MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 febbraio 1998 

  Proroga  del termine  per il  pagamento dell'onere  annuale per  la
pesca speciale del pesce spada.
(GU n.40 del 18-2-1998)

                             IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la  legge 14  luglio 1965, n.  963 concernente  da disciplina
della pesca marittima;
  Visto il  regolamento di esecuzione della  predetta legge approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
  Vista  la legge  17  febbraio  1982, n.  41  recante  piano per  la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165 recante modifica alla legge
17 febbraio 1982, n. 41;
  Visto  l'art. 30  del decreto  ministeriale 26  luglio 1995  che ha
fissato al 31 gennaio di ciascun anno il pagamento dell'onere annuale
per le pesche speciali;
  Visto  il decreto  ministeriale  23 maggio  1997 recante  modalita'
tecniche  di   attuazione  del   piano  di  razionalizzazione   e  la
riconversione delle spadare;
  Vista la  circolare prot.  n. 60128  del 26  giugno 1997  che aveva
stabilito  il   termine  di   presentazione  delle  istanze   per  la
riconversione delle spadare alla data del 10 agosto 1997;
  Visti i  decreti ministeriali 31 luglio  1997, 7 ottobre 1997  e 15
dicembre  1997 che  hanno prorogato  da ultimo  al 31  marzo 1998  il
termine per  la presentazione delle  domande di adesione al  Piano di
razionalizzazione  e  riconversione  delle  spadare  per  le  istanze
relative al 1997;
  Valutata l'opportunita'  di prorogare  il termine per  il pagamento
dell'onere per la  pesca speciale del pesce  spada previsto dall'art.
30, lett. f), del decreto ministeriale 26 luglio 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Limitatamente all'anno in corso,  il termine previsto dall'art. 30,
comma 1,  del decreto  ministeriale 26 luglio  1995 per  il pagamento
dell'onere  annuale  per  la  pesca  speciale  del  pesce  spada,  e'
prorogato al 30 giugno 1998.
  Il presente  decreto e'  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in  vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
   Roma, 3 febbraio 1998
                                                   Il Ministro: Pinto