N. 43 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 novembre 1997
N. 43 Ordinanza emessa il 14 novembre 1997 dal pretore di Venezia sul ricorso proposto da Lazzarini Shannon Êcontro l'U.L.S.S. n. 11 di Venezia Sanita' pubblica - Spesa per prestazioni ospedaliere e sanitarie fornite a cittadini italiani all'estero - Rimborso ai soli cittadini italiani all'estero per motivi di lavoro o di studio - Mancata previsione del rimborso anche ai cittadini che si trovino all'estero per motivi diversi nelle ipotesi di situazioni di assoluta emergenza che non consentano il differimento del trattamento terapeutico e l'effettuazione dello stesso nel territorio nazionale - Incidenza sul diritto alla salute e disparita' di trattamento di situazioni omogenee. (Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 37; d.P.R. 31 luglio 1980, n. 618). (Cost., artt. 2, 3 e 32).(GU n.6 del 11-2-1998 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia di lavoro, promossa con ricorso depositato in data 4 gennaio 1996, da Lazzarini Shannon, assistito dal procuratore domiciliatario dott. proc. P. Ciatara per mandato al ricorso, ricorrente, contro U.L.S.S. n. 11, contumace convenuto. Oggetto: rimborso prestazioni sanitarie. Con ricorso depositato il 4 gennaio 1996 Shannon Lazzarini adiva il pretore del lavoro di Venezia chiedendo la condanna dell'U.L.S.S. 11 di Venezia al pagamento della somma di L. 10.987.928 previo accertamento della sussistenza dell'obbligo in capo all'U.L.S.S. convenuta, di erogare nella fattispecie l'assistenza sanitaria indiretta. A sostegno della domanda la ricorrente esponeva che nel gennaio 1995 si trovava a New York e che in presenza di una sintomatologia acuta, veniva ricoverata con urgenza in ospedale dove le veniva diagnosticata una apielonefrite acuta, infezione particolarmente grave con conseguenze anche mortali; che qui veniva sottoposta alle terapie e dopo alcuni giorni dimessa; che il complessivo costo del ricovero ospedaliero e delle terapie praticatele era stato di $ 6824.60; che rientrata in Italia aveva chiesto il rimborso della somma pagata all'U.L.S.S. che aveva rigettato la richiesta, in quanto la patologia sofferta non rientrava tra quelle previste dal D.M. 24 gennaio 1990, art. 1, comma 1 e perche' comunque non potevano costituire oggetto di assistenza le prestazioni per patologie acute, impreviste e imprevedibili che si manifestano durante un soggiorno all'estero. Riteneva la ricorrente che la motivazione addotta dall'U.L.S.S. non fosse pertinente in quanto il citato d.m. riguardava la disciplina da applicare al cittadino che si reca appositamente all'estero per ricevere prestazioni sanitarie e quindi una fattispecie diversa da quella di causa che doveva esserle riconosciuto il diritto all'assistenza sanitaria in base alla legge 1978 n. 833 da cui appunto derivava, come ritenuto anche dalla Corte di cass. a sez. unite, un diritto soggettivo al rimborso delle spese sostenute per prestazioni sanitarie, ogni qualvolta si verifica una situazione di urgenza e di mancanza delle strutture pubbliche per ottenere prestazioni adeguate. L'U.L.S.S. convenuta non si costituiva in giudizio ed i funzionari delegati a rappresentarla in udienza evidenziavano come la fattispecie (prestazioni sanitarie erogate all'estero al di fuori di paesi C.E.E. e da persona che non si trovava all'estero per motivi di lavoro o di studio legati alla titolarita' di una borsa di studio) non fosse disciplinata da alcuna specifica normativa. Con C.T.U. medico legale veniva quindi accertato nel corso del giudizio che effettivamente al momento del ricovero presso l'ospedale di New York la ricorrente era affetta da pielonefrite acuta, che tale affezione giustificava con certezza l'urgenza ed indifferibilita' del ricovero stesso, che tutte le indagini clinico-chimiche eseguite erano indispensabili e congrue cosi' come indispensabili erano le terapie praticate e congrue e pertinenti le spese mediche documentate. Tanto premesso in fatto riteneva questo pretore in diritto che le norme di legge vigenti non consentissero di riconoscere la fondatezza della pretesa della ricorrente e sollevava quindi d'ufficio la eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 37 legge n. 833/1978 e degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 31 luglio 1980 n. 618 per contrasto con gli art. 2 , 3 e 32 della Costituzione. L'eccezione deve ritenersi rilevante e non manifestamente infondata. Risulta infatti dalla legge 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale art. 6 che sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti a) ..... l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero..... ed il successivo art. 37 della medesima legge contiene una delega al Governo, per la disciplina dell'assistenza sanitaria agli italiani all'estero, oltre che ai cittadini del comune di Campione d'Italia ed al personale navigante, secondo criteri direttivi che prevedono debba essere assicurata la tutela della salute - attraverso forme di assistenza diretta o indiretta - dei lavoratori, dei loro familiari, dei dipendenti dello Stato e di enti pubblici e loro familiari, dei contrattisti stranieri