N. 55 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 luglio 1996- 20 gennaio 1998

                                 N. 55
  Ordinanza   emessa   il   9   luglio   1996  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale  il  20  gennaio  1998)  dal  pretore  di  Monza   nel
 procedimento civile vertente tra Prada Massimo e l'INPS
 Processo  civile  -  Mancata  comparizione  delle  parti  nella prima
    udienza  -  Previsione  di  fissazione  di  udienza  successiva  -
    Cancellazione  della  causa  dal ruolo soltanto in caso di mancata
    comparizione alla nuova udienza  -  Violazione  del  principio  di
    eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.
 (C.P.C.,  art. 181, comma 1, sostituito dal d.-l. 18 ottobre 1995, n.
    432, art. 4, comma 1-bis, convertito in legge 20 dicembre 1995, n.
    534).
 (Cost., artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma).
(GU n.7 del 18-2-1998 )
                              IL PRETORE
   Dato atto che nessuno e' comparso all'udienza di prima comparizione
 del 3 luglio 1996, sciogliendo la riserva che precede:
   I. - La presente controversia e' stata introdotta  con  ricorso  ex
 art.  619  c.p.c.  avanti  a  questo  pretore,  il  quale  ha fissato
 un'udienza  anticipata  per  la  sola  trattazione  dell'istanza   di
 sospensione  dell'esecuzione  ed  altra  udienza, appunto al 3 luglio
 1996 per  la  cognizione  ordinaria.    All'udienza  fissata  per  la
 trattazione  dell'istanza  di  sospensione  dell'esecuzione  le parti
 vennero rimesse all'udienza del 3 luglio 1996, che era un'udienza  ex
 art. 180 c.p.c. in funzione della congiunzione ordinaria.
   In assenza di comparizione delle parti, il giudicante dovrebbe fare
 applicazione  della  norma  dell'art.  181, secondo comma c.p.c., nel
 testo risultante dalla inopinata  modificazione  apportata  dall'art.
 4,  comma  1-bis,  del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, come convertito
 dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, divenuto efficace  fin  dal  21
 dicembre 1995 ex art. 15, comma 5, legge n. 400/1988.
   In  particolare,  il  testo  dell'art. 181, primo comma, nuovamente
 reintrodotto dispone che "se nessuna  delle  parti  comparisce  nella
 prima  udienza,  il  giudice  fissa una udienza successiva, di cui il
 cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle
 parti comparisce alla nuova udienza, il giudice,  con  ordinanza  non
 impugnabile,  dispone  la  cancellazione della causa dal ruolo". Tale
 testo, salva la sostituzione del riferimento  al  giudice  istruttore
 del   vecchio  processo  avanti  al  tribunale,  del  riferimento  al
 "giudice" (imposto dalla scomparsa nel nuovo rito processuale  civile
 della  figura  del  giudice  istruttore),  e'  quello  che nel nostro
 ordinamento venne introdotto dall'art. 15 della legge 14 luglio 1950,
 n. 581, cioe' dalla famosa (o forse famigerata, per chi abbia a cuore
 un modello processuale civile moderno) Novella del 1950.
   Per effetto del rinvio (formale o  ricettizio  che  sia)  dell'art.
 309  c.p.c.  al primo comma dell'art. 181, la disciplina dell'assenza
 delle parti costituite in prima udienza, nel senso  della  previsione
 di  un  rinvio  dell'udienza,  e'  ridiventata applicabile anche alle
 udienze successive all'udienza di prima  comparizione.  Per  cui,  il
 nostro processo civile ha tornato ad ispirarsi ad una regola, in base
 alla  quale  e'  consentito alle parti costituite, se sono d'accordo,
 ovvero all'unica parte costituita, di dilazionare lo svolgimento  del
 procedimento  senza palesare in alcun modo la ragione della dilazione
 e senza che al giudice sia consentito alcun potere di valutazione  in
 ordine alla ragionevolezza della dilazione.
   Ritiene questo pretore che la reintroduzione di tale disciplina non
 sia  conforme  a Costituzione e sulla base di questo convincimento ha
 gia' sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
 309  c.p.c.,  dapprima con l'ordinanza del 24 gennaio 1996 resa nella
 causa  fra  Immobiliare  Giga  s.r.l.  e  Zamboni  Alfio  Tullio  (n.
