N. 63 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 novembre 1997

                                 N. 63
  Ordinanza  emessa  il  7 novembre 1997 dal tribunale di Genova sulla
 richiesta di riesame proposta da Giacomini Mario
 Processo penale - Misure cautelari reali - Sequestro  conservativo  -
    Procedimento   di   riesame   -  Avviso  dell'udienza  camerale  -
    Notificazione alla parte civile - Mancata previsione - Lesione del
    diritto di difesa.
 (C.P.P. 1988, artt. 318 e 324).
 (Cost., art. 24).
(GU n.7 del 18-2-1998 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sulla richiesta di riesame
 formulata nell'interesse di Giacomini Mario avverso  l'ordinanza  del
 g.i.p.  presso il tribunale di Genova, in data 6 ottobre 1997, con la
 quale e' stato disposto il sequestro conservativo sui  beni  immobili
 del  predetto  indagato (appartamento sito in Ferrara, via Messico, 6
 con annesso box, nonche' quota di 1/4 di altro appartamento  sito  in
 Ferrara, piazza Corelli, 22 con annesso box auto);
   Premesso:
     che  l'odierno  istante  (unitamente  a  Canova  Renzo e Offidani
 Stefano) e' imputato nel medesimo procedimento in ordine al reato  di
 cui  agli  artt. 61, n. 7, 110, 640 c.p. per avere, in concorso con i
 predetti, nell'ambito delle trattative per  l'acquisto  da  parte  di
 societa'  amministrate  dalla  parte  lesa Scarabicchi Umberto, delle
 quote della societa' RETEL S.r.l., posto in essere artifici e raggiri
 consistiti nell'assicurare al predetto che determinati  finanziamenti
 bancari sarebbero stati prontamente pagati alla scadenza dal debitore
 principale e che, pertanto, l'assunzione di una serie di obbligazioni
 in   garanzia  non  avrebbe  comportato  sostanziali  rischi  per  il
 fideiussore (mentre i finanziamenti erano gia' stati  revocati  dagli
 istituti  bancari  a causa di gravi irregolarita'), inducendolo cosi'
 ad acquistare, nella sua qualita' di legale rappresentante della  IN.
 GEN. S.r.l., per il prezzo di settecento milioni di lire la totalita'
 delle  quote della RETEL S.r.l., nonche' a sottoscrivere fideiussioni
 con le quali si garantiva  il  pagamento  dei  debiti  assunti  dalla
 TELENIT  (societa'  in  cui  partecipava  la RETEL) verso la Cassa di
 Risparmio di Ferrara fino all'ammontare di un  miliardo  e  mezzo  di
 lire  (cosi' liberando gli originari garanti tra i quali l'Offidani),
 e a rilasciare al Canova  un  assegno  bancario  dell'importo  di  un
 miliardo  di  lire quale garanzia del pagamento da parte dello stesso
 Scarabicchi di eventuali  debiti  maturati  dalla  TELENIT  verso  il
 Credito   Romagnolo   in   relazione   a   finanziamenti  erogati  da
 quest'ultimo, in Bologna e Ferrara tra la fine di luglio  e  l'inizio
 di agosto del 1991;
   Rilevato:
     che  il  g.i.p., in accoglimento delle richieste del difensore di
 parte civile e con il  parere  favorevole  del  p.m.,  richiamato  il
 precedente   provvedimento  di  questo  tribunale  che  annullava  un
 precedente   sequestro   conservativo   sugli   stessi   beni    "per
 insussistenza  del  requisito del periculum in mora" ha ravvisato nel
 caso in esame i presupposti  per  la  concessione  del  provvedimento
 cuatelare  richiesto  sia  sotto il profilo del fumus boni iuris (nei
 confronti dei proprietari dei beni vi e' stata richiesta di rinvio  a
 giudizio  ed e' in corso l'udienza preliminare), sia sotto quello del
 menzionato periculum (assumendo che  tra  il  credito  vantato  dalla
 parte  civile  nei  confronti  degli imputati riguardante gli importi
 versati e le obbligazioni assunte per l'acquisto della "RETEL S.r.l."
