UNIVERSITA' DI BARI

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1997 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.38 del 16-2-1998)

                             IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita'  degli studi di  Bari, approvato
con  regio   decreto  14   ottobre  1926,   n.  2134,   e  successive
modificazioni;
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto   il  decreto   ministeriale  26   maggio  1995   recante  le
modificazioni  all'ordinamento didattico  universitario del  corso di
laurea in scienze biologiche;
  Viste  le  deliberazioni  delle  autorita'  accademiche  di  questa
Universita';
  Visto  l'art.  17,  comma  95,  della legge  n.  127/1997,  ove  e'
stabilito che  gli ordinamenti  didattici dei  corsi di  laurea siano
disciplinati  dagli   atenei  in   conformita'  a   criteri  generali
determinati   dal   Ministero   dell'universita'  e   della   ricerca
scientifica e tecnologica con uno o piu' decreti;
  Visto l'atto  di indirizzo  del Ministero dell'universita'  e della
ricerca scientifica e  tecnologica, datato 5 agosto  1997, nelle more
dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 17, comma 95, della legge
n.  127/1997,  "sono  autorizzate,  in  via  generale,  le  modifiche
all'ordinamento  didattico   proposte  per  l'adeguamento   di  corsi
esistenti alle relative tabelle";
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  apportare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' di Bari, emanato
con decreto rettorale  n. 7772 del 22 ottobre 1996  pubblicato nel n.
183 supplemento  alla Gazzetta Ufficiale  n. 255 del 30  ottobre 1996
non contiene ordinamenti didattici;
  Considerato  che  nelle  more   della  emanazione  del  regolamento
didattico  di   ateneo  le  modifiche  di   statuto  riguardanti  gli
ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
                               Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  studi di Bari  e' ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Gli articoli 96  e 97 (titolo X) relativi alla  facolta' di scienze
matematiche,  fisiche   e  naturali,  corso  di   laurea  in  scienze
biologiche, sono soppressi e  sostituiti dai seguenti nuovi articoli,
con  il  conseguente  scorrimento della  numerazione  degli  articoli
successivi:
                Corso di laurea in scienze biologiche
  Art. 96 (Disposizioni generali). -  L'accesso al corso di laurea e'
regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
  La durata degli studi del corso  di laurea in scienze biologiche e'
fissata  in  cinque  anni,  articolati in  un  triennio  a  carattere
formativo  di base  ed  in successivi  distinti  indirizzi di  durata
biennale che hanno lo scopo  di completare la preparazione dottrinale
e  metodologica degli  studenti  in settori  specifici delle  scienze
biologiche, di cui al successivo art. 97.
  Il consiglio di corso di laurea puo' articolare ciascuno dei cinque
anni di  corso in  due periodi didattici  (semestri) della  durata di
almeno tredici settimane ciascuno.
  L'attivita' didatticoformativa comportera' un  totale di almeno 480
ore per anno  nel triennio di base  e di almeno 280 ore  per anno nei
bienni di indirizzo e constera'  di lezioni, esercitazioni teoriche e
numeriche,  seminari,  corsi  monografici,  dimostrazioni,  attivita'
guidate, visite tecniche, prove  parziali di accertamento, correzione
e discussione di elaborati, ecc.
  Parte  dell'attivita' pratica  potra'  essere  svolta anche  presso
laboratori e centri esterni sotto  la responsabilita' del docente del
corso,   previa   stipula   di  apposite   convenzioni.   L'attivita'
didatticoformativa e'  di norma organizzata sulla  base di annualita'
costituite  da corsi  ufficiali  di  insegnamento monodisciplinari  o
integrati.
  Ogni  corso monodisciplinare  e'  costituito da  una annualita'  di
almeno 80 ore o unita' didattiche di 40 ore.
  Il  corso  di  insegnamento   integrato  e'  costituito  da  unita'
didattiche coordinate di 40 ore, per  un massimo di tre, impartite da
piu'  insegnanti  e  comunque  con   un  unico  esame  finale.  Della
commissione di  esame faranno  parte tutti  gli insegnanti  del corso
integrato.