 5743/1995 r.g.c.) e, poi, con l'ordinanza del 13  maggio  1996  nella
 causa  fra Residence Santa Giuliana s.r.l. e Vernizzi Rinaldo e Russo
 Anna  (n.    6264/1995  r.g.c.),  nella  quale   le   ragioni   della
 incostituzionalita'   sono  state  aggiornate  al  lume  del  recente
 disconoscimento da parte della Corte costituzionale della  rilevanza,
 ai  fini  della  regolamentazione  del  processo  civile, della norma
 dell'art. 97 della Costituzione.  Nella recente sentenza  n.  84/1996
 la  Corte costituzionale ha, infatti, ribadito che la norma dell'art.
 97 rileverebbe solo ai fini della  regolamentazione  dell'ordinamento
 degli uffici giudiziari a livello amministrativo e non invece ai fini
 della   concreta  regolamentazione  del  processo  sotto  il  profilo
 dell'esercizio della funzione giurisdizionale.
   Pur non condividendo tale autorevole opinione questo pretore, nella
 citata ordinanza del 13 maggio 1996 vi ha  prestato  ossequio  ed  ha
 abbandonato come parametro di riscontro della sollevanda questione di
 costituzionalita'  dell'art.  309 c.p.c. il riferimento all'art.  97,
 gia' utilizzato nell'ordinanza del 24 gennaio 1996.
   II. - Con la presente ordinanza si intende sollevare  questione  di
 legittimita'  dell'art.  181,  primo  comma,  c.p.c.  sulla  base del
 richiamo integrale (del resto gia' avvenuto  in  altre  ordinanze  di
 rimessione  alla Corte costituzionale della medesima questione) delle
 ragioni esposte nell'ordinanza del 13 maggio 1996 a  proposito  della
 questione di costituzionalita' sollevata sull'art. 309 c.p.c. In tale
 ordinanza, del resto, si evidenzio' come la Corte costituzionale, ove
 accogliesse  la questione sull'art. 309 potrebbe d'ufficio dichiarare
 incostituzionale direttamente anche l'art. 181, primo comma, c.p.c.
   Pertanto, in questa sede si intendono richiamate  integralmente  le
 motivazioni poste a fondamento dell'ordinanza 13 maggio 1996.
   In  ordine alla rilevanza della questione nel presente giudizio, si
 osserva  che  essa  e'  manifesta,  poiche'  il  giudicante  dovrebbe
 necessariamente  provvedere  ad  applicare  la  norma denunciata come
 incostituzionale e  fissare  una  nuova  udienza,  anziche'  disporre
 l'immediata cancellazione della causa dal ruolo, come dovrebbe essere
 secondo  la  disciplina  che  si  reputa  conforme alla Costituzione,
 siccome illustrato nell'ordinanza 13 maggio 1996.
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, previo  integrale
 richiamo  delle  considerazioni  poste  a  base  della  questione  di
 costituzionalita' dell'art. 309 c.p.c., sollevata con l'ordinanza  13
 maggio  1996,  resa  nella  causa  n.  6264 r.g.c. 1996 (vertente fra
 Residence Santa Giuliana s.r.l. e Vernizzi  Rinaldo  e  Russo  Anna),
 dichiara   rilevante  nel  presente  giudizio  e  non  manifestamente
 infondata in relazione agli artt.  3,  secondo  comma,  e  24,  primo
 comma, della Costituzione la questione di costituzionalita' dell'art.
 181,  primo  comma,  c.p.c., come novellato dall'art. 4, comma 1-bis,
 del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito nella legge 20 dicembre
 1995, n. 534, nella parte in cui, in  caso  di  mancata  comparizione
 prevede  che  il  giudice debba fissare una nuova udienza, invece che
 disporre l'immediata concellazione della causa dal ruolo;
   Sospende il presente giudizio e  dispone  l'immediata  trasmissione
 alla Corte costituzionale degli atti del processo;
   Ordina  alla  cancelleria  di  provvedere  alla notificazione della
 presente ordinanza al signor Presidente del Consiglio dei Ministri ed
 ai signori Presidenti delle due Camere del Parlamento;
   Si comunichi alle parti.
     Monza, addi' 9 luglio 1996
                           Il pretore: Frasca
 98C0107