UNIVERSITA' DI BARI

DECRETO RETTORALE 24 settembre 1997 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.35 del 12-2-1998)

                             IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita'  degli studi di  Bari, approvato
con  regio   decreto  14   ottobre  1926,   n.  2134,   e  successive
modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto   il  decreto   ministeriale  22   maggio  1995   recante  le
modificazioni  all'ordinamento didattico  universitario del  corso di
laurea in chimica;
  Viste  le  deliberazioni  delle  autorita'  accademiche  di  questa
Universita';
  Visto  l'art.  17,  comma  95,  della legge  n.  127/1997,  ove  e'
stabilito che  gli ordinamenti  didattici dei  corsi di  laurea siano
disciplinati  dagli   atenei  in   conformita'  a   criteri  generali
determinati   dal   Ministero   dell'universita'  e   della   ricerca
scientifica e tecnologica con uno o piu' decreti;
  Visto l'atto  di indirizzo  del Ministero dell'universita'  e della
ricerca scientifica e  tecnologica, datato 5 agosto  1997, nelle more
dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 17, comma 95, della legge
n.  127/1997, "sono  autorizzate -  in  via generale  - le  modifiche
all'ordinamento  didattico   proposte  per  l'adeguamento   di  corsi
esistenti alle relative tabelle";
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  apportare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' di Bari, emanato
con decreto  rettorale n.  7772 del 22  ottobre 1996,  pubblicato nel
supplemento ordinario  n. 183 alla  Gazzetta Ufficiale n. 255  del 30
ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici;
  Considerato  che  nelle  more   della  emanazione  del  regolamento
didattico  di   Ateneo  le  modifiche  di   statuto  riguardanti  gli
ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  studi di Bari  e' ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Gli articoli  dal 92  al 96  (Titolo X)  relativi alla  facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali sono soppressi e sotituiti da
seguenti  nuovi  articoli,  con   il  conseguente  scorrimento  della
numerazione degli articoli successivi:
                     Corso di laurea in chimica
  Art.  92 (Accesso  al corso  di laurea).  - L'accesso  al corso  di
laurea in chimica e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
  Art.  93 (Durata  ed articolazione  del corso).  - La  durata degli
studi del corso di laurea in chimica e' di cinque anni, articolati in
un triennio a carattere formativo  di base, ed in successivi distinti
indirizzi di durata biennale e  di contenuti piu' specifici sia sotto
l'aspetto scientifico che sotto quello applicativo.
  Il consiglio di corso di laurea puo' articolare ciascuno dei cinque
anni di  corso in  due periodi didattici  (semestri) della  durata di
almeno tredici settimane ciascuno.
  L'attivita'  didatticoformativa   comporta  un  totale   di  almeno
duecento ore/anno  di laboratorio e di  almeno trecentoventi ore/anno
di  lezioni,  esercitazioni  teoriche e  numeriche,  seminari,  corsi
monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove
parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.
Parte  dell'attivita'   pratica  puo'  essere  svolta   anche  presso
laboratori e centri esterni sotto  la responsabilita' del docente del
corso, previa stipula di apposite convenzioni.
  Lo studente deve inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale.
  I contenuti didatticoformativi del  corso di laurea sono articolati
in aree.
  L'attivita' didatticoformativa  e' di norma organizzata  sulla base
di  annualita'   costituite  da   corsi  ufficiali   di  insegnamento
monodisciplinari o integrati. Gli indirizzi  hanno la funzione di far
approfondire, in  un particolare campo, sia  competenze metodologiche
che teoricopratiche. Il  corso di insegnamento e'  di almeno settanta
ore, di cui almeno venti di esercitazioni. Il corso di laboratorio e'
di  almeno  novanta   ore  di  attivita'  didattiche.   Il  corso  di
insegnamento  integrato  e' costituito  da  non  piu' di  due  moduli
didattici coordinati impartiti  da piu' insegnanti e  comunque con un
unico esame finale. Della commissione  di esame fanno parte tutti gli
insegnanti del corso integrato.
  Per l'accertamento  finale di profitto, i  consigli delle strutture
didattiche  possono   accorpare  due   corsi  dello   stesso  settore
scientificodisciplinare in un unico  esame. Comunque, nello stabilire
le prove di  valutazione della preparazione degli  studenti, si fara'
ricorso al criterio  di continuita', di globalita'  e di accorpamento
in modo da limitare il numero degli esami convenzionali fra 23 e 27.
