Proroga del termine per il pagamento dell'onere annuale per la pesca speciale del pesce spada.(GU n.40 del 18-2-1998)
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente da disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165 recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41; Visto l'art. 30 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 che ha fissato al 31 gennaio di ciascun anno il pagamento dell'onere annuale per le pesche speciali; Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1997 recante modalita' tecniche di attuazione del piano di razionalizzazione e la riconversione delle spadare; Vista la circolare prot. n. 60128 del 26 giugno 1997 che aveva stabilito il termine di presentazione delle istanze per la riconversione delle spadare alla data del 10 agosto 1997; Visti i decreti ministeriali 31 luglio 1997, 7 ottobre 1997 e 15 dicembre 1997 che hanno prorogato da ultimo al 31 marzo 1998 il termine per la presentazione delle domande di adesione al Piano di razionalizzazione e riconversione delle spadare per le istanze relative al 1997; Valutata l'opportunita' di prorogare il termine per il pagamento dell'onere per la pesca speciale del pesce spada previsto dall'art. 30, lett. f), del decreto ministeriale 26 luglio 1995; Decreta: Art. 1. Limitatamente all'anno in corso, il termine previsto dall'art. 30, comma 1, del decreto ministeriale 26 luglio 1995 per il pagamento dell'onere annuale per la pesca speciale del pesce spada, e' prorogato al 30 giugno 1998. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 3 febbraio 1998 Il Ministro: Pinto