UNIVERSITA' DI BARI

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1997 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.39 del 17-2-1998)

                             IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita'  degli studi di  Bari, approvato
con  regio   decreto  14   ottobre  1926,   n.  2134,   e  successive
modificazioni;
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto   il  decreto   ministeriale  30   giugno  1995   recante  le
modificazioni  all'ordinamento didattico  universitario del  corso di
laurea in  farmacia e  del corso  di laurea  in chimica  e tecnologia
farmaceutiche;
  Viste  le  deliberazioni  delle  autorita'  accademiche  di  questa
universita';
  Visto  il parere  espresso  dal  Consiglio universitario  nazionale
nell'adunanza del 3 ottobre 1997;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  apportare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' di Bari, emanato
con decreto rettorale  n. 7772 del 22 ottobre 1996  pubblicato nel n.
183 supplemento  alla Gazzetta Ufficiale  n. 255 del 30  ottobre 1996
non contiene ordinamenti didattici;
  Considerato  che  nelle  more   della  emanazione  del  regolamento
didattico  di   ateneo  le  modifiche  di   statuto  riguardanti  gli
ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  studi di Bari  e' ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Gli articoli dal  62 al 74 (Titolo VIII) relativi  alla facolta' di
farmacia sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con
il   conseguente  scorrimento   della   numerazione  degli   articoli
successivi:
                             Titolo VIII
                        FACOLTA' DI FARMACIA
  Art. 62. - La facolta' di farmacia conferisce la laurea in farmacia
e la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.
  I titoli di ammissione ai  corsi sono quelli previsti dalle vigenti
disposizioni di legge.
                     Corso di laurea in farmacia
  Art. 63. - Il corso di laurea in farmacia ha lo scopo di assicurare
la  preparazione   indispensabile  per  le  molteplici   funzioni  ed
attivita'  che  possono  essere   svolte  dai  laureati  del  settore
farmaceutico  e che  sono  definite e  regolamentate dalla  normativa
nazionale  e comunitaria.  In particolare  il corso  di laurea  ha lo
scopo  di fornire  le competenze  scientificoprofessionali necessarie
per operare  nelle farmacie, nonche'  per concorrere ad  attivita' di
informazione ed educazione sanitaria.
  Art. 64 (Durata ed articolazione del  corso di laurea). - La durata
del corso di laurea in farmacia e' fissata in cinque anni e comprende
un periodo  semestrale di tirocinio pratico  professionale presso una
farmacia aperta al pubblico od ospedaliera.
  Il quinto anno  deve avere non piu' di due  insegnamenti al fine di
consentire allo studente in corso di dedicarsi al lavoro di tesi e al
tirocinio professionale.
  Il consiglio  della struttura didattica competente  puo' articolare
ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri)
della durata di almeno tredici settimane ciascuno.
  L'impegno complessivo e' di almeno  1800 ore di attivita' didattica
assistita corrispondenti a 22 annualita'.
  I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati
in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 67.
  L'attivita'  didatticaformativa   e'  organizzata  sulla   base  di
annualita'   costituite   da    corsi   ufficiali   di   insegnamento
monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento ha la
durata di  70 ore  comprensive di tutte  le attivita'  didattiche. Il
corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha
di norma la  durata di 120 ore complessive. Il  corso di insegnamento
integrato  e'  costituito  da  non   piu'  di  due  moduli  didattici
coordinati impartiti  da piu' docenti  e comunque con un  unico esame
finale. Della commissione  di esame fanno parte  tutti gli insegnanti
del corso integrato.
  La frequenza ai corsi e' obbligatoria.
  Parte  della   attivita'  pratica   potra'  essere   svolta  presso
laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' del titolare del
corso, previa stipula di apposite convenzioni.
  Per  l'accertamento  di  profitto   il  Consiglio  della  struttura
didattica puo' accorpare due discipline della stessa area in un unico
esame, in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 20
e 22.
