MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 22 dicembre 1997 

  Modificazione  al  decreto  ministeriale  28 marzo  1997,  n.  231,
concernente l'ordinamento  delle classi  di concorso  a cattedre  e a
posti di insegnamento tecnicopratico e di arte applicata nelle scuole
ed istituti di istruzione secondaria ed artistica. (Decreto n. 896).
(GU n.35 del 12-2-1998)

                             IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto l'art. 405 del testo  unico approvato con decreto legislativo
n. 297 del  16 aprile 1994, concernente le norme  comuni dei concorsi
per il reclutamento del personale docente;
  Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1994, n. 334 (supplemento
ordinario alla Gazzetta  Ufficiale n. 16 del 20 gennaio  1995 - serie
generale), e successive  modifiche e integrazioni, di  cui ai decreti
ministeriali 24 febbraio 1995, n. 62 (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14
aprile  1995 -  serie generale),  17  aprile 1996,  n. 151  (Gazzetta
Ufficiale n.  126 del  31 maggio  1996 -  serie generale),  14 giugno
1996, n.  230 (Gazzetta Ufficiale n.  177 del 30 luglio  1996 - serie
generale),  concernenti   un  "Nuovo  ordinamento  delle   classi  di
abilitazione all'insegnamento e  di concorso a cattedre e  a posti di
insegnante  tecnicopratico e  di insegnante  di arte  applicata nelle
scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica";
  Visto, in  particolare, il decreto  ministeriale 28 marzo  1997, n.
231  (supplemento ordinario  alla Gazzetta  Ufficiale n.  122 del  28
maggio 1997  - serie generale),  che, nel modificare ed  integrare le
disposizioni  contenute nei  sopracitati provvedimenti,  dispone, tra
l'altro, il  depennamento di  alcuni titoli  di accesso  previsti dal
decreto ministeriale n. 334/1994,  ovvero l'inserimento di titoli con
uno  specifico piano  di  studi o  di un  piano  di studi  modificato
rispetto al medesimo decreto ministeriale;
  Considerata la  necessita' di operare un  ulteriore approfondimento
in materia  di ordinamento  delle classi di  concorso e  dei relativi
titoli   di  accesso,   al  fine   di  proseguire   il  processo   di
valorizzazione dei piani di studi  universitari rispetto ai titoli di
laurea;
  Ritenuto  opportuno, pertanto,  in attesa  della definizione  di un
organico  provvedimento,  modificare  le  norme  transitorie  di  cui
all'art.  4,  commi 4  e  5,  del  sopracitato decreto  n.  231/1997,
prorogando fino all'anno accademico 2000/2001 la validita' dei titoli
di accesso  e i  relativi piani  di studi  gia' previsti  nel decreto
ministeriale 24 novembre 1994, n. 334;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  1. I commi 4 e 5  dell'articolo 4 del decreto ministeriale 28 marzo
1997, n. 231, sono sostituiti dai seguenti:
  "  4. I  titoli di  accesso alle  classi di  concorso elencati  nel
decreto ministeriale del 24 novembre  1994, n. 334, non piu' previsti
dal  presente decreto,  purche'  conseguiti  entro l'anno  accademico
2000/2001  ovvero,  se  trattasi  di  diploma  di  scuole  secondarie
superiori,  entro l'anno  scolastico 2000/2001  , conservano  la loro
validita' ai fini del reclutamento del personale docente.
  5. I  titoli di studio  indicati nella  colonna 2 della  tabella A,
allegata al  gia' citato  decreto ministeriale n.  334/1994, previsti
senza alcuna  limitazione ai piani  di studi ovvero a  condizione che
siano stati seguiti  piani di studi difformi da  quelli richiesti dal
presente  decreto,  conservano  la   loro  validita',  purche'  siano
conseguiti  entro   l'anno  accademico   2000/2001  ,  ai   fini  del
reclutamento del personale docente.".
   Roma, 22 dicembre 1997
                                              Il Ministro: Berlinguer
Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1998
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 2