Assegnazione di beni immobili di proprieta' delle soppresse Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani ubicati nella regione Veneto.(GU n.41 del 19-2-1998)
Con decreto 10 giugno 1997 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero delle finanze, d'intesa con la regione Veneto e' stata disposta, ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere individuate con il provvedimento regionale dei beni immobili e dei relativi beni mobili in essi allocati destinati prevalentemente a servizi sanitari di proprieta' della soppresse Casse mutue di malattia per gli artigiani delle province di Verona, Treviso e Padova. Il trasferimento dei suddetti immobili verra' effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del comma 2 del citato art. 5 del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Sono altresi' assegnati al patrimonio delle unita' sanitarie locali ed ospedaliere competenti, i beni mobili, sempre adibiti a servizi sanitari, ubicati negli immobili assunti in locazione o in uso dalle predette Casse mutue di malattia per gli artigiani di Rovigo e Verona. Alle operazioni di consegna provvede l'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.