  Lo  studente   dovra'  superare  inoltre  l'esame   di  laurea  che
consistera'  nella discussione  della  tesi  teorica o  sperimentale.
Superato l'esame di laurea lo  studente consegue il titolo di dottore
in farmacia.
  Entro  i primi  tre anni  del corso  di laurea  lo studente  dovra'
dimostrare  la conoscenza  pratica e  la comprensione  di almeno  una
lingua   straniera    di   rilevanza   scientifica.    Le   modalita'
dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.
  Art. 65  (Regolamento di  Ateneo). -  La facolta'  recepisce, nello
statuto  di   Ateneo  e  nel  regolamento   didattico,  l'ordinamento
didattico  nazionale;  indica,  per ciascuna  area  gli  insegnamenti
attigendoli  dai settori  scientificodisciplinari indicati  nell'art.
67,  nel  pieno  rispetto  del  vincolo  imposto  dalle  norme  della
Comunita' europea di cui al successivo art. 66.
  Art. 66  (Manifesto degli studi). -  All'atto della predisposizione
del  manifesto  annuale  degli  studi il  consiglio  della  struttura
didattica determinera', con apposito  regolamento e in conformita' al
regolamento didattico  di Ateneo,  quanto espressamente  previsto dal
secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.
  In particolare il consiglio di facolta':
  a) stabilisce  i corsi ufficiali di  insegnamento (monodisciplinari
od integrati) che costituiscono  le singole annualita'. Stabilisce le
denominazioni   delle   discipline    che   costituiscono   i   corsi
monodiciplinari    od     integrati    desumendole     dai    settori
scientificodisciplinari  indicati nell'art.  67 e  nel vincolo  della
normativa nazionale e della Comunita' europea (*). Stabilisce inoltre
le specificazioni  piu' opportune (I, II,  generale, avanzato, ecc.),
che  giovino  a  differenziare  piu'  esattamente  il  livello  ed  i
contenuti didattici;
  b) fissa  la frazione temporale  delle discipline afferenti  ad una
medesima annualita' integrata;
  c) indica  le discipline di  cui lo studente dovra'  avere ottenuto
l'attestazione di frequenza  e superato il relativo esame  al fine di
ottenere  l'iscrizione  all'anno  di   corso  successivo  e  precisa,
altresi', le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto.
  (*) I contenuti delle  materie previste della direttiva 85/432/CEE,
recepita  nel decreto  legislativo n.  258/91, trovano  riscontro nei
settori scientificodisciplinari indicati fra parentesi:
    biologia vegetale e animale (E02A; E08X; E13X);
    fisica (B01B);
    chimica generale ed inorganica (C03X);
    chimica organica (C05X);
    chimica analitica (C01A);
  chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X);
    biochimica generale ed applicata (medica) (E05A; E05B);
  anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A; E04A; F04A);
    microbiologia (E12X; F05X);
    farmacologia e farmacoterapia (E07X);
    tecnologia farmaceutica (C08X);
    tossicologia (E07X);
    farmacognosia (E07X; E08X);
    legislazione e, se del caso, deontologia (C08X).
  Art.   67  (Articolazione   del   corso  di   laurea)  -   (Settori
scientificodisciplinari, annualita' obiettivi didatticoformativi).
Area 1 - Fisicamatematica (2 annualita').
  Obiettivi della attivita' didattica sono:
  fornire le basi di  fisica indispensabili per l'apprendimento delle
discipline del corso di laurea;
  acquisire le competenze pratiche per l'uso dei mezzi di calcolo, la
gestione del software e l'analisi dati.
  Settori scientifico disciplinari e discipline:
  per  i vincoli  imposti dalla  normativa CEE  numero 85/432,  viene
attivato l'insegnamento di:
    fisica (settore B01B).
  Vengono inoltre attivati gli insegnamenti di:
   basi di dati e sistemi informativi (settore K05B);
   statistica medica (settore S01B).
