N. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 gennaio 1998
N. 7 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 9 gennaio 1998 (del presidente della regione siciliana) Finanza pubblica - Disposizioni tributarie urgenti - Elevazione dell'aliquota IVA dal 19 al 20 per cento - Modifiche al regime IVA per le cessioni di contratti di sportivi professionisti e per il trasporto urbano - Trattamento tributario delle plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni - Disposizioni in materia di sanzioni e interessi - Riserva allo Stato delle entrate derivanti da tali norme - Indeterminatezza circa il carattere di "novita'" delle entrate stesse - Lesione dell'autonomia finanziaria della regione siciliana - Violazione del principio di leale cooperazione tra Stato e regioni - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 429/1996 e 61/1987. (D.-L. 29 settembre 1997, n. 328, art. 7, in relazione agli artt. 1, 2, lettere a), e b), 4, comma 1, e 6-bis, dello stesso decreto, convertito in legge 29 novembre 1997, n. 410). (Statuto siciliano, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2).(GU n.6 del 11-2-1998 )
Ricorso del presidente della regione siciliana pro-tempore on.le prof. Giuseppe Provenzano autorizzato a ricorrere con deliberazione della Giunta regionale n. 458 del 22 dicembre 1997, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Francesco Castaldi e dall'avv. Francesco Torre ed elettivamente domiciliato nell'ufficio della regione in Roma, via Marghera, 36, giusta procura a margine del presente atto, contro il il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore domiciliato per la carica a Roma, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 7 in relazione ai precedenti art. 1, 2, lett. a) e b), 4, primo comma, e 6-bis del d.-l. 29 settembre 1997, n. 328, convertito con legge 29 novembre 1997, n. 410, recante "Disposizioni tributarie urgenti", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1997. 1.1. - L'art. 7 della legge impugnata riserva all'erario "le entrate derivanti dal presente decreto" per finalita' di risanamento del bilancio statale e demanda ad un decreto del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'emanazione, entro 90 giorni, delle modalita' di attuazione del presente articolo. La legge impugnata contiene diverse norme in materia tributaria che daranno luogo ad incrementi di entrate, che porteranno globalmente nelle casse dello Stato 1.500 miliardi di gettito aggiuntivo gia' nell'anno 1997 e 5.725 miliardi nell'anno 1998. Buona parte del nuovo gettito e' garantito dall'art. 1 con il quale e' stato operato un globale riordino delle aliquote I.V.A., che si riducono da quattro (4, 10, 16 e 19%) a tre: quella super ridotta del 4%, quella ridotta del 10% e quella ordinaria del 20%. Il maggior gettito e' previsto per l'aumento dell'aliquota ordinaria, che passa al 20% e riguarda una serie di beni di grande consumo, quali ad es. la benzina, il metano per auto, materiali per l'edilizia, elettrodomestici e abbigliamento. Si riduce invece l'aliquota I.V.A. dal 19 al 10% su alcuni beni di prima necessita' come lo zucchero. Orbene dalla suindicata rimodulazione delle aliquote I.V.A., che portera' allo erario dello Stato gran parte degli incrementi di entrata suindicati, derivera' per la regione siciliana, invece, un decremento del gettito I.V.A. gia' a partire dall'anno in corso rispetto a quello conseguito negli anni precedenti. Invero, qualora codesta ecc.ma Corte non dovesse dichiarare fondata la presente impugnativa, tutti gli aumenti del gettito derivanti dall'aumento dell'aliquota ordinaria saranno devoluti all'erario statale, senza alcun vantaggio, come e' ovvio, per quello regionale, che, di contro, subira' gli effetti negativi in termini di minore gettito in conseguenza della diminuizione dell'aliquota dal 19 al 10% sui beni di prima necessita'. L'art. 2, lett. a), che modifica l'art. 7, quarto comma, lett. d), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede la territorialita' delle cessioni dei contratti di prestazione degli sportivi professionisti con il criterio del domicilio del committente. L'art. 2, lett. b), che sostituisce il numero 14) del primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 riconosce, nell'ambito delle operazioni esenti da imposta, l'esenzione solo per le prestazioni di trasporto urbano effettuate con taxi o mezzi equivalenti. L'art. 4, comma 1, che sostituisce il comma 3 dell'art. 3 del d.-l. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, prevede l'aumento dal 7 al 14% della quota forfettaria per determinare la plusvalenza in caso di opzione per il regime non analitico per cessioni di partecipazioni non qualificate. L'art. 6-bis prevede una sanatoria per le imprese sottoposte a procedure concorsuali. Le stesse invero potranno versare l'I.V.A., con modalita' particolari, senza le sanzioni di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 ne' gli interessi. 