Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.38 del 16-2-1998)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1995 recante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in scienze biologiche; Viste le deliberazioni delle autorita' accademiche di questa Universita'; Visto l'art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997, ove e' stabilito che gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea siano disciplinati dagli atenei in conformita' a criteri generali determinati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con uno o piu' decreti; Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, datato 5 agosto 1997, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997, "sono autorizzate, in via generale, le modifiche all'ordinamento didattico proposte per l'adeguamento di corsi esistenti alle relative tabelle"; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel n. 183 supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici; Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli 96 e 97 (titolo X) relativi alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, corso di laurea in scienze biologiche, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi: Corso di laurea in scienze biologiche Art. 96 (Disposizioni generali). - L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge. La durata degli studi del corso di laurea in scienze biologiche e' fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale che hanno lo scopo di completare la preparazione dottrinale e metodologica degli studenti in settori specifici delle scienze biologiche, di cui al successivo art. 97. Il consiglio di corso di laurea puo' articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno. L'attivita' didatticoformativa comportera' un totale di almeno 480 ore per anno nel triennio di base e di almeno 280 ore per anno nei bienni di indirizzo e constera' di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. Parte dell'attivita' pratica potra' essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni. L'attivita' didatticoformativa e' di norma organizzata sulla base di annualita' costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Ogni corso monodisciplinare e' costituito da una annualita' di almeno 80 ore o unita' didattiche di 40 ore. Il corso di insegnamento integrato e' costituito da unita' didattiche coordinate di 40 ore, per un massimo di tre, impartite da piu' insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame faranno parte tutti gli insegnanti del corso integrato. I contenuti didatticoformativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 97. Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovra' dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica, di norma l'inglese. Le modalita' di accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea. Lo studente, durante il triennio di base, dovra' frequentare i due laboratori di biologia sperimentale, di cui al successivo art. 97, per non meno di complessive 80 ore e sostenere con esito positivo le relative prove. Per l'accertamento finale di profitto, i consigli delle strutture didattiche, potranno accorpare due corsi dello stesso settore scientificodisciplinare o della stessa area didattica in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si fara' ricorso al criterio di continuita', di globalita' e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali ad un massimo di 26, di cui non meno di 17 e non piu' di 19 nel triennio comune. Lo studente dovra' superare, inoltre, l'esame di laurea che consistera' nella discussione della tesi, di norma a carattere sperimentale o che, comunque, apporti un contributo originale, la cui preparazione comporta la frequenza di almeno un anno presso un laboratorio sotto la guida del relatore designato dal consiglio di corso di laurea. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze biologiche. La facolta', nel recepire, nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico, l'ordinamento didattico nazionale, indichera' per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientificodisciplinari indicati all'art. 97. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facolta', su proposta del consiglio di corso di laurea: a) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare; b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualita'. Le denominazioni di tali corsi dovranno essere scelte all'interno dei settori scientificodisciplinari con l'aggiunta di eventuali qualificazioni atte ad identificare il livello e il contenuto degli insegnamenti; c) sceglie le discipline rispettando le indicazioni dei settori di cui al successivo art. 97; d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualita' che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attivita' teoricopratiche; e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata; f) indica le annualita' di cui lo studente dovra' aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovra' avere superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticita'; g) indica gli indirizzi del biennio e gli eventuali orientamenti attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati; h) fissa le modalita' di organizzazione dei laboratori di biologia sperimentale e le attivita' teoricopratiche da tenersi nel loro ambito; i) indica le annualita' e/o le unita' didattiche comuni ai diplomi affini. Art. 97 (Articolazione del corso di laurea). A) Laboratori di biologia sperimentale. Durante il triennio gli studenti sono tenuti a frequentare due laboratori di biologia sperimentale in due distinti anni. Scopo di questi laboratori, nei quali dovra' essere preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti, e' l'acquisizione delle conoscenze ed abilita' pratiche di base nelle discipline a contenuto biologico necessarie per l'approfondimento successivo, in particolare nei bienni di indirizzo. I laboratori, che dispongono di almeno 80 ore complessive, non