Area 2 - Chimica (3 annualita').
  Obiettivi della attivita' didattica sono:
  fornire  i   principi  fondamentali   della  chimica   generale  ed
inorganica nei suoi molteplici aspetti generali;
  fornire  i principi  basilari  della chimica  organica compresi  il
chimismo  dei gruppi  funzionali,  la stereochimica  ed i  principali
sistemi carbociclici ed eterociclici;
  fornire i principi basilari  della chimica analitica indispensabili
per affrontare le discipline del corso di laurea.
  Settori scientificodisciplinari e discipline:
  per  i  veicoli  imposti  dalla normativa  CEE  n.  85/432  vengono
attivati gli insegnamenti di:
    chimica analitica (settore C01A);
    chimica generale ed inorganica (settore C03X);
    chimica organica (settore C05X).
  Sono obbligatorie: almeno  1 annualita' nel settore  C03X, almeno 1
annualita' nel settore C05X, almeno 0.5 annualita' nel settore C01A.
Area 3 - Biologica (4 annualita').
  Obiettivi della attivita' didattica sono:
  fornire  le  nozioni  fondamentali  della anatomia  umana  e  della
terminologia medica;
  fornire i concetti della  biologia attraverso lo studio morfologico
e  funzionale dei  costituenti  degli organismi  viventi vegetali  ed
animali oltre alle principali nozioni di farmacognosia;
  fornire le nozioni relative alle piante ad attivita' medicinale;
  fornire  le  conoscenze  di   base  della  biochimica  generale  ed
applicata  per  lo  studio  delle principali  molecole  di  interesse
biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.
  Settori scientificodisciplinari e discipline:
  per i  vincoli imposti dalla  normativa CEE numero  85/432, vengono
attivati gli insegnamenti di:
    biologia vegetale (settore E08X);
    biologia animale (settore E13X);
    anatomia umana (settore E09A);
    biochimica (settore E05A);
    biochimica applicata (settore E05A);
    farmacognosia (settore E07X o E08X).
  Viene inoltre attivato l'insegnamento di:
   botanica farmaceutica (settore E08X).
Area 4 - Fisiopatologica (3 annualita').
  Obiettivi della attivita' didattica sono:
  fornire le basi di fisiologia generale e della terminologia medica;
  fornire  le  cognizioni  generali   sulla  eziopatogenesi  e  sulla
denominazione delle malattie umane e sulla terminologia medica;
  fornire sufficienti cognizioni di microbiologia ed igiene.
  Settori scientificodisciplinari e discipline:
  per  i  vincoli imposti  dalla  normativa  CEE n.  85/432,  vengono
attivati gli insegnamenti di:
    fisiologia generale (settore E04A);
    microbiologia (settore F05X);
    patologia generale (settore F04A).
  Viene inoltre attivato l'insegnamento di:
   igiene (settore F22A).
Area 5 - Farmaceuticatecnologica (5 annualita').
  Obiettivi della attivita' didattica sono:
  fornire   una  adeguata   conoscenza  della   chimica  farmaceutica
riguardante  la  sintesi,  le  proprieta', i  meccanismi  di  azione,
l'utilizzazione delle  principali classi  di farmaci e  le conoscenze
fondamentali sui rapporti struttura attivita';
  fornire la conoscenza delle metodologie per il riconoscimento ed il
dosaggio  dei  farmaci  secondo  i metodi  ufficiali  previsti  dalle
farmacopee;
  fornire  le   basi  per   la  manipolazione  delle   materie  prime
farmaceutiche, la loro utilizzazione  nelle formulazioni di preparati
terapeutici, le  metodologie della  tecnica farmaceutica,  nonche' le
norme  legislative  e   deontologiche  inerenti  all'esercizio  della
attivita' professionale.
