N. 54 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 luglio 1997- 16 gennaio 1998

                                 N. 54
  Ordinanza   emessa   il   16   luglio  1997  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il  16  gennaio  1998)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  per  la  Puglia,  sezione  staccata  di Lecce, sul ricorso
 proposto da Ancona Salvatore contro il comune di Ostuni ed altro.
 Lavoro (Collocamento al) - Iscrizione  nelle liste di collocamento  -
    Possibilita'  di  iscrizione anche dei lavoratori occupati a tempo
    parziale con orario non superiore a venti ore  settimanali  o  con
    contratti  a tempo determinato di durata complessiva non superiore
    a  quattro  mesi  nell'anno  solare  -  Mancata  previsione  della
    possibilita'  di iscrizione altresi' di lavoratori autonomi (nella
    specie:  commerciante)  a  tempo   parziale   e   nelle   medesime
    condizioni   reddituali  dei  lavoratori  dipendenti  -  Deteriore
    trattamento  dei  lavoratori  autonomi  rispetto   ai   lavoratori
    dipendenti a parita' di reddito - Incidenza sul diritto al lavoro.
 (Legge 28 febbraio 1987, n. 56, art. 10, comma 1, lett. a)).
 (Cost., artt. 3 e 4).
(GU n.6 del 11-2-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del
 16 luglio 1997; visto il ricorso  n.  2012/1997  proposto  da  Ancona
 Salvatore   rappresentato   e  difeso  da  Tanzarella  Domenico,  con
 domicilio  eletto  in  Lecce,  via  95  Rgt.   Fanteria,   1   presso
 Flascassovitti Francesco, contro il comune di Ostuni non costituito e
 il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  - Roma non
 costituito, per l'annullamento,  previa  sospensione  dell'esecuzione
 della delibera g.m. del comune di Ostuni n. 810 del 12 giugno 1997 di
 revoca  della  assunzione  in  servizio  quale  operatore dei servizi
 cimiteriali del ricorrente; nonche' della nota n. 901  del  3  aprile
 1997   dell'Ufficio  circoscrizionale  del  lavoro  e  della  massima
 occupazione di Ostuni (integralmente  conosciuta  in  uno  agli  atti
 istruttori relativi in data 20 maggio 1997) con la quale si disponeva
 la  cancellazione  del  ricorrente  della  1  classe  delle  liste di
 collocamento e la revoca dell'avviamento a selezione; nonche'  ancora
 di  ogni  atto  antecedente,  connesso e conseguenziale ancorche' non
 conosciuto nei suoi termini essenziali;
   Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
   Vista la domanda di sospensione della esecuzione del  provvedimento
 impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
   Udito il relatore cons. Antonio Pasca e udito altresi' per la parte
 ricorrente l'avv. Tanzarella;
   Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con  ricorso  depositato  in  data 27 giugno 1997, Ancona Salvatore
 impugnava gli atti di cui in epigrafe e ne chiedeva l'annullamento.
   Il comune di Ostuni,  in  relazione  all'esigenza  di  coprire  con
 urgenza  il  posto (vacante in pianta organica) di "operatore servizi
 cimiteriali" 3 q.f., richiedeva  all'Ufficio  circ.le  del  lavoro  e
 della  m.o.  di  Ostuni  l'avviamento  a  selezione di due unita'; il
 predetto ufficio comunicava il nominativo del ricorrente e quello  di
 tal  Turnone  Martino.    In  esito  all'espletamento  della prova di
 idoneita' venivano dichiarati  idonei  entrambi  gli  aspiranti.  Con
 delibera g.m. 197 dell'11 febbraio 1997 veniva assunto in servizio il
 ricorrente,  in  via provvisoria e con salvezza dell'accertamento del
 possesso dei requisiti richiesti; in data  25  febbraio  1997  veniva
 stipulato fra le parti il contratto di lavoro.
   A  seguito  della  nota  prot. 9201 del 3 aprile 1997, il comune di
 Ostuni con l'impugnata delibera  g.m.  n.  810  del  12  giugno  1997
 deliberava  la  revoca  dell'assunzione  in  servizio; cio' a seguito
 della revoca dell'avviamento a selezione disposta dall'U.C.L.M.O.  di
 Ostuni  con  la nota succitata, essendosi accertato che il ricorrente
 risultava titolare di partita I.V.A., con  iscrizione  alla  C.C.I.A,
 fin  dall'11 dicembre 1996, avendo svolto attivita' di rappresentante
 di commercio dal 2 gennaio 1989  al  16  maggio  1996,  con  regolare
 presentazione delle dichiarazioni II.DD. e I.V.A.