  Lo studente deve superare, inoltre,  l'esame di laurea che consiste
nella discussione della tesi sperimentale.
  Superato  l'esame  di laurea  lo  studente  consegue il  titolo  di
dottore  in chimica,  indipendentemente  dall'indirizzo seguito,  del
quale verra' fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.
  Durante  il primo  triennio del  corso di  laurea lo  studente deve
dimostrare  la conoscenza  pratica e  la comprensione  di almeno  una
lingua   straniera  di   rilevanza  scientifica.   Le  modalita'   di
accertamento sono definite dal consiglio di corso di laurea.
  Il secondo  semestre del quinto  anno deve essere tenuto  libero da
insegnamenti,  al fine  di consentire  allo studente  di dedicarsi  a
tempo pieno  al lavoro  di tesi,  che puo'  anche essere  svolto, con
l'accordo  del consiglio  di corso  di laurea,  presso laboratori  di
ricerca di enti pubblici o privati esterni all'Universita' secondo le
modalita' riportate al terzo comma del presente articolo.
  Art. 94  (Regolamento di Ateneo).  - Le facolta', nel  recepire nel
regolamento  di  Ateneo  e nel  regolamento  didattico  l'ordinamento
didattico nazionale, indicheranno per  ciascuna area gli insegnamenti
attingendoli dai  settori scientificodisciplinari  indicati nell'art.
96.
  Art. 95  (Manifesto degli studi). -  All'atto della predisposizione
del  manifesto  annuale  degli  studi,  i  consigli  delle  strutture
didattiche   determineranno,   con   apposito   regolamento,   quanto
espressamente  previsto  dal comma  2  dell'art.  11 della  legge  n.
341/1990.
  In particolare il consiglio di facolta':
  a)  definisce, su  proposta del  consiglio di  corso di  laurea, il
piano  di  studi  ufficiale  del corso  di  laurea,  comprendente  la
denominazione degli insegnamenti da attivare;
  b) stabilisce  i corsi ufficiali di  insegnamento (monodisciplinari
od integrati)  che costituiscono  le singole  annualita', i  cui nomi
dovranno  essere desunti  dai settori  scientificodisciplinari, e  le
denominazioni   dei   corsi   integrati.  Stabilisce,   inoltre,   le
qualificazioni  piu' opportune  quali I,  II, istituzioni,  avanzato,
progredito,  esercitazioni,   laboratorio,  sperimentazioni,  nonche'
tutte  le  altre che  giovino  a  differenziare piu'  esattamente  il
livello ed i contenuti didattici;
  c) sceglie  le relative  discipline rispettando le  indicazioni dei
settori di cui al successivo art. 96;
  d) ripartisce il  monte ore di ciascuna area fra  le annualita' che
vi afferiscono, precisando per ogni  corso la frazione destinata alle
attivita' teoricopratiche;
  e) fissa  la frazione temporale  delle discipline afferenti  ad una
medesima annualita' integrata;
  f) indica  le annualita'  di cui lo  studente dovra'  aver ottenuto
l'attestazione  di frequenza  e  quali e  quanti  esami dovra'  avere
superato  al   fine  di  ottenere  l'iscrizione   all'anno  di  corso
successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticita';
  g) indica le annualita' e/o i moduli comuni ai diplomi affini.
 Art. 96 (Articolazione del corso di laurea).
                          Triennio di base
 Area A - Matematica.
  Lo  studente  deve acquisire  le  conoscenze  di base  del  calcolo
differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei fondamenti
dell'algebra moderna,  dell'algebra lineare, dei metodi  numerici per
la risoluzione di problemi di  calcolo, ivi compresa la conoscenza di
un adeguato linguaggio di programmazione.
  Sono obbligatorie le seguenti annualita':
  n. 3 nei settori A01A, A01B, A01C, A02A, A02B, A03X, A04A.
 Area B - Fisica.
  Lo studente  deve acquisire  le nozioni  della fisica  classica, le
nozioni fondamentali relative alla misura fisica ed alle tecniche del
laboratorio di  fisica, le nozioni  di base delle  proprieta' fisiche
dei solidi e delle loro interazioni con le radiazioni. In particolare
dovra' avere padronanza  della meccanica del punto e  del continuo, e
degli argomenti principali della termodinamica classica e statistica,
dell'elettromagnetismo e dell'ottica classica e quantistica.