  I contenuti didatticoformativi del  corso di laurea sono articolati
in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 97.
  Durante il  primo triennio del  corso di laurea lo  studente dovra'
dimostrare  la conoscenza  pratica e  la comprensione  di almeno  una
lingua  straniera di  rilevanza scientifica,  di norma  l'inglese. Le
modalita' di accertamento saranno definite  dal consiglio di corso di
laurea.
  Lo studente, durante il triennio  di base, dovra' frequentare i due
laboratori di  biologia sperimentale, di  cui al successivo  art. 97,
per non meno di complessive 80  ore e sostenere con esito positivo le
relative prove.
  Per l'accertamento  finale di profitto, i  consigli delle strutture
didattiche,  potranno  accorpare  due   corsi  dello  stesso  settore
scientificodisciplinare  o della  stessa area  didattica in  un unico
esame.  Comunque,  nello  stabilire  le prove  di  valutazione  della
preparazione  degli  studenti,  si   fara'  ricorso  al  criterio  di
continuita', di globalita'  e di accorpamento in modo  da limitare il
numero degli esami convenzionali ad un massimo di 26, di cui non meno
di 17 e non piu' di 19 nel triennio comune.
  Lo  studente  dovra'  superare,  inoltre,  l'esame  di  laurea  che
consistera'  nella  discussione  della  tesi, di  norma  a  carattere
sperimentale o che, comunque, apporti un contributo originale, la cui
preparazione  comporta  la frequenza  di  almeno  un anno  presso  un
laboratorio sotto  la guida del  relatore designato dal  consiglio di
corso di laurea.
  Superato  l'esame  di laurea  lo  studente  consegue il  titolo  di
dottore in scienze biologiche.
  La  facolta',  nel  recepire,  nel  regolamento  di  Ateneo  e  nel
regolamento didattico, l'ordinamento  didattico nazionale, indichera'
per  ciascuna   area  gli   insegnamenti  attingendoli   dai  settori
scientificodisciplinari indicati all'art. 97.
  All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i
consigli  delle  strutture  didattiche  determineranno  con  apposito
regolamento,   quanto  espressamente   previsto  dal   secondo  comma
dell'art. 11 della legge n. 341/1990.
  In particolare il consiglio di  facolta', su proposta del consiglio
di corso di laurea:
  a)  definisce il  piano di  studi  ufficiale del  corso di  laurea,
comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;
  b) stabilisce  i corsi ufficiali di  insegnamento (monodisciplinari
od   integrati)  che   costituiscono   le   singole  annualita'.   Le
denominazioni di  tali corsi  dovranno essere scelte  all'interno dei
settori   scientificodisciplinari   con   l'aggiunta   di   eventuali
qualificazioni atte ad  identificare il livello e  il contenuto degli
insegnamenti;
  c) sceglie le discipline rispettando  le indicazioni dei settori di
cui al successivo art. 97;
  d) ripartisce il  monte ore di ciascuna area fra  le annualita' che
vi afferiscono, precisando per ogni  corso la frazione destinata alle
attivita' teoricopratiche;
  e) fissa  la frazione temporale  delle discipline afferenti  ad una
medesima annualita' integrata;
  f) indica  le annualita'  di cui lo  studente dovra'  aver ottenuto
l'attestazione  di frequenza  e  quali e  quanti  esami dovra'  avere
superato  al   fine  di  ottenere  l'iscrizione   all'anno  di  corso
successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticita';
  g) indica  gli indirizzi del  biennio e gli  eventuali orientamenti
attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati;
  h) fissa le modalita' di  organizzazione dei laboratori di biologia
sperimentale  e  le attivita'  teoricopratiche  da  tenersi nel  loro
ambito;
  i) indica le annualita' e/o  le unita' didattiche comuni ai diplomi
affini.