   Il ricorrente deduceva i seguenti motivi di censura:
     1)  violazione  e falsa applicazione dell'art. 10, comma 1, lett.
 a), legge n. 56/1987,  nonche'  illegittimita'  costituzionale  della
 stessa   norma   per  contrasto  con  gli  artt.  3,  4  e  35  della
 Costituzione;
     2) eccesso di potere per difetto  di  motivazione,  perplessita',
 falsa  ed  erronea  presupposizione,  manifesta  ingiustizia, nonche'
 violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990;
     3) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 ss. della  legge
 n.  241/1990,  in  relazione  alla disposta revoca dell'avviamento al
 lavoro da parte dell'Ufficio circoscrizionale.
   L'Amm.ne intimata ed il controinteressato Turnone  Martino  non  si
 costituivano in giudizio.
   L'istanza  cautelare  proposta dal ricorrente veniva trattata nella
 C.C. del 16 luglio 1997.
                             D i r i t t o
   Rileva preliminarmente il Collegio  che  con  il  primo  motivo  di
 ricorso    l'Ancona    ha   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art.   10, comma  1,  lett.  a)  della  legge  n.
 56/1987.
   Premessa  la  centralita'  e la priorita' logica di tale profilo di
 censura, osserva il Collegio  che  la  definizione  della  stessa  si
 presenta rilevante ai fini del decidere in ordine alle pretese, anche
 cautelari,  proposte  dal  ricorrente,  atteso  che,  nell'ambito del
 giudizio impugnatorio, quale  quello  in  esame,  l'eccezione  stessa
 risulta  inscindibilmente  correlata  al primo e principale motivo di
 censura. Quanto al merito dell'eccezione, osserva il Collegio che  la
 stessa  appare  non  manifestamente  infondata, per quanto di seguito
 evidenziato.
   La norma di cui al citato art.  10,  comma  1,  lett.  a),  che  ha
 innovato  e  modificato  l'art.  10  della legge n. 264/1949, prevede
 l'iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento, fra  gli
 altri, anche dei lavoratori "... occupati a tempo parziale con orario
 non  superiore  a  20  ore  settimanali e che aspirino ad una diversa
 occupazione...".
   Assume il ricorrente che tra  i  lavoratori  occupati  parzialmente
 andrebbero  ricompresi  non  solo  i  lavoratori dipendenti, ma anche
 qualsiasi lavoratore e quindi anche un lavoratore autonomo che aspiri
 ad una diversa occupazione.
   In tal caso, ai fini dell'accertamento e  della  valutazione  della
 natura  di  occupazione  a  tempo  parziale, non potendo soccorrere i
 canoni indicati dalla stessa norma, dovrebbe aversi riguardo, in  via
 di interpretazione analogica, a determinati parametri di reddito e di
 volume d'affari. Risulta evidente l'esigenza di individuare parametri
 di  riferimento, onde evitare l'iscrizione alle liste di collocamento
 anche di lavoratori autonomi, titolari  di  attivita'  economicamente
 ben   avviate  per  i  quali,  quand'anche  volesse  ipotizzarsi  una
 aspirazione a svolgere  una  diversa  attivita'  (lavoro  dipendente)
 certamente   non   si   giustifica   lo   speciale   favor   connesso
 all'iscrizione.
   Nel caso in esame, il ricorrente ha depositato una nota in data  14
 marzo  1997,  a  firma del comandante di compagnia C. di F. di Ostuni
 dalla quale si evince che lo  stesso  dall'89  al  94  ha  presentato
 dichiarazioni  II.DD.  e I.V.A. con i seguenti volumi d'affari: 1989:
 L. 11.738.000; 1990: L. 10.883.000;  1991:  L.  9.004.000;  1992:  L.
 14.142.000; 1993:  L. 14.760.000; 1994: L. 8.187.000.
   Il modesto volume d'affari qualificherebbe come occupazione a tempo
 parziale  l'attivita'  di  rappresentante  di  commercio  svolta  dal
 ricorrente,  atteso  che  dalla  entita'  del  volume  d'affari  puo'
 agevolmente   desumersi   che  il  reddito  ritratto  dal  ricorrente
 risultava piu' o  meno  corrispondente  alle  quattro  mensilita'  di
 retribuzione  di  un  lavoratore  dipendente, ipotesi in qualche modo
 assimilabile a  quella  espressamente  prevista  dalla  stessa  norma
 citata ("conservano l'iscrizione i lavoratori avviati con contratto a
 tempo determinato la cui durata complessiva non superi i quattro mesi
 nell'anno solare").
