Eventi alluvionali del novembre 1996 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997 - Determinazione della percentuale di contributo ex art. 7, comma 1 dell'ordinanza numero 2554/1997. (Ordinanza n. B/414).(GU n.46 del 25-2-1998)
IL VICE COMMISSARIO (Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1996; ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997) Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno, delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997 con la quale il presidente della regione Toscana e' nominato commissario delegato per tutti gli interventi infrastrutturali di emergenza, compresi quelli relativi ai dissesti idrogeologico verificatisi o aggravati, a seguito degli eventi alluvionali del novembre 1996, nei territori dei comuni della provincia di Massa Carrara individuati dalla medesima ordinanza; Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto e' stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/1997; Visto l'art. 7 della richiamata ordinanza D.P.C. n. 2554/1997 che dispone che ai nuclei familiari evacuati da alloggi distrutti o dichiarati inagibili e' assegnato: a) un contributo per l'assistenza fino ad un massimo di lire 20 milioni tenuto anche conto del danno subito a beni immobili e mobili; b) un contributo mensile di lire 600.000 per il periodo massimo di un anno per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari medesimi; Considerato che l'assegnazione dei predetti contributi provvede, ai sensi del medesimo art. 7, il commissario delegato avvalendosi dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari interessati; Richiamato in particolare l'art. 7 sopra citato, in base al quale il contributo per l'assistenza nel limite di 20 milioni per ciascuno dei beneficiari si applica ai nuclei familiari evacuati da alloggi distrutti o dichiarati ina- gibili in base ai criteri di cui al punto 3 dell'ordinanza n. B/222 del 20 giugno 1997 relativa alla concessione dei contributi per 1'assistenza e l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati; Considerato che l'ordinanza B/222 sopra richiamata individua gli immobili danneggiati rispettivamente in n. 1 immobile nel comune di Aulla e n. 1 immobile nel comune di Mulazzo, per i quali e' stata adottata relativa ordinanza sindacale di evacuazione; Visto che l'ordinanza di evacuazione nel comune di Aulla in data 18 novembre 1996 e' stata revocata in data 20 novembre 1996 e che pertanto non puo' essere erogato il contributo mensile per l'autonoma sistemazione come previsto dall'ordinanza B/222; Visto invece che l'ordinanza di evacuazione nel comune di Mulazzo e' tutt'ora operativa e pertanto ricorrono i presupposti di durata temporale necessari per 1'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione di cui al punto precedente di lire 600.000 mensili per un massimo di un anno; Preso atto che si e' ritenuto di applicare in via prioritaria il contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari determinato in L. 14.400.000 cosi' come stabilito dall'ordinanza n. B/222 del 20 giugno 1997; Ritenuto altresi' di destinare ai contributi per l'assistenza la quota del complessivo finanziamento di lire 80 milioni che residua dopo l'applicazione del suddetto contributo prioritario, pari a L. 65.600.000; Richiamati in particolare i punti 3 e 5 dell'ordinanza B/222 sopra citate, nei quali e' previsto che la quota del contributo di assistenza, nel limite di 20 milioni per ciascuno dei nuclei familiari beneficiari, e' determinata: in lire un milione per ciascuno dei componenti il nucleo familiare, mentre il rimanente e' assegnato in misura percentuale non superiore al 75 per cento rispetto all'ammontare dei danni subiti dall'immobile di residenza e dei beni mobili di proprieta' risultante dal rapporto tra l'entita' complessiva dei danni accertati e la disponibilita' determinata di L. 65.600.000 come precedentemente indicato; Preso atto come risulta dagli stati di famiglia trasmessi dal comune di Aulla in data 22 gennaio 1998 che la composizione dei summenzionati nuclei familiari risulta la seguente: Moretti Walter, Pietro e Rita n. 1; Peroni Maria vedova Moretti; Moretti Dario n. 4; Mataccena Luigi n. 4, per un totale di nove milioni da integrarsi con la percentuale di cui al punto precedente; Preso atto altresi' che in base al punto 3 dell'ordinanza B/222 sopra citata si e' proceduto tramite gli uffici regionali all'accertamento dei danni, e quindi a mezzo dell'ufficio regionale per gli eventi alluvionali di Pietrasanta del 19 giugno 1996; Considerato che, a seguito dei sopralluoghi effettuati dal tecnico regionale incaricato agli immobili evacuati di cui all'ordinanza n. B/222, sono stati rilevati danni soltanto per l'immobile sito nel comune di Aulla in cui risiedono tre nuclei familiari; Considerato altresi' che per quanto riguarda il comune di Mulazzo l'ordinanza sindacale di sgombero dell'8 gennaio 1997 n. 719 e' tutt' ora in vigore, determinando pertanto per il nucleo familiare evacuato i presupposti per il contributo per l'autonoma sistemazione di cui al punto 1 dell'ordinanza n. B/222; Viste le perizie redatte dal tecnico regionale incaricato in data 11 dicembre 1997 applicando le disposizioni di cui ai punti 3.2, 3.5, 4.5.1. dell'ordinanza commisariale n. 23 del 12 febbraio 1997 avente ad oggetto"Disposizioni operative per la concessione di contributi a fondo perduto di cui all'art. 4 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con la legge del 31 dicembre 1996, n. 677", come previsto al punto 4 dell'ordinanza B/222 e trasmesse in data 15 dicembre 1997 al sindaco di Aulla con nota n. 2980 di prot. e al sindaco di Mulazzo con nota n. 1981 di prot.; Vista la nota del sindaco di Aulla n. 3093 del 19 dicembre 1997 con la quale determina l'ammontare complessivo dei danni che risulta pari a L. 25.214.750 cosi' ripartiti al netto della franchigia: Moretti Walter, Pietro e Rita L. 2.055.350; Moretti Dario L. 424.550; Mataccena Luigi L. 22.734.850, di cui L. 3.141.750 per danni ai beni immobili e L. 22.073.000 per danni ai beni mobili; Considerato pertanto che l'importo totale delle richieste ammesse a contributo, pari a L. 25.214.750, e' inferiore all'importo della disponibilita' finanziaria per i contributi di cui al punto 2 dell'ordinanza B/222 come sopra indicato; Considerato altresi' che in base al punto 3 dell'ordinanza sopra citata la percentuale di contributo non puo' comunque essere superiore al 75 per cento del valore del danno; Vista la disponibilita' dei fondi di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 2554/1997 accreditati al commissario presso la sezione provinciale del tesoro presso la Banca d'Italia di Massa; Ordina: 1. L'ammontare del contributo di assistenza di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della proterione civile n. 2554 del 4 aprile 1997 e di cui al punto 3 dell'ordinanza n. B/222 del 20 giugno 1997 e' determinato nella percentuale del 75% dei danni accertati; 2) l'assegnazione dei fondi di cui al punto 1 dell'ordinanza n. B/222, cosi' come previsto al punto 5 della stessa ordinanza, sara' effettuata a seguito della determinazione dell'ammontare dei contributi da parte del sindaco nel limite di 20 milioni per ciascuno dei nuclei familairi beneficiari in base a quanto disposto al punto 3 dell'ordinanza B/222 di cui al punto precedente e cioe' per L. 1.000.000 per ciascuno dei componenti il nucleo familiare e sulla base della percentuale di cui al punto precedente; 3) il sindaco provvede altresi' all'erogazione dei contributi di cui al punto 1 dell'ordinanza n. B/222 ed a presentare la relativa rendicontazione con le modalita' di cui al punto 6. Firenze, 23 gennaio 1998 Il vice commissario: Fontanelli