DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 ottobre 1997
Determinazione per il triennio 1996-1998 del contributo di solidarieta' di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.(GU n.36 del 13-2-1998)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, concernente l'obbligo delle gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad eccezione dello Stato, di versare all'assicurazione anzidetta un contributo di solidarieta' la cui misura deve essere determinata, per un periodo triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sulla base delle caratteristiche demografiche ed economiche di ciascuna gestione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le quote per il triennio 1993-1995; Ritenuta la necessita' di determinare per gli anni 1996, 1997 e 1998 la misura del contributo sopra richiamato; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica; Decreta: Art. 1. 1. Per gli anni 1996, 1997 e 1998 il contributo di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' determinato, in relazione al rapporto tra lavoratori iscritti attivi e pensionati risultante per ciascuna gestione dalla media dei valori mensili nell'anno di competenza, secondo le seguenti misure: 0,50 per cento per un rapporto inferiore a 3 unita' attive per ogni pensionato; 0,75 per cento per un rapporto pari o superiore a 3 ma inferiore a 5 unita' attive per ogni pensionato; 1,00 per cento per un rapporto pari o superiore a 5 ma inferiore a 7 unita' attive per ogni pensionato; 1,50 per cento per un rapporto pari o superiore a 7 ma inferiore a 10 unita' attive per ogni pensionato; 2,00 per cento per un rapporto pari o superiore a 10 unita' attive per ogni pensionato. 2. Le misure percentuali di cu al comma l sono ridotte del 50 per cento per le gestioni per le quali nell'esercizio relativo all'anno di competenza si verificano disavanzi economici. 3. Il contributo e' corrisposto sulla base di dati previsionali, con l'obbligo di provvedere ai definitivi conguagli entro il secondo trimestre dell'anno successivo a quello di competenza. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 ottobre 1997 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu p. Il Ministro del tesoro Pinza Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini