N. 43 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 novembre 1997

                                 N. 43
  Ordinanza emessa il 14 novembre 1997  dal  pretore  di  Venezia  sul
 ricorso  proposto  da  Lazzarini Shannon Êcontro l'U.L.S.S. n.  11 di
 Venezia
 Sanita' pubblica - Spesa  per  prestazioni  ospedaliere  e  sanitarie
    fornite  a  cittadini  italiani  all'estero  -  Rimborso  ai  soli
    cittadini italiani all'estero per motivi di lavoro o di  studio  -
    Mancata  previsione del rimborso anche ai cittadini che si trovino
    all'estero  per  motivi  diversi  nelle  ipotesi  di situazioni di
    assoluta  emergenza  che  non  consentano  il   differimento   del
    trattamento   terapeutico   e  l'effettuazione  dello  stesso  nel
    territorio  nazionale  -  Incidenza  sul  diritto  alla  salute  e
    disparita' di trattamento di situazioni omogenee.
 (Legge  23  dicembre 1978, n. 833, art. 37; d.P.R. 31 luglio 1980, n.
    618).
 (Cost., artt. 2, 3 e 32).
(GU n.6 del 11-2-1998 )
                              IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia di  lavoro,
 promossa  con ricorso depositato in data 4 gennaio 1996, da Lazzarini
 Shannon, assistito dal  procuratore  domiciliatario  dott.  proc.  P.
 Ciatara  per  mandato  al ricorso, ricorrente, contro U.L.S.S. n. 11,
 contumace convenuto.
   Oggetto: rimborso prestazioni sanitarie.
   Con ricorso depositato il 4 gennaio 1996 Shannon Lazzarini adiva il
 pretore del lavoro di Venezia chiedendo la condanna dell'U.L.S.S.  11
 di  Venezia  al  pagamento  della  somma  di  L.  10.987.928   previo
 accertamento  della  sussistenza  dell'obbligo  in  capo all'U.L.S.S.
 convenuta,  di  erogare  nella  fattispecie  l'assistenza   sanitaria
 indiretta.
   A  sostegno  della  domanda  la ricorrente esponeva che nel gennaio
 1995 si trovava a New York e che in presenza  di  una  sintomatologia
 acuta,  veniva  ricoverata  con  urgenza  in  ospedale dove le veniva
 diagnosticata  una  apielonefrite  acuta,  infezione  particolarmente
 grave con conseguenze anche mortali;
     che  qui  veniva  sottoposta  alle  terapie  e dopo alcuni giorni
 dimessa;
     che il complessivo costo del ricovero ospedaliero e delle terapie
 praticatele era stato di $ 6824.60;
     che rientrata in Italia aveva chiesto  il  rimborso  della  somma
 pagata  all'U.L.S.S.  che  aveva rigettato la richiesta, in quanto la
 patologia sofferta non rientrava tra  quelle  previste  dal  D.M.  24
 gennaio  1990,  art.  1,  comma  1  e  perche'  comunque non potevano
 costituire oggetto di assistenza le prestazioni per patologie  acute,
 impreviste  e  imprevedibili  che si manifestano durante un soggiorno
 all'estero.
   Riteneva la ricorrente che  la  motivazione  addotta  dall'U.L.S.S.
 non   fosse  pertinente  in  quanto  il  citato  d.m.  riguardava  la
 disciplina da  applicare  al  cittadino  che  si  reca  appositamente
 all'estero   per   ricevere   prestazioni   sanitarie  e  quindi  una
 fattispecie  diversa  da  quella  di   causa   che   doveva   esserle
 riconosciuto  il  diritto all'assistenza sanitaria in base alla legge
 1978 n. 833 da cui appunto derivava, come ritenuto anche dalla  Corte
 di  cass. a sez. unite, un diritto soggettivo al rimborso delle spese
 sostenute per prestazioni sanitarie, ogni qualvolta si  verifica  una
 situazione  di  urgenza  e  di mancanza delle strutture pubbliche per
 ottenere prestazioni adeguate.
