N. 74 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 luglio 1997- 26 gennaio 1998
N. 74 Ordinanza emessa il 3 luglio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 gennaio 1998) dal tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Motta Cosimo Damiano ed altri conto la Croce Rossa Italiana ed altri. Impiego pubblico - Riordinamento delle carriere dei militari appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri - Mancata previsione dell'estensione dei nuovi gradi dei sottufficiali delle Forze armate anche ai militari della C.R.I. - Violazione dei principi di eguaglianza e di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. (Legge 6 marzo 1992, n. 216, art. 2, commi 1 e 3; d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, artt. 1, 2, 3, 34 e 35). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.8 del 25-2-1998 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 959/1996 proposto da Cosimo Damiano Motta, Luigi Merlo, Giacomo Rivera, Giorgio De Micheli, Giuliano Mastinu, Guido Saltini, Giuseppe Bacigalupo, Giuseppe Cuva, Nicodemo Romeo, Paolo Palomba, Domenico Massaro, Giuliano Timossi, Franco Bianchi, Luigi Ricotta, Roberto Antonini, Fabrizio Marcon, Loreto Naddeo, Vladimiro Franceschini, Orazio Aurelio Camagni, Ivan Greco, Enzo Perini, Gilberto Brunetti elettivamente domiciliati in Genova, via alla Porta degli Archi 10/28, presso gli avv.ti Giorgio Giorgi e Andrea Bava che li rappresentano e difendono per mandati in atti; ricorrenti contro la Croce Rossa Italiana, il Ministero della Difesa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri rispettivamente in persona del commissario straordinario, del Ministro e del Presidente pro-tempore tutti domiciliati in Genova, vl. B. Partigiane 2, presso l'Avvocatura distrettale dello Stato che li rappresenta e difende per legge; resistenti per l'annullamento dell'ordinanza commissariale n. 1381 datata 16 febbraio 1996 e di tutti i provvedimenti connessi nella parte in cui provvedono al materiale adeguamento del trattamento economico dei dipendenti militari della Croce Rossa a quello dei pari grado delle FF.AA. previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione ai fini dell'accertamento della dovuta equiparazione dei trattamenti predetti; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni statali; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Data per letta alla pubblica udienza del 3 luglio 1997 la relazione del 1 Referendario R. Prosperi, e uditi, altresi', l'avv. Bava per i ricorrenti e l'avv. dello Stato A. Olivo per le amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato quanto segue: Esposizione del fatto Con ricorso notificato il 23 ed il 27 maggio 1996 i ricorrenti indicati in epigrafe, tutti sottufficiali presso la Croce Rossa Italiana, chiedevano che venisse accertato il proprio diritto ad essere equiparati giuridicamente ed economicamente al personale delle Forze armate a decorrere dal 1 settembre 1995, previa rimessione, se necessaria, alla Corte costituzionale della questione di legittimita' degli artt. 2, comma 1 e 3, della legge marzo 1992 n. 216, nonche' degli artt. 1, 2, 3, 34 e 35 d.lgs. 12 maggio 1995 n. 196, nella parte in cui il riordino dello stato e dell'avanzamento delle Forze armate non e' stato attuato anche in riferimento al personale della Croce Rossa in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Premettevano in fatto i ricorrenti che, successivamente alla entrata in vigore della legge n. 121/1981, concernente lo scioglimento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e la conseguente istituzione della Polizia di Stato e quindi della sentenza della Corte costituzionale n. 277/91 portante l'obbligo di equiparazione degli appartenenti all'Arma dei carabinieri ai nuovi trattameenti previsti appunto per la Polizia, il legislatore con il d.P.R. 31 luglio 1995 n. 394 e con i decreti legislativi 12 maggio 1995 nn. 195 e 196, aveva provveduto a ridisciplinare dal punto di vista giuridico ed economico lo status dei dipendenti militari, ridisegnando la suddivisione dei gradi e comunque sensibilmente migliorando il precedente regime. Con l'ordinanza commissariale impugnata tale novita' legislativa non veniva recepita per il personale militare della CRI, il quale riceveva solamente alcuni parziali adeguamenti retributivi e certamente non quelli previsti per il restante personale delle FF.AA. e comunque i nuovi inquadramenti non venivano attribuiti. I ricorrenti esponevano poi una lunga descrizione sulla riforma legislativa delle carriere militari dei sottufficiali e sull'ordinamento del personale militare della CRI, sin dai primi anni '30 equiparato alle Forze Armate tanto che, ove il legislatore non prevedeva l'estensione di modificazioni nell'ambito di queste, tali modificazioni venivano recepite dagli organi della CRI con proprie deliberazioni. Avverso la mancanza di tale accadimento nella presente fattispecie, i ricorrenti deducevano i seguenti motivi: A) In punto trattamento retributivo. 