  Settori scientificodisciplinari e discipline:
  per i  vincoli imposti dalla  normativa CEE numero  85/432, vengono
attivati gli insegnamenti di:
    analisi dei medicinali (settore C07X);
    chimica farmaceutica e tossicologica (settore C07X);
  tecnologia,  socioeconomica e  legislazione farmaceutiche  (settore
C08X).
  Sono obbligatorie  n. 4 annualita'  nel settore  C07X di cui  2 con
esercitazioni individuali  di laboratorio e 1  annualita' nel settore
C08X con esercitazioni individuali di laboratorio.
Area 6 - Farmacologica (2 annualita').
  Obiettivi della attivita' didattica sono:
  fornire i concetti fondamentali della farmacologia e farmacoterapia
e della tossicologia per lo studio dei farmaci negli aspetti relativi
alla somministrazione all'azione, al metabolismo, alla tossicita'.
  Settore scientificodisciplinare e discipline:
  Per i  vincoli imposti dalla  normativa CEE numero  85/432, vengono
attivati gli insegnamenti di:
   farmacologia e farmacoterapia (settore E07X);
   tossicologia (settore E07X).
  Viene inoltre attivato l'insegnamento di:
   farmacologia (settore E07X);
   area specifica di sede (3 annualita').
  Con questa  area si intende  fornire le competenze che  hanno forte
attinenza  con   l'attivita'  professionale   e  che   riguardano  la
cosmetica, la dietetica e la gestione aziendale.
  Le tre annualita' da  attivare obbligatoriamente saranno costituite
da tre  corsi ufficiali di insegnamento  monodisciplinari o integrati
la cui  denominazione sara'  desunta tra  le discipline  afferenti ai
settori scientifico disciplinari  C07X, C08X e E07X  ai quali vengono
aggiunti i settori C09X, E05A e P02X.
 Norme transitorie.
  Quando  la  facolta'  si  sara' adeguata  al  suddetto  ordinamento
didattico, gli  studenti gia' iscritti potranno  completare gli studi
previsti dal precedente ordinamento.  La facolta' inoltre provvedera'
a  stabilire  le  modalita'  per  la convalida  di  tutti  gli  esami
sostenuti qualora  gli studenti  gia' iscritti.  optino per  il nuovo
ordinamento.  L'opzione  per  il   nuovo  ordinamento  potra'  essere
esercitata entro i 5 anni dalla data di immatricolazione.
                     Corso di laurea in chimica
                     e tecnologia farmaceutiche
  Art. 68. - Il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche
ha lo scopo di  assicurare la preparazione scientificoprofessionale e
fornire le  competenze multidisciplinari  necessarie ai  laureati per
operare  nella progettazione,  produzione e  controllo dei  farmaci e
delle specialita'  medicinali, dei  prodotti dietetici,  dei prodotti
cosmetici.  Il  corso  di  laurea  ha  inoltre  il  fine  di  fornire
competenze  per  le altre  funzioni  professionali  dei laureati  del
settore farmaceutico  come definito  e regolamentato  dalla normativa
nazionale e  comunitaria. Per  accedere ad  esse i  laureati dovranno
avere  svolto sei  mesi  di tirocinio  professionale  che non  potra'
essere svolto durante il corso di studi.
  Art. 69 (Durata ed articolazione del  corso di laurea). - La durata
del corso  di laurea  in chimica e  tecnologia farmaceutiche  (CTF) e
fissata in cinque anni articolati in un quadriennio ed un ultimo anno
di indirizzo di specializzazione professionale.
  Il consiglio delle strutture  didattiche competenti puo' articolare
ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri)
della  durata   di  almeno  tredici  settimane   ciascuno.  L'impegno
complessivo e'  di almeno 2200  ore di attivita'  didattica assistita
corrispondenti a 28 annualita'.
  I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati
in  aree;  gli  obiettivi  sono  indicati  nel  successivo  art.  72.