   L'U.L.S.S. convenuta non si costituiva in giudizio ed i  funzionari
 delegati   a   rappresentarla   in   udienza  evidenziavano  come  la
 fattispecie (prestazioni sanitarie erogate all'estero al di fuori  di
 paesi  C.E.E.   e da persona che non si trovava all'estero per motivi
 di lavoro o di studio legati alla titolarita' di una borsa di studio)
 non fosse disciplinata da alcuna specifica normativa.
   Con  C.T.U.  medico  legale  veniva  quindi accertato nel corso del
 giudizio che effettivamente al momento del ricovero presso l'ospedale
 di New York la ricorrente era affetta da pielonefrite acuta, che tale
 affezione giustificava con certezza l'urgenza ed indifferibilita' del
 ricovero stesso, che  tutte  le  indagini  clinico-chimiche  eseguite
 erano  indispensabili  e  congrue  cosi' come indispensabili erano le
 terapie  praticate  e  congrue  e   pertinenti   le   spese   mediche
 documentate.
   Tanto  premesso  in fatto riteneva questo pretore in diritto che le
 norme di legge vigenti non consentissero di riconoscere la fondatezza
 della pretesa  della  ricorrente  e  sollevava  quindi  d'ufficio  la
 eccezione  di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  37 legge n.
 833/1978 e degli artt. 1 e 2  del d.P.R. 31 luglio 1980  n.  618  per
 contrasto con gli art. 2 , 3 e 32 della Costituzione.
   L'eccezione   deve   ritenersi   rilevante   e  non  manifestamente
 infondata.
   Risulta  infatti  dalla  legge  23  dicembre  1978  istitutiva  del
 Servizio  sanitario  nazionale  art.  6  che sono di competenza dello
 Stato le funzioni amministrative concernenti  a)  .....  l'assistenza
 sanitaria ai cittadini italiani all'estero..... ed il successivo art.
 37  della  medesima  legge  contiene  una  delega  al Governo, per la
 disciplina dell'assistenza sanitaria agli italiani all'estero,  oltre
 che  ai  cittadini  del  comune  di Campione d'Italia ed al personale
 navigante, secondo  criteri  direttivi  che  prevedono  debba  essere
 assicurata  la  tutela  della salute - attraverso forme di assistenza
 diretta o  indiretta  -  dei  lavoratori,  dei  loro  familiari,  dei
 dipendenti  dello  Stato  e  di  enti  pubblici e loro familiari, dei
 contrattisti  stranieri   che   prestino   la   loro   opera   presso
 rappresentanze diplomatiche uffici consolari, istituzioni scolastiche
 e culturali ovvero in delegazioni o uffici di enti pubblici oppure in
 servizio di assistenza tecnica.
   In  esecuzione  della  delega  e sono stati poi emanati i d.P.R. 31
 luglio 1980 n. 618, 616 e 620, relativi rispettivamente ai  cittadini
 italiani  all'estero,  ai  cittadini  del  comune  di  Campione ed al
 personale  navigante,  che,  attenendosi  ai  criteri  indicati   dal
 legislatore hanno individuato i cittadini beneficiari dell'assistenza
 sanitaria  distinguendoli per quanto riguarda gli italiani all'estero
 in gruppi - lavoratori privati, dipendenti pubblici,  contrattisti  -
 ed in categorie.
   Cosi'  al  di  fuori  delle categorie e gruppi di beneficiari, come
 sopra individuate, la vigente normativa dello Stato cui e'  riservata
 la  competenza in materia, non prevede alcuna forma di assistenza con
 esclusione quindi di alcun diritto a forme di assistenza  diretta  od
 indiretta  per  i  cittadini  italiani  che si trovino all'estero per
 motivi diversi da quelli di lavoro o di studio.
   Anche successive norme emanate in materia  sanitaria  e  che  hanno
 avuto   per  oggetto  il  riordino  dell'intera  disciplina,  decreto
 legislativo n. 502 del 1992 non hanno  poi  modificato  l'ambito  dei
 soggetti  beneficiari  della  assistenza  sanitaria all'estero che e'
 rimasto limitato alle categorie sopra elencate.