1.2. - Gli interventi disposti con le richiamate norme, pur essendo essenzialmente rivolti a procurare, in varie forme, maggiori entrate, non costituiscono, pero', "nuove entrate tributarie", che e' la condizione precisa che l'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello statuto siciliano in materia finanziaria, pone alla facolta' dello Stato di riservarsi le entrate spettanti alla regione. Invero, come e' noto, secondo la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, la "novita' dell'entrata", che costituisce, appunto, "requisito indefettibile" per la devoluzione allo Stato delle entrate tributarie riscosse nell'ambito territoriale regionale, caratterizza "le imposte di nuova istituzione" o "le entrate derivanti da un incremento dell'importo delle aliquote di imposte preesistenti" (sentenza n. 429/1996). Detto principio elaborato dalla Corte costituzionale trova esplicito recepimento nelle recenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale (d.lgs. 24 luglio 1996, n. 432), il cui art. 4, che sostituisce l'art. 1, comma 1, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, stabilisce, appunto, che puo' essere riservato allo Stato "il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi... purche' risulti temporalmente delimitato, nonche' contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile". Nel caso di specie, non trattandosi di nuovo tributo ne' di elevazione di aliquota di tributi esistenti, la devoluzione allo Stato dei maggiori proventi disposta dalle norme impugnate si appalesa illegittima. Come osserva la Corte nella sentenza n. 61 del 1987 l'apposizione di "cautele" da parte dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074/1965 (in specie la "novita' dell'entrata") alla citata facolta' di riserva, del cui esercizio costituisce condizione, e' volta "a rendere possibile il controllo politico sull'esatto e corretto esercizio della deroga" contenuta nel richiamato art. 2 della normativa di attuazione. Detta cautela (novita' del provento) costituisce pertanto essenziale garanzia di legittimita' costituzionale della riserva operata dalle norme impugnate. Ma in queste ultime non v'e' indicazione alcuna dei criteri per la selezione del provento nuovo da quello che nuovo non e', di guisa che e' impedito alla regione e a codesta Corte in questa sede il controllo sull'esercizio della deroga. Le norme impugnate invero si limitano a rinviare ad un successivo decreto interministeriale la indicazione dei predetti criteri selettivi, impedendo quel controllo sul corretto esercizio della deroga sul punto della novita' del provento che, come detto, codesta Corte ha qualificato siccome statutaria cautela della regione siciliana. Vien meno in tal guisa la prevedibilita' delle decisioni che saranno adottate dagli organi ministeriali preposti all'applicazione delle norme impugnate con conseguente palese violazione del principio della certezza del diritto. Il grado di tutela dell'autonomia finanziaria di cui e' dotata statutariamente la regione siciliana risulta infatti direttamente proporzionale al grado di definizione della normativa. In altri termini, perche' si abbia effettivita' di tutela occorre che le norme che afferiscono alla materia finanziaria siano sufficientemente precise e dettagliate, nonche' ancorate a precisi indicatori quantitativi. Per le suesposte ragioni le norme impugnate violano l'art. 36 dello statuto siciliano e l'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione in materia finanziaria. 1.3. - Non puo' infine non rilevarsi ancora una volta il vulnus al principio di leale cooperazione da parte delle norme impugnate per non avere le stesse previsto nessuna forma di partecipazione e consultazione della regione siciliana nella determinazione dei maggiori proventi derivanti dagli interventi in parola. A tal riguardo va osservato come in una materia "vitale" quale quella finanziaria, che costituisce uno dei cardini della speciale autonomia di cui e' dotata statutariamente la regione, quest'ultima e' totalmente ignorata sia a monte che a valle del complesso procedimento, legislativo e amministrativo, che, senza il correttivo intervento di codesta Corte, portera' ancora una volta all'incameramento in favore dell'erario statale di qualsivoglia aumento delle entrate tributarie riscosse in Sicilia. A monte, per non avere il Presidente del Consiglio invitato il presidente della regione al Consiglio dei Ministri in cui veniva discussa ed approvata la normativa finanziaria de qua, facendo venir meno il necessario coordinamento tra lo Stato e la regione cui e' mirato l'art. 21, terzo comma, dello statuto; a valle, perche' il Ministro competente provvedera' in assoluta autonomia e senza alcuna interlocuzione regionale a determinare discrezionalmente il quantum dei maggiori proventi che affluiranno allo Stato con buona pace della speciale autonomia finanziaria della regione.
P. Q. M. Si chiede che l'ecc.ma Corte dichiari l'illegittimita' costituzionale delle norme impugnate per contrasto con l'art. 36 dello Statuto siciliano e con le relative norme di attuazione in materia finanziaria. Con riserva di ulteriori deduzioni. Si depositano col presente atto: 1) autorizzazione a ricorrere (delibera Giunta regionale n. 458 del 22 dicembre 1997); 2) copia del d.-l. 29 settembre 1997, n. 328, nel testo coordinato con la legge di conversione 29 novembre 1997, n. 410, pubblicato nella stessa Gazzetta Ufficiale (n. 279 del 29 novembre 1997) in cui e' pubblicata la legge di conversione. Palermo, addi' 27 dicembre 1997 Avv. Francesco Castaldi - avv. Francesco Torre 98C0024