Estensione della possibilita' di esercizio di libera attivita' professionale agli psicologi che svolgono funzioni psicoterapeutiche.(GU n.45 del 24-2-1998)
IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica; Visto l'art. 1, comma 14, che prevede che, con decreto del Ministro della sanita' da emanare entro il 28 febbraio 1997, sono stabiliti i termini per l'attuazione dei comuni 8, 11 e 12 dello stesso art. 1 della legge n. 662/1996 concernenti l'attivita' libero professionale del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale e le modalita' per il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilita' nonche' la disciplina dei consulti e delle consulenze; Visto il decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 1997, n. 272, recante disposizioni urgenti in materia di attivita' liberoprofessionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale; Visto in particolare l'art. 1 che prevede che, con decreto del Ministro della sanita', sono individuate, in attuazione del richiamato art. 1 della legge n. 662 del 1996, le caratteristiche dell'attivita' liberoprofessionale intramuraria, le categorie professionali e gli enti o soggetti ai quali si applicano le disposizioni sull'attivita' intramuraria; Visto il proprio decreto 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 1997, con il quale e' stata data attuazione alla richiamata disposizione di legge; Vista la nota, datata 5 novembre 1997, con la quale l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ha inviato, ai sensi dell'art 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, al Ministro della sanita' una segnalazione relativa alle distorsioni della concorrenza tra la figura di psicoterapeutapsicologo e la figura di psicoterapeutamedico derivanti dal richiamato decreto del Ministero della sanita' 31 luglio 1997; Ritenuto, conformemente a quanto rappresentato dalla predetta Autorita', che "la eliminazione di non giustificati vincoli all'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica, anche quando sia svolta nell'ambito di un rapporto di dipendenza dal Servizio sanitario nazionale, costituisca un obiettivo di interesse generale alla luce del quale e' doveroso rimuovere ogni forma di discriminazione fra la figura di psicoterapeutapsicologo e la figura di psicoterapeutamedico"; Ritenuto, pertanto, di dover ricomprendere fra i destinatari delle disposizioni sull'attivita' libero professionale extramuraria, di cui al richiamato decreto del Ministro della sanita' del 31 luglio 1997, tutti gli psicologi che svolgono funzioni psicoterapeutiche; Ritenuto, conseguentemente, di modificare l'art. 2, comma 2, del richiamato decreto 31 luglio 1997; Decreta: Art. 1. 1. Nell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro della sanita' 31 luglio 1997, concernente l'attivita' liberoprofessionale e l'incompatibilita' del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 204 del 2 settembre 1997, sono soppresse le parole "equiparati ai medici psichiatri a norma delle leggi 18 marzo 1968, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515". Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 novembre 1997 Il Ministro: Bindi Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1998 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 6