   L'art 7 del citato decreto  legislativo  ha  infatti  espressamente
 fatto salve le norme previste dai d.P.R. 31 luglio 1980 n. 616, 618 e
 620  che  in attuazione dei criteri previsti dalla legge 1978 n.  833
 hanno specificato a quali soggetti spetti il diritto alla  assistenza
 sanitaria all'estero limitandolo alle categorie di cui sopra.
   Va  peraltro  aggiunto  come,  con riferimento alla regione Veneto,
 esista una legge regionale del 13  giugno  1975  n.  83  che  prevede
 all'art.    5  l'impegno  della  Regione  ad  assicurare,  secondo le
 disposizioni vigenti, l'assistenza ospedaliera  agli  aventi  diritto
 residenti  nei  comuni del Veneto che si trovino fuori del territorio
 nazionale mediante rimborso della spesa  nei  limiti  previsti  dalla
 legge stessa.
   Una  tale  normativa  deve  pero'  ritenersi implicitamente abolita
 dalla successiva legge dello Stato che ha interamente disciplinato la
 materia della assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero.
   Rilevato quindi che, dal quadro normativo sopra  delineato  risulta
 del tutto priva di tutela la salute dei cittadini italiani all'estero
 al  di  fuori di alcune limitate categorie di beneficiari, si ritiene
 che tali disposizioni legislative vengano a ledere  il  principio  di
 eguaglianza  ed il diritto alla salute in quanto essendo tale diritto
 un diritto di tutti, inviolabile ed oggetto di  primaria  e  completa
 protezione,   avrebbe   dovuto   essere   previsto  un  complesso  di
 disposizioni idoneo a  tutelarlo  nei  confronti  di  ogni  cittadino
 indistintamente ed in ogni situazione.
   Pur  essendo infatti evidente la diversita' della situazione in cui
 viene a trovarsi  il  cittadino  all'estero  per  motivi  di  lavoro,
 rispetto  al  cittadino  che  vi  si  trovi per motivi familiari o di
 svago, non sembra invero possa porsi in dubbio che in entrambi i casi
 pero' il bene della  salute  -  alla  cui  completa  protezione  ogni
 cittadino  come  sopra  detto  ha  un diritto primario - debba essere
 garantito anche se con forme  e  procedure  che  tengano  nel  debito
 rilievo la diversita' delle fattispecie.
   In  particolare nelle ipotesi in cui si verifichi una situazione di
 assoluta emergenza, che non consenta -  se  non  con  il  rischio  di
 gravissime  conseguenze  per la salute della persona, il differimento
 del trattamento terapeutico ed in cui quindi  l'assistenza  sanitaria
 non  possa  essere  prestata  nelle strutture pubbliche esistenti nel
 territorio nazionale,  se  non  con  pericolo  di  vita  o  di  serio
 aggravamento  della  malattia,  si ritiene che debba essere garantita
 una qualche forma di tutela, con la conseguenza che una normativa che
 non prevede invece  alcun  diritto  ad  alcuna  forma  di  assistenza
 neppure   indiretta,   viene   certamente   a   ledere   i   principi
 costituzionali previsti dagli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.
   Rilevato  poi  sulla  base  della  C.T.U  che   nella   fattispecie
 l'assistenza  ospedaliera  prestata alla ricorrente era assolutamente
 indifferibile ed indispensabile pena la morte o complicazioni  renali
 irreversibili,  l'eccezione  di  legittimita'  costituzionale risulta
 oltre che non manifestamente infondata anche rilevante nella presente
 causa.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n.   1
 e 23 della legge 11 marzo 1956 n. 87;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 illegittimita' costituzionale dell'art 37  della  legge  23  dicembre
 1978  n.  833  e  del  d.P.R. 31 luglio 1980 n. 618 in relazione agli
 artt. 2, 3, 32 della Costituzione nella  parte  in  cui  non  prevede
 alcuna forma di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero
 per motivi diversi dal lavoro o dallo studio;
   Sospende  il giudizio, ordina la trasmissione degli atti alla Corte
 costituzionale;
   Dispone che il presente provvedimento sia notificato ai procuratori
 delle parti ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  sia
 comunicato  al  Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente
 del Senato della Repubblica.
     Venezia, addi' 14 novembre 1997
                         Il pretore: Perdibon
 98C0083