L'attivita' didatticaformativa  organizzata sulla base  di annualita'
costituite  da corsi  ufficiali  di  insegnamento monodisciplinari  o
integrati. Di norma  il corso di insegnamento ha la  durata di 70 ore
comprensive   di  tutte   le  attivita'   didattiche.  Il   corso  di
insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma
la durata di 120 ore complessive.
  Il corso di insegnamento integrato e' costituito da non piu' di due
moduli didattici  coordinati impartiti da piu'  insegnanti e comunque
con un unico esame finale.
  Della commissione  di esame  fanno parte  tutti gli  insegnanti del
corso integrato.
  La frequenza ai corsi e' obbligatoria.
  Parte  della   attivita'  pratica   potra'  essere   svolta  presso
laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' del titolare del
corso, previa stipula di apposite convenzioni.
  Per l'accertamento di profitto i consigli della struttura didattica
possono accorpare due discipline della  stessa area in un unico esame
in modo da limitare il numero  degli esami convenzionali tra 26 e 28.
Lo studente dovra' superare inoltre l'esame di laurea che consistera'
nella discussione della tesi sperimentale. Superato l'esame di laurea
lo studente  consegue il  titolo di dottore  in chimica  e tecnologia
farmaceutiche,  indipendentemente  dell'indirizzo seguito  del  quale
verra' fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.
  Entro  i primi  tre anni  del corso  di laurea  lo studente  dovra'
dimostrare  la conoscenza  pratica e  la comprensione  di almeno  una
lingua   straniera    di   rilevanza   scientifica.    Le   modalita'
dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.
  Art. 70  (Regolamento di  Ateneo). -  La facolta'  recepisce, nello
statuto  di   Ateneo  e  nel  regolamento   didattico,  l'ordinamento
didattico  nazionale, indica,  per  ciascuna  area, gli  insegnamenti
attingendoli dai settori  scientifico disciplinari indicati nell'art.
72 nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della Comunita'
europea di cui al successivo art. 71.
  Art. 71  (Manifesto degli studi). -  All'atto della predisposizione
del  manifesto  annuale  degli   studi  i  consigli  delle  strutture
didattiche determineranno, con apposito regolamento in conformita' al
regolamento didattico  di Ateneo,  quanto espressamente  previsto dal
secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.
  In particolare il consiglio di facolta':
  a) stabilisce  i corsi ufficiali di  insegnamento (monodisciplinari
od integrati) che costituiscono  le singole annualita'. Stabilisce le
denominazioni   delle   discipline    che   costituiscono   i   corsi
monodisciplinari  od integrati  desumendole  dai settori  scientifico
disciplinari  indicati nell'art.  72  e nel  vincolo della  normativa
nazionale  e  della  Comunita'  europea (*).  Stabilisce  inoltre  le
specificazioni piu'  opportune (I, II, generale,  avanzato ecc.), che
giovino a  differenziare piu' esattamente  il livello ed  i contenuti
didattici;
    b) attiva gli indirizzi;
  c) fissa  la frazione temporale  delle discipline afferenti  ad una
medesima annualita' integrata;
  d) indica  le discipline di  cui lo studente dovra'  avere ottenuto
l'attestazione di frequenza  e superato il relativo esame  al fine di
ottenere  l'iscrizione  all'anno  di   corso  successivo  e  precisa,
altresi', le eventuali propedeutici degli esami di profitto.
          __________
            (*)  I  contenuti delle  materie previste dalla direttiva
          85/432/CEE, recepita nel D.L. 258/1991,  trovano  riscontro
          nei   settori   scientifico   disciplinari   indicati   fra
          parentesi:
              biologia vegetale e animale (E02A; E08X; E13X);
              fisica (B0IB);
              chimica generale ed inorganica (C03X);
              chimica organica (C05X);
              chimica analitica (C01A);
            chimica farmaceutica, compresa l'analisi  dei  medicinali
          (C07X);
              biochimica generale ed applicata (medica) (E0SA; E0SB);
            anatomia  e  fisiologia; terminologia medica (E09A; E04A;
          F04A);
              microbiologia (E12X; F05X);
              farmacologia e farmacoterapia (E07X);
              tecnologia farmaceutica (C08X);
              tossicologia (E07X);
              farmacognosia (E07X; E08X);
              legislazione e, se del caso, deontologia (C08X).