  Sono obbligatorie le seguenti annualita':
   n. 3 nel settore B01A, delle quali n. 1 di laboratorio.
 Area C - Chimica.
  Lo studente  deve acquisire  i principi fondamentali  della chimica
analitica,  della  chimica  fisica,  della  chimica  generale,  della
chimica inorganica e della chimica  organica nei loro aspetti teorici
e sperimentali.
  Sono contenuti irrinunciabili: il  sistema periodico degli elementi
e la struttura atomica; la struttura molecolare ed il legame chimico;
chimica nucleare e radiochimica; termodinamica chimica; le soluzioni;
le reazioni  chimiche; acidi e  basi; fenomeni redox; gas,  liquidi e
solidi;  cambiamenti  di   fase;  cinetica  chimica;  elettrochimica;
principi  ed applicazioni  delle spettroscopie;  principi e  tecniche
dell'analisi chimica; principi ed applicazioni della quantomeccanica;
relazioni fra  struttura e  proprieta'; chimica degli  elementi negli
stati  di  ossidazione  bassi  medi ed  alti;  chimica  dei  composti
metallorganici;  meccanismi  di  reazione in  chimica  inorganica  ed
organica;  gruppi funzionali  organici;  composti aromatici;  sistemi
ciclici; stereochimica;  zuccheri; peptidi; macromolecole  naturali e
di sintesi.
  Lo  studente   deve,  inoltre,  acquisire  i   principi  teorici  e
sperimentali  per lo  studio delle  principali molecole  di interesse
biologico,  in  particolare  per  quanto riguarda  le  relazioni  fra
struttura e  proprieta'. Sulla  base di  tali conoscenze  lo studente
dovra'  essere  in grado  di  compredere  i meccanismi  dei  fenomeni
biologici.
  Sono obbligatorie le seguenti aiuualita':
   n. 4 nel settore C01A;
   n. 4 nel settore C02X;
   n. 4 nel settore C03X;
   n. 4 nel settore C05X.
  Delle sedici annualita' almeno otto saranno di laboratorio:
   n. 1 nel settore E05A.
  GIi  tudenti  sono, inoltre,  tenuti  a  frequentare e  superare  i
relativi esami  di due  corsi opzionali,  scelti fra  quelli attivati
nelle  facolta' e  presenti nei  raggruppamenti che  iniziano con  le
lettere A, B, C, D o E.
  Corsi  opzionali: sono  inseriti a  statuto tutti  gli insegnamenti
presenti  nei settori  scientificodisciplinari  che  iniziano con  le
lettere  A,  B, C,  D,  E  di cui  al  decreto  del Presidente  della
Repubblica  12 aprile  1994,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  -
serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994.
                        Biennio di indirizzo
  E' consentita  l'iscrizione al quarto  anno in difetto di  due soli
esami del triennio,  che peraltro dovranno essere  sostenuti prima di
quelli del biennio.
  Il  biennio si  articola in  indirizzi. Possono  essere inseriti  a
statuto due o piu' indirizzi, fino ad un massimo di cinque.
  Gli indirizzi prevedeno quattro insegnamenti annuali comuni, di cui
due  di  laboratorio,   scelti  nei  settori  scientificodisciplinari
indicati come caratterizzanti, e cinque corsi da scegliere tra quelli
attivati nella facolta',  e presenti nei settori che  iniziano con le
lettere A, B, C, D, E o I.
  Sono previsti i seguenti indirizzi:
                     Analisi e proprieta' chimiche
  Settori  scientificodisciplinari  caratterizzanti: C01A  -  Chimica
analitica (tre annualita'), C02X - Chimica fisica (una annualita').
                        Sintesi e reattivita'
  Settori  scientificodisciplinari  caretterizzanti: C05X  -  Chimica
organica (tre annualita'), C03X - Chimica generale ed inorganica (una
annualita').
                 Struttura e proprieta' della materia
  Settori  scientificodisciplinari  caretterizzanti: C02X  -  Chimica
fisica (due annualita'),  C03X - Chimica generale  ed inorganica (una
annualita').
  Corsi  opzionali: sono  inseriti a  statuto tutti  gli insegnamenti
presenti  nei settori  scientificodisciplinari  che  iniziano con  le
lettere A,  B, C, D,  E o  I di cui  al decreto del  Presidente della
Repubblica  12 aprile  1994,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  -
serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Bari, 24 settembre 1997
                                                    Il rettore: Cossu