N. 54 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 luglio 1997- 16 gennaio 1998
N. 54 Ordinanza emessa il 16 luglio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 gennaio 1998) dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sul ricorso proposto da Ancona Salvatore contro il comune di Ostuni ed altro. Lavoro (Collocamento al) - Iscrizione nelle liste di collocamento - Possibilita' di iscrizione anche dei lavoratori occupati a tempo parziale con orario non superiore a venti ore settimanali o con contratti a tempo determinato di durata complessiva non superiore a quattro mesi nell'anno solare - Mancata previsione della possibilita' di iscrizione altresi' di lavoratori autonomi (nella specie: commerciante) a tempo parziale e nelle medesime condizioni reddituali dei lavoratori dipendenti - Deteriore trattamento dei lavoratori autonomi rispetto ai lavoratori dipendenti a parita' di reddito - Incidenza sul diritto al lavoro. (Legge 28 febbraio 1987, n. 56, art. 10, comma 1, lett. a)). (Cost., artt. 3 e 4).(GU n.6 del 11-2-1998 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 16 luglio 1997; visto il ricorso n. 2012/1997 proposto da Ancona Salvatore rappresentato e difeso da Tanzarella Domenico, con domicilio eletto in Lecce, via 95 Rgt. Fanteria, 1 presso Flascassovitti Francesco, contro il comune di Ostuni non costituito e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Roma non costituito, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione della delibera g.m. del comune di Ostuni n. 810 del 12 giugno 1997 di revoca della assunzione in servizio quale operatore dei servizi cimiteriali del ricorrente; nonche' della nota n. 901 del 3 aprile 1997 dell'Ufficio circoscrizionale del lavoro e della massima occupazione di Ostuni (integralmente conosciuta in uno agli atti istruttori relativi in data 20 maggio 1997) con la quale si disponeva la cancellazione del ricorrente della 1 classe delle liste di collocamento e la revoca dell'avviamento a selezione; nonche' ancora di ogni atto antecedente, connesso e conseguenziale ancorche' non conosciuto nei suoi termini essenziali; Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente; Udito il relatore cons. Antonio Pasca e udito altresi' per la parte ricorrente l'avv. Tanzarella; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Con ricorso depositato in data 27 giugno 1997, Ancona Salvatore impugnava gli atti di cui in epigrafe e ne chiedeva l'annullamento. Il comune di Ostuni, in relazione all'esigenza di coprire con urgenza il posto (vacante in pianta organica) di "operatore servizi cimiteriali" 3 q.f., richiedeva all'Ufficio circ.le del lavoro e della m.o. di Ostuni l'avviamento a selezione di due unita'; il predetto ufficio comunicava il nominativo del ricorrente e quello di tal Turnone Martino. In esito all'espletamento della prova di idoneita' venivano dichiarati idonei entrambi gli aspiranti. Con delibera g.m. 197 dell'11 febbraio 1997 veniva assunto in servizio il ricorrente, in via provvisoria e con salvezza dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti; in data 25 febbraio 1997 veniva stipulato fra le parti il contratto di lavoro. A seguito della nota prot. 9201 del 3 aprile 1997, il comune di Ostuni con l'impugnata delibera g.m. n. 810 del 12 giugno 1997 deliberava la revoca dell'assunzione in servizio; cio' a seguito della revoca dell'avviamento a selezione disposta dall'U.C.L.M.O. di Ostuni con la nota succitata, essendosi accertato che il ricorrente risultava titolare di partita I.V.A., con iscrizione alla C.C.I.A, fin dall'11 dicembre 1996, avendo svolto attivita' di rappresentante di commercio dal 2 gennaio 1989 al 16 maggio 1996, con regolare presentazione delle dichiarazioni II.DD. e I.V.A. Il ricorrente deduceva i seguenti motivi di censura: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 1, lett. a), legge n. 56/1987, nonche' illegittimita' costituzionale della stessa norma per contrasto con gli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione; 2) eccesso di potere per difetto di motivazione, perplessita', falsa ed erronea presupposizione, manifesta ingiustizia, nonche' violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 ss. della legge n. 241/1990, in relazione alla disposta revoca dell'avviamento al lavoro da parte dell'Ufficio circoscrizionale. L'Amm.ne intimata ed il controinteressato Turnone Martino non si costituivano in giudizio. L'istanza cautelare proposta dal ricorrente veniva trattata nella C.C. del 16 luglio 1997. D i r i t t o Rileva preliminarmente il Collegio che con il primo motivo di ricorso l'Ancona ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 1, lett. a) della legge n. 56/1987. Premessa la centralita' e la priorita' logica di tale profilo di censura, osserva il Collegio che la definizione della stessa si presenta rilevante ai fini del decidere in ordine alle pretese, anche cautelari, proposte dal ricorrente, atteso che, nell'ambito del giudizio impugnatorio, quale quello in esame, l'eccezione stessa risulta inscindibilmente correlata al primo e principale motivo di censura. Quanto al merito dell'eccezione, osserva il Collegio che la stessa appare non manifestamente infondata, per quanto di seguito evidenziato. La norma di cui al citato art. 10, comma 1, lett. a), che ha innovato e modificato l'art. 10 della legge n. 264/1949, prevede l'iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento, fra