MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 28 novembre 1997 

  Estensione  della possibilita'  di  esercizio  di libera  attivita'
professionale agli psicologi che svolgono funzioni psicoterapeutiche.
(GU n.45 del 24-2-1998)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la legge  23 dicembre  1996, n.  662, concernente  misure di
razionalizzazione della finanza pubblica;
  Visto l'art. 1, comma 14, che prevede che, con decreto del Ministro
della sanita' da emanare entro il  28 febbraio 1997, sono stabiliti i
termini per  l'attuazione dei comuni 8,  11 e 12 dello  stesso art. 1
della legge n. 662/1996  concernenti l'attivita' libero professionale
del  personale  della  dirigenza  sanitaria  del  Servizio  sanitario
nazionale  e  le  modalita'  per  il  controllo  del  rispetto  delle
disposizioni  sulla   incompatibilita'  nonche'  la   disciplina  dei
consulti e delle consulenze;
  Visto il  decreto-legge 20 giugno  1997, n. 175,  convertito, senza
modificazioni,   dalla  legge   7  agosto   1997,  n.   272,  recante
disposizioni  urgenti  in  materia di  attivita'  liberoprofessionale
della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale;
  Visto  in particolare  l'art. 1  che prevede  che, con  decreto del
Ministro  della   sanita',  sono   individuate,  in   attuazione  del
richiamato art.  1 della  legge n. 662  del 1996,  le caratteristiche
dell'attivita'   liberoprofessionale   intramuraria,   le   categorie
professionali  e  gli  enti  o  soggetti ai  quali  si  applicano  le
disposizioni sull'attivita' intramuraria;
  Visto il proprio decreto 31  luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.  204 del 2  settembre 1997, con  il quale e'  stata data
attuazione alla richiamata disposizione di legge;
  Vista la  nota, datata  5 novembre 1997,  con la  quale l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato ha inviato, ai sensi dell'art
21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, al Ministro della sanita' una
segnalazione  relativa  alle  distorsioni della  concorrenza  tra  la
figura di psicoterapeutapsicologo e la figura di psicoterapeutamedico
derivanti  dal  richiamato decreto  del  Ministero  della sanita'  31
luglio 1997;
  Ritenuto,  conformemente  a  quanto  rappresentato  dalla  predetta
Autorita',  che   "la  eliminazione   di  non   giustificati  vincoli
all'esercizio  dell'attivita'  psicoterapeutica,   anche  quando  sia
svolta  nell'ambito  di  un   rapporto  di  dipendenza  dal  Servizio
sanitario nazionale,  costituisca un obiettivo di  interesse generale
alla   luce  del   quale  e'   doveroso  rimuovere   ogni  forma   di
discriminazione fra la figura  di psicoterapeutapsicologo e la figura
di psicoterapeutamedico";
  Ritenuto, pertanto, di dover  ricomprendere fra i destinatari delle
disposizioni sull'attivita' libero professionale extramuraria, di cui
al richiamato decreto del Ministro  della sanita' del 31 luglio 1997,
tutti gli psicologi che svolgono funzioni psicoterapeutiche;
  Ritenuto, conseguentemente,  di modificare  l'art. 2, comma  2, del
richiamato decreto 31 luglio 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Nell'art. 2, comma 2, del  decreto del Ministro della sanita' 31
luglio   1997,   concernente    l'attivita'   liberoprofessionale   e
l'incompatibilita'  del  personale   della  dirigenza  sanitaria  del
Servizio  sanitario nazionale,  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 204 del 2 settembre 1997, sono soppresse
le parole  "equiparati ai  medici psichiatri a  norma delle  leggi 18
marzo 1968, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515".
  Il presente  decreto sara'  trasmesso alla Corte  dei conti  per la
registrazione e pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 28 novembre 1997
                                                   Il Ministro: Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1998
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 6