 - complessivamente superiore ai 3 miliardi e 200  milioni  costituiti
 dalle somme versate per l'acquisto, da un assegno in garanzia e dalle
 fideiussioni  verso  la  Cassa  di  Risparmio di Ferrara tenuto conto
 degli interessi e della rivalutazione monetaria su tale cifra - e  il
 patrimonio degli imputati - "due immobili con anneso box ed una quota
 pari  a  1/4  di  un altro immobile" - vi e' "certamente una notevole
 sproporzione"  con la conseguenza che il patrimonio in questione "non
 puo' essere  considerato  sufficiente  a  garantire  le  obbligazioni
 derivanti dal reato...");
     che,  inoltre, il g.i.p. circa la "responsabilita' della Cassa di
 Risparmio di Ferrara", cui questo tribunale aveva  fatto  riferimento
 nel  citato  provvedimento  (per  affermare che nel caso di affermata
 penale responsabilita' del Giacomini  il  citato  Istituto  bancario,
 presso   cui   il   predetto  svolgeva  funzione  di  responsabilita'
 dell'Ufficio fidi, sarebbe stato  chiamato  a  rispondere  del  fatto
 illecito commesso dal proprio funzionario), ha osservato che la Cassa
 di  Risparmio  in questione non e' parte nel processo penale e la sua
 responsabilita'  per  il  fatto  illecito  del   Giacomini   andrebbe
 accertata  in un separato procedimento civile, con la conseguenza che
 la mera presenza del predetto  istituto  non  puo'  considerarsi  una
 "garanzia  attuale  delle  obbligazioni  risarcitorie  derivanti  dal
 reato";
     che il difensore dell'indagato, dopo avere eccepito la violazione
 del principio del  ne  bis  in  idem  cautelare,  non  essendo  stato
 impugnato  il  precedente  provvedimento  di  questo  tribunale e non
 essendo intervenuta modifica della situazione di fatto o  di  diritto
 posta a base della citata ordinanza, ha contestato la sussistenza del
 periculum in mora, con conseguente violazione dell'art. 316, comma 2,
 c.p.p.,  lamentando  la  mancata  motivazione  sul punto essendosi il
 g.i.p.  limitato  "a  rilevare  apoditticamente  l'insufficienza  dei
 patrimoni degli imputati rispetto alle obbligazioni da reato";
   Ritenuto:
     che,  in via preliminare e senza necessita' di entrare nel merito
 della decisione impugnata, puo' essere accolto  il  primo  motivo  di
 riesame  collegato  dalla difesa dell'odierno istante alla violazione
 da parte del g.i.p. del principio  del  ne  bis  in  idem  in  ambito
 cautelare,  essendosi  fondatamente  sostenuto  che  il giudice della
 misura ha  emesso  un  provvedimento  di  identico  tenore  a  quello
 precedentemente  annullato  e  non impugnato, senza che nel frattempo
 fosse intervenuta alcuna modifica della  situazione  di  fatto  o  di
 diritto  (si  v. sul punto in materia di vincolo endoprocessuale, tra
 le altre, Cass., sez.  I, 14 maggio 1992, Benetton);
     che, infatti, da un  lato  e'  pacifico  che  ne'  il  p.m.  ne',
 ovviamente,  i difensori degli indagati hanno impugnato in Cassazione
 la precedente ordinanza di  accoglimento  del  riesame  proposto  nei
 riguardi  dell'iniziale  provvedimento  di sequestro conservativo, e,
 dall'altro, pur avendo la cancelleria di questo  tribunale  attestato
 che  l'ordinanza  emessa in data 12 giugno 1997 (con la quale appunto
 era  stato  annullato  il  provvedimento  del  g.i.p.  di   sequestro
 conservativo a carico degli imputati Giacomini e Canova) non e' stata
 notificata   al   difensore   della  parte  civile  (che  pure  aveva
 presenziato all'udienza ed  aveva  partecipato  alla  discussione  in
 camera  di  consiglio chiedendo la conferma dell'impugnato sequestro)
 avuto riguardo all'interpretazione che la Corte di cassazione (si  v.
