   bacini  minerari   in  crisi,   previo
adeguamento della definizione comunitaria  di piccola e media impresa
pubblicata sulla G.U.C.E. del 23 luglio 1996;
  Tenuto  conto che  l'art. 1,  comma 2,  lettera b),  della legge  5
ottobre  1991,  n. 317,  prevede,  per  le  piccole e  medie  imprese
commerciali  e di  servizi,  limiti dimensionali  inferiori a  quelli
massimi definiti dall'Unione europea;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  1. Ai fini della concessione  delle agevolazioni di cui alle leggi:
5 ottobre 1991,  n. 317, 25 febbraio 1992, n.  215, 17 febbraio 1982,
n. 46, 27 febbraio 1985, n. 49, titolo  I, 8 agosto 1995, n. 341 e 30
luglio 1990,  n. 221, la  nuova disciplina comunitaria in  materia di
aiuti di Stato alle piccole e  medie imprese, cosi' come recepita dal
decreto ministeriale del  18 settembre 1997 di cui  alle premesse, ha
effetto  per  le  domande  che, sulla  base  dell'attuale  normativa,
possono essere  presentate a  decorrere dal 30  dicembre 1997,  o, se
successiva, dalla  data di  pubblicazione del presente  decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2.  Per  le   imprese  commerciali  e  di   servizi  si  applicano,
nell'ambito delle agevolazioni  di cui alla legge 5  ottobre 1991, n.
317, con medesimo effetto di cui al comma 1, i limiti dimensionali di
seguito indicati, come  rideterminati ai sensi dell'art.  1, comma 2,
del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997:
  A) E' definita  piccola e media l'impresa commerciale  e di servizi
che:
     a) ha meno di 95 dipendenti, e
  b) ha un fatturato annuo non  superiore a 15 milioni di ECU, oppure
un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di ECU,
  c) ed e'  in possesso del requisito di  indipendenza, come definito
all'art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre
1997.
  B) E' definita piccola l'impresa commerciale e di servizi che:
     a) ha meno di 20 dipendenti, e
  b) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di ECU, oppure
un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di ECU,
  c) ed e'  in possesso del requisito di  indipendenza, come definito
all'art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre
1997.
  Il presente  decreto sara'  trasmesso alla Corte  dei conti  per la
registrazione e pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 23 dicembre 1997
                                                 Il Ministro: Bersani
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1998
Registro n. 1 Industria, foglio n. 5