 Art. 97 (Articolazione del corso di laurea).
   A) Laboratori di biologia sperimentale.
  Durante  il triennio  gli studenti  sono tenuti  a frequentare  due
laboratori di biologia sperimentale in due distinti anni.
  Scopo di questi  laboratori, nei quali dovra'  essere preminente la
partecipazione   attiva   degli   studenti   agli   esperimenti,   e'
l'acquisizione delle  conoscenze ed  abilita' pratiche di  base nelle
discipline  a contenuto  biologico  necessarie per  l'approfondimento
successivo, in particolare nei bienni di indirizzo.
  I  laboratori, che  dispongono di  almeno 80  ore complessive,  non
danno  luogo a  titolarita' e  sono caratterizzati  da una  didattica
interdisciplinare. I docenti del corso di laurea e i ricercatori allo
stesso afferenti, nell'ambito dei rispettivi carichi didattici orari,
sono tenuti a concorrere alla attuazione dei laboratori.
  La facolta', su  proposta del corso di laurea e  in base al proprio
regolamento  didattico,  provvede  ad organizzare  i  laboratori  per
quanto riguarda  i contenuti, i  metodi e  i compiti dei  docenti, in
particolare il compito di coordinamento.
  L'accertamento   del  profitto   ha  luogo,   per  ogni   corso  di
laboratorio, con  le modalita'  fissate nel regolamento  didattico. I
relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea.
   B) Aree didattiche obbligatorie comuni.
  Il monte  orario di attivita'  didattiche assomma, nel  triennio, a
non meno di  1.440 ore, oltre i due corsi  di laboratorio di biologia
sperimentale per un totale di 1.520 ore.
 Area matematica, due annualita'.
  Lo   studente  deve   acquisire   nozioni  di   base  del   calcolo
differenziale  ed integrale,  della geometria  analitica, dei  metodi
numerici per la risoluzione di  problemi di calcolo, dei linguaggi di
programmazione, dell'analisi  statistica, dei modelli  matematici con
particolare  riguardo alle  applicazioni  nel  campo della  biologia.
Settori:  A01B  -  Algebra,  A01C -  Geometria,  A01D  -  Matematiche
complementari,  A02A  - Analisi  matematica,  A02B  - Probabilita'  e
statistica  matematica,  A03X -  Fisica  matematica,  A04A -  Analisi
numerica,  K05B  - Informatica,  S01B  -  Statistica per  le  scienze
sperimentali.
  Area fisica, due annualita' con almeno un semestre di laboratorio.
  Lo studente deve acquisire le  conoscenze di base, finalizzate alle
applicazioni  nel  campo  della  biologia, della  fisica  classica  e
moderna,  delle proprieta'  fisiche dei  liquidi e  dei gas;  saranno
necessarie  conoscenze di  termodinamica, elettromagnetismo,  ottica,
meccanica dei fluidi, radioattivita' e le nozioni essenziali relative
alle  misure,  al  trattamento  dei dati  sperimentali,  nonche',  le
tecniche  di base  del  laboratorio compreso  l'uso dei  calcolatori.
Settore: B01B - Fisica.
  Area chimica, tre annualita' con a|meno un semestre di laboratorio.
  Lo studente  deve acquisire  i concetti fondamentali  della chimica
generale,  della chimica  inorganica e  della chimica  organica ed  i
fondamenti della chimica fisica e delle metodiche di laboratorio. Gli
argomenti devono essere  affrontati tenuto conto che  i corsi debbono
fornire le basi per un moderno approccio alla biologia. Settori: C02X
-  Chimica fisica,  C03X -  Chimica  generale ed  inorganica, C05X  -
Chimica  organica (C01A  - Chimica  analitica o  C03X o  C05X per  il
laboratorio).
 Area biologica, undici annualita'.