 SS.UU.  20  novembre  1996, ric. P.M.   c. Bassi e SS.UU. 20 novembre
 1996, ric. D'Ambrosio) ha dato  in  materia  di  partecipazione  alle
 udienze   camerali   relative   ai   provvedimenti  cautelari  reali,
 l'impossibilita' per il  predetto  difensore  di  proporre  eventuale
 ricorso  avverso  una  decisione  a lui contraria non esercita alcuna
 influenza in punto formazione del giudicato cautelare  poiche',  come
 la  presenza  alla discussione della parte civile (e del suo legale),
 ai sensi di legge, non era necessaria ai fini della regolarita' della
 procedura,  cosi'  neppure  vi  era   alcun   obbligo   di   notifica
 dell'ordinanza emessa da questo Collegio;
     che,  quanto  al presupposto richiesto dalla suprema Corte per la
 formazione del c.d. giudicato  cautelare,  vale  a  dire  non  essere
 mutata  la situazione di fatto e di diritto, esso sussiste atteso che
 sul piano processuale - come era gia'  accennato  nella  prima  parte
 della  motivazione - e' tutt'ora in corso l'udienza preliminare e, in
 particolare,  non  si  e'  ancora  concluso  l'incidente   probatorio
 disposto  dal g.i.p. che ha conferito perizia contabile, mentre in un
 punto di diritto l'ordinanza del g.i.p. non fa  riferimento  a  nuovi
 elementi o a nuovi argomenti riproponendo nella sostanza il contenuto
 del precedente provvedimento;
     che,  in  considerazione  di  quanto  sopra  esposto, deve essere
 accolto  l'odierno   riesame   con   conseguente   annullamento   del
 provvedimento  di sequestro conservativo impugnato, essendosi formato
 un vincolo processuale sull'ordinanza di questo Collegio in  data  12
 giugno  1997,  ostativo  all'emissione  di  un nuovo provvedimento in
 mancanza di una modifica  della  situazione  di  fatto  esistente  al
 momento della pronuncia in sede di esame;
     che,  tuttavia,  poiche'  in occasione del presente riesame, come
 sopra e'  specificato,  non  si  era  proceduto  alla  documentazione
 dell'odierna  udienza  al  difensore  di  parte civile in ossequio al
 citato  orientamento  della  Sezioni  Unite  laddove  e'  stato,  tra
 l'altro,  espressamente  affermato  il  principio che, per le udienze
 camerali relative ai provvedimenti cautelari reali,  l'art.  324  del
 codice   di  rito  prevede  esclusivamente  la  notifica  dell'avviso
 dell'udienza  di  riesame  al  difensore  (cio'  in  ogni   caso)   e
 all'indagato  soltanto  quando  lo stesso abbia proposto l'istanza di
 riesame - ed infatti,  pur  non  riferendosi  le  pronunce  citate  a
 fattispecie  di  sequestro  conservativo,  il  principio  di  diritto
 affermato  non  poteva  che  intendersi  nel  senso   dell'esclusione
 dell'avviso  dell'udienza  di  riesame alla parte offesa costituitasi
 parte civile e al  suo  difensore  posto  che  il  sequestro  di  cui
 all'art. 316 c.p.p.  rientra a pieno titolo tra le misure cautelari -
 sembra  a questo Collegio che sio' abbia comportato un'ingiustificata
 compressione  del  diritto  di  difesa  spettante  alla  parte   lesa
 costituita parte civile;
     che,  in  altre  parole,  e'  opinione  di questo Collegio che la
 attuale inevitabile connessione normativa tra l'art. 324  c.p.p.  (in
 tema  di  impugnazioni  delle  misure  cautelari  reali) e l'art. 318
 c.p.p.    (specificamente  riguardante  il  sequestro   conservativo)
 determini  forti  dubbi  sulla ragionevolezza del regime normativo in
 esame, appunto laddove esso deve intendersi esteso  (come  la  stessa
 suprema  Corte  sembra affermare) anche ai riesami proposti avverso i
 provvedimenti ex art. 316 c.p.p. i quali hanno  un  contenuto  ed  un
 fondamento  del tutto diverso da quelli che sorreggono il sequestro e
 quello preventivo;
     che, infatti, il sequestro conservativo e' istituto  proprio  del
 diritto  processuale civile (artt. 671 e segg. c.p.c.) - finalizzato,
 come noto, ad evitare che il creditore possa perdere la garanzia  del
 credito  da  lui  vantato - introdotto nel processo penale (si v.  la
 dizione del nuovo  art.  316,  secondo  comma,  c.p.p.)  al  fine  di
 facilitare  e  di  rendere  per  quanto  possibile  piu'  spedita  la
 conservazione   delle   garanzie   patrimoniali    sui    beni    del
 debitore-imputato,  a  favore  del creditore costituito parte civile,
 ove esista un "fondato timore" che esse "manchino o si disperdano";
     che, nel caso in esame, la parte  civile  ritualmente  costituita
 nel  processo - la quale, come si e' detto, aveva ottenuto dal g.i.p.