che prestino la loro opera presso rappresentanze diplomatiche uffici consolari, istituzioni scolastiche e culturali ovvero in delegazioni o uffici di enti pubblici oppure in servizio di assistenza tecnica. In esecuzione della delega e sono stati poi emanati i d.P.R. 31 luglio 1980 n. 618, 616 e 620, relativi rispettivamente ai cittadini italiani all'estero, ai cittadini del comune di Campione ed al personale navigante, che, attenendosi ai criteri indicati dal legislatore hanno individuato i cittadini beneficiari dell'assistenza sanitaria distinguendoli per quanto riguarda gli italiani all'estero in gruppi - lavoratori privati, dipendenti pubblici, contrattisti - ed in categorie. Cosi' al di fuori delle categorie e gruppi di beneficiari, come sopra individuate, la vigente normativa dello Stato cui e' riservata la competenza in materia, non prevede alcuna forma di assistenza con esclusione quindi di alcun diritto a forme di assistenza diretta od indiretta per i cittadini italiani che si trovino all'estero per motivi diversi da quelli di lavoro o di studio. Anche successive norme emanate in materia sanitaria e che hanno avuto per oggetto il riordino dell'intera disciplina, decreto legislativo n. 502 del 1992 non hanno poi modificato l'ambito dei soggetti beneficiari della assistenza sanitaria all'estero che e' rimasto limitato alle categorie sopra elencate. L'art 7 del citato decreto legislativo ha infatti espressamente fatto salve le norme previste dai d.P.R. 31 luglio 1980 n. 616, 618 e 620 che in attuazione dei criteri previsti dalla legge 1978 n. 833 hanno specificato a quali soggetti spetti il diritto alla assistenza sanitaria all'estero limitandolo alle categorie di cui sopra. Va peraltro aggiunto come, con riferimento alla regione Veneto, esista una legge regionale del 13 giugno 1975 n. 83 che prevede all'art. 5 l'impegno della Regione ad assicurare, secondo le disposizioni vigenti, l'assistenza ospedaliera agli aventi diritto residenti nei comuni del Veneto che si trovino fuori del territorio nazionale mediante rimborso della spesa nei limiti previsti dalla legge stessa. Una tale normativa deve pero' ritenersi implicitamente abolita dalla successiva legge dello Stato che ha interamente disciplinato la materia della assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero. Rilevato quindi che, dal quadro normativo sopra delineato risulta del tutto priva di tutela la salute dei cittadini italiani all'estero al di fuori di alcune limitate categorie di beneficiari, si ritiene che tali disposizioni legislative vengano a ledere il principio di eguaglianza ed il diritto alla salute in quanto essendo tale diritto un diritto di tutti, inviolabile ed oggetto di primaria e completa protezione, avrebbe dovuto essere previsto un complesso di disposizioni idoneo a tutelarlo nei confronti di ogni cittadino indistintamente ed in ogni situazione. Pur essendo infatti evidente la diversita' della situazione in cui viene a trovarsi il cittadino all'estero per motivi di lavoro, rispetto al cittadino che vi si trovi per motivi familiari o di svago, non sembra invero possa porsi in dubbio che in entrambi i casi pero' il bene della salute - alla cui completa protezione ogni cittadino come sopra detto ha un diritto primario - debba essere garantito anche se con forme e procedure che tengano nel debito rilievo la diversita' delle fattispecie. In particolare nelle ipotesi in cui si verifichi una situazione di assoluta emergenza, che non consenta - se non con il rischio di gravissime conseguenze per la salute della persona, il differimento del trattamento terapeutico ed in cui quindi l'assistenza sanitaria non possa essere prestata nelle strutture pubbliche esistenti nel territorio nazionale, se non con pericolo di vita o di serio aggravamento della malattia, si ritiene che debba essere garantita una qualche forma di tutela, con la conseguenza che una normativa che non prevede invece alcun diritto ad alcuna forma di assistenza neppure indiretta, viene certamente a ledere i principi costituzionali previsti dagli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. Rilevato poi sulla base della C.T.U che nella fattispecie l'assistenza ospedaliera prestata alla ricorrente era assolutamente indifferibile ed indispensabile pena la morte o complicazioni renali irreversibili, l'eccezione di legittimita' costituzionale risulta oltre che non manifestamente infondata anche rilevante nella presente causa.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1956 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art 37 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e del d.P.R. 31 luglio 1980 n. 618 in relazione agli artt. 2, 3, 32 della Costituzione nella parte in cui non prevede alcuna forma di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero per motivi diversi dal lavoro o dallo studio; Sospende il giudizio, ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che il presente provvedimento sia notificato ai procuratori delle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicato al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Venezia, addi' 14 novembre 1997 Il pretore: Perdibon 98C0083