  Lo studente deve acquisire nozioni di base che riguardano i livelli
cellulare  e   organistico  dell'organizzazione   biologica,  nonche'
dell'evoluzione,  filogenesi,  sviluppo,   ecologia  e  distribuzione
geografica dei viventi. Deve, inoltre,  apprendere le nozioni di base
dei   fenomeni  biologici:   in   particolare   deve  affrontare   le
problematiche di  biochimica, di  fisiologia cellulare dei  tessuti e
degli   organismi,   con    riferimento   ai   correlati   meccanismi
chimicofisici  ed ai  rapporti  strutturafunzione.  Deve conoscere  i
meccanismi molecolari  di regolazione  delle attivita'  vitali, dalla
trasmissione  dell'informazione genica  ai  fenomeni evolutivi.  Deve
avere conoscenze  di base dell'interazione  di fattori esterni  con i
fenomeni  vitali  e  dei  meccanismi   di  difesa.  Delle  22  unita'
didattiche  previste  per  l'area  biologica,  11  saranno  ripartite
uniformemente in  modo da comprendere  discipline dei settori  E01A -
Botanica,  E01E  -  Fisiologia  vegetale, E02A  -  Zoologia,  E02B  -
Anatomia comparata, E03A - Ecologia, E04A - Fisiologia generale, E04B
-  Biologia molecolare,  E05A  - Biochimica,  E11X  Genetica, E12X  -
Microbiologia generale.
  Le restanti  11 unita' didattiche, a  concorrenza delle complessive
36 del triennio (oltre quelle destinate ai due laboratori di biologia
sperimentale) saranno utilizzate per  discipline, ivi comprese quelle
indicate   nel  primo   gruppo,   scelte   all'interno  dei   settori
scientificodisciplinari di area biologica e di quelli previsti per il
biennio di indirizzo.
  Due  unita' didattiche  dell'area matematica  e/o dell'area  fisica
possono  essere  impartite  nel   biennio  d'indirizzo  anziche'  nel
triennio di base.
  La  facolta',  su  proposta  del  consiglio  di  corso  di  laurea,
determina nel  regolamento didattico uno  o piu' indirizzi  di laurea
(di   norma  non   oltre  cinque)   tenendo  conto   della  effettiva
disponibilita',  di   docenti  in   rapporto  agli   insegnamenti  da
impartire,  nonche'  delle  attrezzature  e del  numero  di  studenti
iscritti al corso di laurea.
  Il biennio di indirizzo comprende non meno di sette annualita', per
complessive   560  ore,   di  cui   tre  annualita'   caratterizzanti
l'indirizzo,     prelevate     da      tre     differenti     settori
scientificodisciplinari.  L'accesso   al  biennio  di   indirizzo  e'
condizionato  al  superamento   delle  condizioni  e  propedeuticita'
fissate  nel  manifesto  degli  studi. Gli  studenti  sono  tenuti  a
scegliere  all'atto   dell'iscrizione  al  quarto  anno,   uno  degli
indirizzi attivati nel corso di laurea. Gli insegnamenti opzionali, a
completamento  del  monte ore  del  biennio,  saranno indicati  dalla
facolta', su proposta  del consiglio di corso di  laurea, in coerenza
con il contenuto formativo di ciascun indirizzo.
  Art.   98  (Norme   transitorie).  -   Fino  all'approvazione   del
regolamento  di   Ateneo  e   del  regolamento  didattico,   ai  fini
dell'applicazione  di  quanto  previsto  all'art.  96,  si  intendono
indicati  tutti   gli  insegnamenti  previsti  nei   singoli  settori
scientificodisciplinari;  le  scelte   degli  specifici  insegnamenti
avverranno secondo quanto previsto nel predetto articolo.
  Fino alla stessa scadenza, ai  fini di quanto previsto all'art. 97,
sub A, le  modalita' di accertamento del profitto per  i due corsi di
laboratorio  di  biologia  sperimentale sono  fissate  nel  manifesto
annuale degli studi; nello  stesso manifesto saranno, infine indicati
gli indirizzi del biennio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Bari, 9 ottobre 1997
 Il rettore: Cossu