  Art.  72. -  Articolazione del  corso di  laurea (aree  didattiche,
settori scientifico  disciplinari, discipline,  annualita', obiettivi
didattici formativi);
  Quadriennio di base.
Area 1 - Fisicomatematica (2 annualita').
  Obiettivi della didattica sono:
  fornire le  conoscenze di matematica indispensabili  per affrontare
le discipline del corso di laurea;
  fornire  le nozioni  principali della  fisica classica  comprese la
termodinamica e l'elettromagnetismo.
  Settori scientificodisciplinari e discipline:
  Per i  vincoli imposti dalla  normativa CEE 85/432,  viene attivato
l'insegnamento di:
   fisica (settore B01B).
  Viene inoltre attivato l'insegnamento di:
   matematica (settore A0lB).
Area 2 - Chimica (6 annualita').
  Obiettivi della didattica sono:
  fornire un'approfondita conoscenza di tutti i concetti fondamentali
della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale
ed  inorganica,   necessari  per   affrontare  le   varie  discipline
professionali;
  fornire  i  principi basilari  della  chimica  organica, nonche'  i
meccanismi di reazione dei composti  organici, il chimismo dei gruppi
funzionali  organici,  i  composti  ciclici, la  stereochimica  e  le
famiglie dei composti naturali di interesse biologico;
  fornire  i  principi  della  spettrocopia  nei  suoi  vari  aspetti
applicativi.
  Settori scientificodisciplinari e discipline:
  Per i vincoli imposti dalla  normativa CEE 85/432, vengono attivati
gli insegnamenti di:
    chimica analitica (settore C01A);
    chimica generale ed inorganica (settore C03X);
    chimica organica (settore C05X).
  Vengono inoltre attivati gli insegnamenti di:
   chimica fisica (settore C02X);
   metodi fisici in chimica organica (Settore C05X);
  Sono obbligatorie n. 3 annualita' nel settore C05X.
Area 3 - Farmaceutica (5 annualita').
  Obiettivi della didattica sono:
  fornire  una  approfondita  conoscenza della  chimica  farmaceutica
inerente  la   sintesi,  le  proprieta',  i   meccanismi  di  azione,
l'utilizzazione  delle principali  classi  di farmaci  ed i  rapporti
strutturaattivita';
  fornire le conoscenze  teoriche e pratiche di  base del laboratorio
di analisi farmaceutica e le metodologie analitiche per riconoscere e
dosare  i   farmaci  secondo   i  metodi  ufficiali   previsti  dalle
farmacopee.
  Settori scientificodisciplinari e discipline:
  Per i vincoli imposti dalla  normativa CEE 85/432, vengono attivati
gli insegnamenti di:
    analisi dei medicinali (settore C07X);
    chimica farmaceutica e tossicologica (settore C07X);
  Viene inoltre attivato l'insegnamento di:
   analisi dei farmaci (settore C07X).
  Sono obbligatorie n. 3  annualita' con esercitazioni individuali di
laboratorio.
Area 4 - Tecnologicoapplicativa (3 annualita').
  Obiettivi della didattica sono:
  fornire le basi per la  formulazione e preparazione dei medicamenti
nonche' la  conoscenza delle  metodologie della  tecnica farmaceutica
anche in campo  industriale ed una adeguata  conoscenza degli aspetti
legislativi e deontologici;
  fornire le basi fondamentali della chimica farmaceutica applicata.
  Settori scientificodisciplinari e discipline:
  Per i  vincoli imposti dalla  normativa CEE 85/432,  viene attivato
l'insegnamento di:
  tecnologia,  socioeconomia  e legislazione  farmaceutiche  (settore
C08X).