 con parere  favorevole  del  p.m.  procedente,  il  provvedimento  di
 sequestro  conservativo - in forza dell'esistente quadro normativo si
 e' visto negata la possibilita' di partecipare all'udienza odierna e,
 quindi, di proporre al Collegio giudicante gli argomenti a favore del
 mantenimento della misura cautelare ottenuta;
     che, nell'impossibilita' di  un'interpretazione  adeguatrice  del
 regime  normativo  costituito  dagli  artt. 318, 324 c.p.p., la quale
 andrebbe necessariamente  a  cozzare  con  il  principio  di  diritto
 espresso  a  sezione  unite dalla Corte di cassazione, ravvisa questo
 tribunale  un  dubbio  sulla  costituzionalita'  (oltre   che   sulla
 razionalita')  della  normativa di cui sopra da sottoporsi al giudice
 delle leggi apparendo violato il diritto di difesa  (che  ingloba  in
 se'  il  diritto  alla  tutela  della  pienezza  del contraddittorio)
 sancito dall'art.  24 Cost.; in proposito  puo'  aggiungersi  che  la
 violazione del principio costituzionale appare ulteriormente evidente
 se  si  pone  mente  a  quella  giurisprudenza di legittimita' (si v.
 Cass., 9 ottobre 1992, cit.)  secondo cui il p.m. non e'  legittimato
 a  proporre  ricorso avverso l'ordinanza del tribunale della liberta'
 che verte in tema di sequestro  conservativo  richiesto  dalla  parte
 civile a tutela delle proprie ragioni creditorie.
                                P. Q. M.
   Visti gli artt. 318 e 324 del c.p.p. annulla l'ordinanza del g.i.p.
 presso  il tribunale di Genova in data 6 ottobre 1997 che ha disposto
 il sequestro conservativo dei beni immobili (meglio specificati nella
 presente  ordinanza)  di  proprieta'  di  Giacomini   Mario,   stante
 l'esistenza  del  giudicato  cautelare  formatosi  sulla pronuncia di
 questo tribunale in data 12 giugno 1997 relativa al medesimo oggetto;
   Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della  legge  11  marzo
 1953,  n.  97,  dichiara non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale del coordinato disposto dagli artt. 318 e
 324 c.p.p., per contrasto con  l'art.  24  della  Costituzione  nella
 parte  in  cui  non  prevede  che, in caso di sequestro conservativo,
 l'avviso dell'udienza camerale fissata per il riesame  dell'ordinanza
 che   ha  disposto  la  misura  cautelare  reale  in  questione,  sia
 notificato anche alla parte civile;
   Ordina la sospensione del presente procedimento  incidentale  e  la
 trasmissione  degli atti alla Corte costituzionale, disponendo che la
 cancelleria  provveda  a   notificare   il   presente   provvedimento
 all'imputato,  al  suo  difensore,  al  p.m.  ed  al  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri, dandone comunicazione ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento.
     Genova, addi' 7 novembre 1997
                       Il presidente: Martinelli
                                        Il giudice est.: Mazza Galanti
 98C0115