gli altri, anche dei lavoratori "... occupati a tempo parziale con orario non superiore a 20 ore settimanali e che aspirino ad una diversa occupazione...". Assume il ricorrente che tra i lavoratori occupati parzialmente andrebbero ricompresi non solo i lavoratori dipendenti, ma anche qualsiasi lavoratore e quindi anche un lavoratore autonomo che aspiri ad una diversa occupazione. In tal caso, ai fini dell'accertamento e della valutazione della natura di occupazione a tempo parziale, non potendo soccorrere i canoni indicati dalla stessa norma, dovrebbe aversi riguardo, in via di interpretazione analogica, a determinati parametri di reddito e di volume d'affari. Risulta evidente l'esigenza di individuare parametri di riferimento, onde evitare l'iscrizione alle liste di collocamento anche di lavoratori autonomi, titolari di attivita' economicamente ben avviate per i quali, quand'anche volesse ipotizzarsi una aspirazione a svolgere una diversa attivita' (lavoro dipendente) certamente non si giustifica lo speciale favor connesso all'iscrizione. Nel caso in esame, il ricorrente ha depositato una nota in data 14 marzo 1997, a firma del comandante di compagnia C. di F. di Ostuni dalla quale si evince che lo stesso dall'89 al 94 ha presentato dichiarazioni II.DD. e I.V.A. con i seguenti volumi d'affari: 1989: L. 11.738.000; 1990: L. 10.883.000; 1991: L. 9.004.000; 1992: L. 14.142.000; 1993: L. 14.760.000; 1994: L. 8.187.000. Il modesto volume d'affari qualificherebbe come occupazione a tempo parziale l'attivita' di rappresentante di commercio svolta dal ricorrente, atteso che dalla entita' del volume d'affari puo' agevolmente desumersi che il reddito ritratto dal ricorrente risultava piu' o meno corrispondente alle quattro mensilita' di retribuzione di un lavoratore dipendente, ipotesi in qualche modo assimilabile a quella espressamente prevista dalla stessa norma citata ("conservano l'iscrizione i lavoratori avviati con contratto a tempo determinato la cui durata complessiva non superi i quattro mesi nell'anno solare"). Nonostante il supporto dell'autorevole precedente giurisprudenziale citato dal ricorrente (TAR Sardegna 22 marzo 1990 n. 169), l'interpretazione proposta non appare condivisibile, atteso che tale interpretazione, se da un lato consente evidentemente di pervenire ad una lettura della norma conforme ai principi di cui agli artt. 3 e 4 della Costituzione, dall'altro essa appare, tuttavia, in chiaro e stridente contrasto con il dato letterale della norma, la cui base testuale mostra, invece, di fare univoco ed esclusivo riferimento a posizioni di lavoro dipendente; tant'e' vero che i parametri di riferimento ai fini della qualificabilita' di una attivita' lavorativa come occupazione a tempo parziale sono esclusivamente riferibili ad attivita' di lavoro subordinato. L'esigenza, pure avvertita dallo stesso ricorrente, di ricomprendervi anche posizioni di lavoro autonomo e, conseguentemente, di individuare anche per esse adeguati parametri di riferimento, in via... analogica, si traduce in realta' in una attivita' di inammissibile integrazione del dato normativo, attivita' esulante da quella meramente interpretativa e, quindi, non consentita. Resta dunque il fondato sospetto che la norma succitata si ponga in contrasto anzitutto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, in relazione al diverso ed ingiustificato trattamento riservato ai lavoratori autonomi, occupati solo parzialmente, rispetto ai lavoratori dipendenti nelle medesime condizioni; e che la stessa si ponga in contrasto, altresi', con l'art. 4 della Costituzione che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, promuovendo le condizioni che ne rendano effettivo l'esercizio, garantendo al cittadino, secondo le proprie possibilita' e le proprie scelte, il potere-dovere di svolgere una determinata attivita' lavorativa (risultando detta norma per il lavoratore non dipendente, occupato a tempo parziale, ingiustamente preclusiva della facolta' di scelta e di cambiamento dell'attivita' lavorativa secondo le proprie possibilita', le proprie scelte ed aspirazioni). Ritiene, in definitiva il Collegio, che ne' il ricorso ne' l'istanza cautelare possano essere definiti senza la previa risoluzione della questione di costituzionalita' nei termini sopra evidenziati. E' necessario, pertanto, disporre la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la definizione della questione di costituzionalita'. Stante l'evidente periculum in mora, costituito dall'intervenuto licenziamento del ricorrente, ricorrendo, per tutto quanto sopra evidenziato i presupposti per concedere, sia pure in via meramente interinale e provvisoria, l'invocata tutela cautelare, nelle "more" della decisione della Corte costituzionale.
P. Q. M. Accoglie l'istanza cautelare in via interinale e provvisoria (nelle more della definitiva delibazione dell'istanza cautelare all'esito della pronuncia della Corte costituzionale) e, comunque, fino alla data di pubblicazione della pronuncia della Corte costituzionale sulla presente ordinanza; Dichiara sospeso il giudizio del ricorso n. 2012/97, proposto da Ancona Salvatore e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della segreteria a tutte le parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Cosi' deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 16 luglio 1997 Il presidente: Cavallari L'estensore: Pasca 98C0094