DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 ottobre 1997 

  Determinazione  per   il  triennio  1996-1998  del   contributo  di
solidarieta' di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
(GU n.36 del 13-2-1998)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art.  25 della legge  28 febbraio 1986, n.  41, concernente
l'obbligo  delle gestioni  di  previdenza  sostitutive, esclusive  ed
esonerative    dell'assicurazione     generale    obbligatoria    per
l'invalidita',   la  vecchiaia   ed  i   superstiti  dei   lavoratori
dipendenti, ad  eccezione dello  Stato, di  versare all'assicurazione
anzidetta un  contributo di  solidarieta' la  cui misura  deve essere
determinata, per un periodo triennale, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri,  su proposta del Ministro del  lavoro e della
previdenza sociale,  di concerto con i  Ministri del tesoro e  per la
funzione pubblica,  sulla base delle caratteristiche  demografiche ed
economiche di ciascuna gestione;
  Visto il  decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri  del 9
dicembre  1993 con  il  quale  sono state  fissate  le  quote per  il
triennio 1993-1995;
  Ritenuta la  necessita' di  determinare per gli  anni 1996,  1997 e
1998 la misura del contributo sopra richiamato;
  Sulla proposta del Ministro del  lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto con  il Ministro  del tesoro  e con  il Ministro  per la
funzione pubblica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per gli anni 1996, 1997 e  1998 il contributo di cui all'art. 25
della legge 28 febbraio 1986, n.  41, e' determinato, in relazione al
rapporto tra  lavoratori iscritti attivi e  pensionati risultante per
ciascuna  gestione  dalla  media  dei  valori  mensili  nell'anno  di
competenza, secondo le seguenti misure:
  0,50 per cento per un rapporto inferiore a 3 unita' attive per ogni
pensionato;
  0,75 per cento per un rapporto pari  o superiore a 3 ma inferiore a
5 unita' attive per ogni pensionato;
  1,00 per cento per un rapporto pari  o superiore a 5 ma inferiore a
7 unita' attive per ogni pensionato;
  1,50 per cento per un rapporto pari  o superiore a 7 ma inferiore a
10 unita' attive per ogni pensionato;
  2,00 per cento per un rapporto  pari o superiore a 10 unita' attive
per ogni pensionato.
  2. Le misure percentuali  di cu al comma l sono  ridotte del 50 per
cento per le  gestioni per le quali  nell'esercizio relativo all'anno
di competenza si verificano disavanzi economici.
  3. Il  contributo e' corrisposto  sulla base di  dati previsionali,
con l'obbligo di provvedere ai  definitivi conguagli entro il secondo
trimestre dell'anno successivo a quello di competenza.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 ottobre 1997
               Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                Prodi
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                                Treu
                      p. Il Ministro del tesoro
                                Pinza
                 Il Ministro per la funzione pubblica
                              Bassanini