danno luogo a titolarita' e sono caratterizzati da una didattica interdisciplinare. I docenti del corso di laurea e i ricercatori allo stesso afferenti, nell'ambito dei rispettivi carichi didattici orari, sono tenuti a concorrere alla attuazione dei laboratori. La facolta', su proposta del corso di laurea e in base al proprio regolamento didattico, provvede ad organizzare i laboratori per quanto riguarda i contenuti, i metodi e i compiti dei docenti, in particolare il compito di coordinamento. L'accertamento del profitto ha luogo, per ogni corso di laboratorio, con le modalita' fissate nel regolamento didattico. I relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea. B) Aree didattiche obbligatorie comuni. Il monte orario di attivita' didattiche assomma, nel triennio, a non meno di 1.440 ore, oltre i due corsi di laboratorio di biologia sperimentale per un totale di 1.520 ore. Area matematica, due annualita'. Lo studente deve acquisire nozioni di base del calcolo differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, dei linguaggi di programmazione, dell'analisi statistica, dei modelli matematici con particolare riguardo alle applicazioni nel campo della biologia. Settori: A01B - Algebra, A01C - Geometria, A01D - Matematiche complementari, A02A - Analisi matematica, A02B - Probabilita' e statistica matematica, A03X - Fisica matematica, A04A - Analisi numerica, K05B - Informatica, S01B - Statistica per le scienze sperimentali. Area fisica, due annualita' con almeno un semestre di laboratorio. Lo studente deve acquisire le conoscenze di base, finalizzate alle applicazioni nel campo della biologia, della fisica classica e moderna, delle proprieta' fisiche dei liquidi e dei gas; saranno necessarie conoscenze di termodinamica, elettromagnetismo, ottica, meccanica dei fluidi, radioattivita' e le nozioni essenziali relative alle misure, al trattamento dei dati sperimentali, nonche', le tecniche di base del laboratorio compreso l'uso dei calcolatori. Settore: B01B - Fisica. Area chimica, tre annualita' con a|meno un semestre di laboratorio. Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della chimica generale, della chimica inorganica e della chimica organica ed i fondamenti della chimica fisica e delle metodiche di laboratorio. Gli argomenti devono essere affrontati tenuto conto che i corsi debbono fornire le basi per un moderno approccio alla biologia. Settori: C02X - Chimica fisica, C03X - Chimica generale ed inorganica, C05X - Chimica organica (C01A - Chimica analitica o C03X o C05X per il laboratorio). Area biologica, undici annualita'. Lo studente deve acquisire nozioni di base che riguardano i livelli cellulare e organistico dell'organizzazione biologica, nonche' dell'evoluzione, filogenesi, sviluppo, ecologia e distribuzione geografica dei viventi. Deve, inoltre, apprendere le nozioni di base dei fenomeni biologici: in particolare deve affrontare le problematiche di biochimica, di fisiologia cellulare dei tessuti e degli organismi, con riferimento ai correlati meccanismi chimicofisici ed ai rapporti strutturafunzione. Deve conoscere i meccanismi molecolari di regolazione delle attivita' vitali, dalla trasmissione dell'informazione genica ai fenomeni evolutivi. Deve avere conoscenze di base dell'interazione di fattori esterni con i fenomeni vitali e dei meccanismi di difesa. Delle 22 unita' didattiche previste per l'area biologica, 11 saranno ripartite uniformemente in modo da comprendere discipline dei settori E01A - Botanica, E01E - Fisiologia vegetale, E02A - Zoologia, E02B - Anatomia comparata, E03A - Ecologia, E04A - Fisiologia generale, E04B - Biologia molecolare, E05A - Biochimica, E11X Genetica, E12X - Microbiologia generale. Le restanti 11 unita' didattiche, a concorrenza delle complessive 36 del triennio (oltre quelle destinate ai due laboratori di biologia sperimentale) saranno utilizzate per discipline, ivi comprese quelle indicate nel primo gruppo, scelte all'interno dei settori scientificodisciplinari di area biologica e di quelli previsti per il biennio di indirizzo. Due unita' didattiche dell'area matematica e/o dell'area fisica possono essere impartite nel biennio d'indirizzo anziche' nel triennio di base. La facolta', su proposta del consiglio di corso di laurea, determina nel regolamento didattico uno o piu' indirizzi di laurea (di norma non oltre cinque) tenendo conto della effettiva disponibilita', di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonche' delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea. Il biennio di indirizzo comprende non meno di sette annualita', per complessive 560 ore, di cui tre annualita' caratterizzanti l'indirizzo, prelevate da tre differenti settori scientificodisciplinari. L'accesso al biennio di indirizzo e' condizionato al superamento delle condizioni e propedeuticita' fissate nel manifesto degli studi. Gli studenti sono tenuti a scegliere all'atto dell'iscrizione al quarto anno, uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea. Gli insegnamenti opzionali, a completamento del monte ore del biennio, saranno indicati dalla facolta', su proposta del consiglio di corso di laurea, in coerenza con il contenuto formativo di ciascun indirizzo. Art. 98 (Norme transitorie). - Fino all'approvazione del regolamento di Ateneo e del regolamento didattico, ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'art. 96, si intendono indicati tutti gli insegnamenti previsti nei singoli settori scientificodisciplinari; le scelte degli specifici insegnamenti avverranno secondo quanto previsto nel predetto articolo. Fino alla stessa scadenza, ai fini di quanto previsto all'art. 97, sub A, le modalita' di accertamento del profitto per i due corsi di laboratorio di biologia sperimentale sono fissate nel manifesto annuale degli studi; nello stesso manifesto saranno, infine indicati gli indirizzi del biennio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bari, 9 ottobre 1997 Il rettore: Cossu