   Nonostante il supporto dell'autorevole precedente giurisprudenziale
 citato   dal   ricorrente  (TAR  Sardegna  22  marzo  1990  n.  169),
 l'interpretazione proposta non appare condivisibile, atteso che  tale
 interpretazione, se da un lato consente evidentemente di pervenire ad
 una  lettura della norma conforme ai principi di cui agli artt. 3 e 4
 della Costituzione, dall'altro essa appare,  tuttavia,  in  chiaro  e
 stridente  contrasto  con  il dato letterale della norma, la cui base
 testuale mostra, invece, di fare univoco ed esclusivo  riferimento  a
 posizioni  di  lavoro  dipendente;  tant'e'  vero  che i parametri di
 riferimento  ai  fini  della  qualificabilita'   di   una   attivita'
 lavorativa  come  occupazione  a  tempo  parziale sono esclusivamente
 riferibili ad attivita' di lavoro subordinato.
   L'esigenza,   pure   avvertita   dallo   stesso   ricorrente,    di
 ricomprendervi    anche    posizioni    di    lavoro    autonomo   e,
 conseguentemente, di individuare anche per esse adeguati parametri di
 riferimento, in via...  analogica,  si  traduce  in  realta'  in  una
 attivita' di inammissibile integrazione del dato normativo, attivita'
 esulante   da   quella   meramente   interpretativa  e,  quindi,  non
 consentita.
   Resta dunque il fondato sospetto che la norma succitata si ponga in
 contrasto anzitutto con il principio di uguaglianza sancito dall'art.
 3 della Costituzione,  in  relazione  al  diverso  ed  ingiustificato
 trattamento   riservato   ai   lavoratori   autonomi,  occupati  solo
 parzialmente,  rispetto  ai  lavoratori  dipendenti  nelle   medesime
 condizioni;  e  che  la  stessa  si ponga in contrasto, altresi', con
 l'art. 4 della Costituzione che riconosce  a  tutti  i  cittadini  il
 diritto al lavoro, promuovendo le condizioni che ne rendano effettivo
 l'esercizio, garantendo al cittadino, secondo le proprie possibilita'
 e  le  proprie  scelte,  il potere-dovere di svolgere una determinata
 attivita' lavorativa (risultando detta norma per  il  lavoratore  non
 dipendente, occupato a tempo parziale, ingiustamente preclusiva della
 facolta' di scelta e di cambiamento dell'attivita' lavorativa secondo
 le proprie possibilita', le proprie scelte ed aspirazioni).
   Ritiene,  in  definitiva  il  Collegio,  che  ne'  il  ricorso  ne'
 l'istanza  cautelare  possano  essere  definiti   senza   la   previa
 risoluzione  della  questione  di costituzionalita' nei termini sopra
 evidenziati.
   E' necessario, pertanto, disporre la sospensione del giudizio e  la
 trasmissione  degli atti alla Corte costituzionale per la definizione
 della questione di costituzionalita'.
   Stante l'evidente periculum in  mora,  costituito  dall'intervenuto
 licenziamento  del  ricorrente,  ricorrendo,  per  tutto quanto sopra
 evidenziato i presupposti per concedere, sia pure  in  via  meramente
 interinale  e  provvisoria, l'invocata tutela cautelare, nelle "more"
 della decisione della Corte costituzionale.
                               P. Q. M.
   Accoglie l'istanza cautelare in via interinale e provvisoria (nelle
 more della definitiva delibazione  dell'istanza  cautelare  all'esito
 della  pronuncia  della  Corte costituzionale) e, comunque, fino alla
 data di pubblicazione  della  pronuncia  della  Corte  costituzionale
 sulla presente ordinanza;
   Dichiara  sospeso  il  giudizio del ricorso n. 2012/97, proposto da
 Ancona Salvatore e dispone la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale;
   Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata  a cura della
 segreteria a tutte le  parti  ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del
 Senato.
     Cosi' deciso in Lecce, nella camera di consiglio  del  16  luglio
 1997
                       Il presidente: Cavallari
                                                    L'estensore: Pasca
 98C0094