  Vengono inoltre attivati gli insegnamenti di:
   chimica farmaceutica applicata (settore C08X);
   impianti dell'industria farmaceutica (settore C08X).
  Sono obbligatorie  una annualita' con esercitazioni  individuali di
laboratorio.
Area 5 - Biologica (6 annualita').
  Obiettivi della didattica sono:
  fornire i concetti fondamentali della biologia attraverso lo studio
morfologico  e funzionale  dei  costituenti  degli organismi  viventi
animali e vegetali oltre alle principali nozioni di farmacognosia;
  fornire le basi di fisiologia generale  e di anatomia umana e della
terminologia medica;
   fornire adeguate cognizioni di microbiologia;
  fornite  le  cognizioni  di   base  della  biochimica  generale  ed
applicata  per  lo  studio  delle principali  molecole  di  interesse
biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.
  Settori scientificodisciplinari e discipline.
  Per i vincoli imposti dalla  normativa CEE 85/432, vengono attivati
gli insegnamenti di:
    biologia vegetale (settore E08X);
    biologia animale (settore E13X);
    anatomia umana (settore E09A);
    biochimica (settore E05A);
    biochimica applicata (settore E05A);
    farmacognosia (settore E07X);
    fisiologia generale (settore E04A);
    microbiologia (settore F05A);
    patologia generale (settore F04A).
  Sono obbligatorie n. 2 annualita' nel settore E05A.
Area 6 - Farmacologica (2 annualita').
  Obiettivi della didattica sono:
  fornire   i  concetti   fondamentali   della  farmacologia,   della
farmacoterapia e della tossicologia  relativi alle metodologie per lo
studio  dei farmaci  negli aspetti  riguardanti la  somministrazione,
l'azione, il metabolismo, la tossicita', le interazioni e gli effetti
collaterali.
  Settori scientificodisciplinari e discipline:
  Per i vincoli imposti dalla  normativa CEE 85/432, vengono attivati
gli insegnamenti di:
   farmacologia e farmacoterapia (settore E07X);
   tossicologia (settore E07X).
  Quinto  anno  -  Indirizzo  di  specializzazione  professionale  (4
annualita').
  Sono previsti gli indirizzi  seguenti con le annualita' specificate
per ciascuno di essi:
                   Indirizzo analitico farmaceutico
  Settori scientificodisciplinari:
   C07X (3,5 annualita');
   C09X (0,5 annualita').
 Indirizzo biotecnologico
  Settori scientificodisciplinari:
   E04A (1 annualita');
   E05A (2,5 annualita');
  E05B (0,5 annualita').
 Indirizzo chimico
  Settori scientificodisciplinari:
   C03X (2 annualita');
   C05X (2 annualita').
 Indirizzo scienza e sviluppo del farmaco
  Settori scientificodisciplinari:
   C07X (2 annualita');
   E07X (2 annualita').
 Indirizzo tecnologico
  Settori scientificodisciplinari:
   C08X (3 annualita');
   C09X (1 annualita').
  Per ogni  indirizzo di  specializzazione professionale,  di seguito
indicato, si prevede una  annualita' con esercitazioni individuali di
laboratorio.
 Norme transitorie.
  Quanto  la  facolta'  si  sara' adeguata  al  suddetto  ordinamento
didattico, gli  studenti gia' iscritti potranno  completare gli studi
previsti dal precedente ordinamento.  La facolta' inoltre provvedera'
a  stabilire  le  modalita'  per  la convalida  di  tutti  gli  esami
sostenuti  qualora gli  studenti gia'  iscritti optino  per il  nuovo
ordinamento.  L'opzione  per  il   nuovo  ordinamento  potra'  essere
esercitata entro i cinque anni dalla data di immatricolazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Bari, 9 ottobre 1997
                                                    Il rettore: Cossu