N. 36 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 novembre 1997

                                 N. 36
  Ordinanza emessa il 12 novembre 1997  dal  tribunale  di  Monza  nel
 procedimento penale a carico di Bucchieri Filippo ed altro
 Processo  penale  -  Dibattimento  -  Esame  di  persona  imputata in
    procedimento connesso - Esercizio della facolta' di non rispondere
    - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni  rese  da  detta
    persona  nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il
    giudice salvo l'accordo delle parti - Incidenza sul "principio  di
    conservazione della prova".
 (C.P.P.  1988,  art.  513,  comma  2, modificato dalla legge 7 agosto
    1997, n. 267, art. 1).
 (Cost., artt. 3, 25, 101, secondo comma, e 112).
(GU n.6 del 11-2-1998 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente  ordinanza  sull'istanza  formulata  dal
 p.m.  all'udienza del 4 novembre 1997, avente ad oggetto la questione
 d'illegittimita'   costituzionale   dell'art.   513   c.p.p,    nella
 formulazione  risultante dalle modifiche operate con l'art. 1 legge 7
 agosto 1997 n. 267, per violazione degli artt. 2, 3, 24, 25, 101, 112
 della Costituzione;
   Il Collegio rilevato, che il  presente  procedimento  promosso  nei
 confronti  di  Buccheri  Filippo  e Giudici Aimo Girolamo, chiamati a
 rispondere dei reati di cui agli artt. 110,  81  cpv,  56-317  e  317
 c.p.,  commessi in Besania Brianza dal marzo all'aprile 1995 in danno
 di Arrigoni Roberta Elena e Arrigoni  Anselmo,  trova  la  sua  fonte
 principale  nelle  dichiarazioni rese da Corti Pietro nel corso delle
 indagini  di  altro  procedimento  connesso,  ove  costui  decise  di
 collaborare  rendendo piena confessione anche in merito alla presente
 vicenda;
   Disposto il rinvio a giudizio con  decreto  emesso  dal  g.i.p.  di
 Monza  in  data  19  giugno  1996, il dibattimento iniziava in data 5
 giugno 1997, con ammissione delle prove, tra cui l'audizione ex  art.
 210 c.p.p. del Corti, che peraltro all'udienza del 4 novembre 1997, a
 seguito  di  riassunzione  del  processo, per mutata composizione del
 Collegio, dichiarava di avvalersi della facolta' di  non  rispondere,
 inducendo  cosi'  il  p.m.  a  sollevare la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 513 comma 2 c.p.p.;
   Ritenuta la  rilevanza  della  dedotta  questione  di  legittimita'
 costituzionale  della  norma di cui all'art. 513 comma 2 c.p.p. nuova
 formulazione, essendo la stessa decisiva  per  l'esito  del  presente
 procedimento,  che  vede  il suo impianto accusatorio fondato proprio
 sulle dichiarazioni di Corti Pietro, soggetto, che ai sensi dell'art.
 210  c.p.p.  si  e'  successivamente  avvalso  della  facolta' di non
 rispondere, cosi' determinando, in assenza dell'accordo tra le parti,
 l'impossibilita' da parte del tribunale di acquisire agli atti  anche
 le   residue  fonti  di  prova,  di  cui  ai  verbali  relativi  alle
 dichiarazioni dallo stesso rese in sede d'indagine preliminare;
   Ritenuta  non  manifestamente  infondata   la   dedotta   eccezione
 d'incostituzionalita',  del  resto  gia'  sollevata  da  due distinte
 sezioni del tribunale di Milano (III sezione, pen. pres. D'Antonio  e
 IV  sez. pen. pres. Martino, entrambe in data 24 ottobre 1997), posto
 che il testo riformulato della norma, nello  statuire  la  prevalenza
 della dialettica dibattimentale all'interno del processo, finisce con
 l'incidere  in  modo  irreversibile  sul  quello stesso "principio di
 conservazione della prova", cui gia' la stessa Corte  nella  sentenza
 n.   255/1992,   attribui'   esplicitamente  rilievo  costituzionale,
 avvertendo, come poi successivamente  precisato  (nella  sentenza  n.
 179/1994  interpretativa  di  rigetto,  relativa al caso del prossimo
 congiunto, che dopo aver  reso  dichiarazioni  in  sede  di  indagini
 preliminari,  si  avvaleva  della  facolta'  di  non  rispondere)  la
 necessita' di "contemperare il rispetto dell'oralita' con  l'esigenza
 di  evitare  la perdita, ai fini della decisione, di quanto acquisito
 prima del dibattimento e che sia irripetibile in  tale  sede",  anche
 nel   caso   in   cui,   deve   a   questo  punto  aggiungersi,  tale
 irripetibilita' sia dovuta al sopravvenuto e del  tutto  equiparabile
 esercizio della facolta' di non rispondere nella fase dibattimentale,
 da  parte  di  un  soggetto  sentito  ex art. 210 c.p.p. e senza, che
 purtroppo   possa   farsi   nella   specie   ricorso    ad    analoga
 interpretazione,  stante  l'esplicita  previsione  dell'assenso delle
 parti;
   Ritenuta la questione meritevole di esame  da  parte  della  Corte,
 posto che l'esclusione, per mera volonta' delle parti, della facolta'
 di   non  rispondere  ex  art.  210  c.p.p.  dal  novero  degli  atti
 irripetibili, darebbe luogo alla prevalenza dell'oralita' sullo scopo
 stesso del processo penale, in contrasto, sia con i  sopra  esaminati
 principi  costituzionali, gia' fissati in materia (sentenze nn. 254 e
 255 del 1992 e 179/1994), sia con il principio  dell'inesistenza  del
 pieno  ed  assoluto  potere  di disposizione delle parti sulla prova,
 fermo restando il fine del processo, che e' quello  dell'accertamento
 reale non formale della verita'.
                               P. Q. M.
   Visti  gli  artt. 134 della Costituzione; 23 e segg. legge 11 marzo
 1953 n. 87;
   Ritenuta rilevante e non  manifestamente  infondata,  in  relazione
 agli  artt.  3,  25,  101,  secondo comma, 112 della Costituzione, la
 questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  513,  comma  2,
 c.p.p., come modificato dall'art. 1 legge 7 agosto 1997, n. 267;
   Dispone  la  trasmissione  degli  atti  del procedimento alla Corte
 costituzionale;
   Manda alla cancelleria la notificazione della presente ordinanza al
 Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' per la comunicazione ai
 Presidenti delle Camere del parlamento della Repubblica;
   Sospende il dibattimento fino all'esito del giudizio incidentale di
 legittimita' costituzionale.
     Monza, addi' 12 novembre 1997
                        Il presidente: De Lillo
                                           I giudici: Fontana - Dorigo
 98C0076