1. - Eccesso di potere sotto vari profili e violazione dell'art. 116, ultimo comma, r.d. 10 febbraio 1936 n. 484. I fini dell'ordinanza impugnata appaiono essere quelli della parificazione dei militari CRI a quelli degli altri Corpi. Ma la tabella adottata per perequare le varie situazioni si e' limitata ad affiancare agli otto gradi preesistenti le otto fasce retributive create dal decreto legislativo n. 196/1995, quindi senza tenere conto della variata corrispondenza tra i gradi delle FF.AA. ed i gradi dei militari CRI. Tale meccanismo ha portato dunque in primo luogo ad una sperequazione di gradi e quindi conseguentemente ad un peggioramento economico e questo estendendosi a tutti i livelli della scala gerarchica. 2. - Eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta. Violazione dei principi costituzionali (artt. 3 e 36 della Costituzione). Questo fatto viola palesemente il principio di eguaglianza ex art. 3 della Costituzione, sia il principio dell'equa ripartizione ex art. 36 della Costituzione, stanti il diverso trattamento economico e la differenza di grado attribuito. B) In punto trattamento giuridico. Se dal punto di vista retributivo l'ingiustizia poteva essere evitata da una attribuzione dei livelli retributivi corrispondenti a quelli attribuiti alle FF.AA., e' evidente che la CRI non poteva mutare la scala gerarchica dei propri dipendenti quando questa e' stata fornita a livello legislativo. Spettava dunque al legislatore prevedere l'esensione ai militari CRI delle nuove gerarchie ed evitare simili sperequazioni. Come allora si desume sono da ritenersi illegittimi per violazione dell'art. 3 della Costituzione gli artt. 2, comma 1 e 3 della legge 6 marzo 1992 n. 216 nonche' gli artt. 1, 2, 3, 34 e 35 d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, nella parte in cui non hanno previsto che il riordino delle carriere dei militari si estendesse anche al personale militare della CRI. I ricorrenti concludevano per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese. Le amministrazioni statali si costituivano in giudizio sostenendo che l'intera materia era rimessa alla discrezionalita' del legislatore e chiedendo quindi il rigetto del ricorso. Con ordinanza 229 del 20 giugno 1996 questo tribunale respingeva l'istanza cautelare di anticipazione degli effetti economici di una eventuale sentenza di accoglimento ai sensi della sentenza n. 190/85 della Corte Costnuzionale. Alla odierna udienza pubblica il ricorso e' passato in decisione. Motivi della decisione Il ricorso propone due domande, l'una tesa ad ottenere i benefici economici attribuiti alle Forze armate in concomitanza della riorganizzazione di parte della loro gerarchia e l'altra finalizzata a sollevare l'incidente di costituzionalita' riguardo appunto al nuovo ordinamento dei sottufficiali - decreti legislativi del 1995 - laddove questi non prevedono l'estensione delle nuove carriere ai militari della Croce Rossa Italiana. Appare evidente che i nuovi stipendi rivendicati sono del tutto collegati ai nuovi gradi come palesemente dimostrato gia' dalle tabelle esibite in ricorso: dunque la questione investe in realta' in via principale la mancata estensione dei nuovi gradi attribuiti nel 1995 ai sottufficiali delle FF.AA. e solo conseguentemente i diritti di natura retributiva. Una sentenza che riconoscesse i diritti economici, prescindendo dall'ordinamento delle carriere, verrebbe ad operare una virtuale attribuzione di nuovi inquadramenti, pronuncia preclusa ai poteri del giudice amminstrativo. Ne consegue percio' l'evidente rilevanza della questione di legittimita' costituzionale della mancata estensione ai militari della Croce Rossa Italiana dei nuovi gradi dei sottufficiali, questione non manifestamente infondata a parere del tribunale. La riforma avviata con i decreti legislativi del 12 maggio 1995 - dal n. 196 al n. 201 - ha del tutto rivisto una parte della scala gerarchica delle Forze armate e degli altri corpi militari ed equiparati e, per le Forze armate, il decreto legislativo n. 196/1995 ha previsto la soppressione dei gradi esistenti di sottufficiali ovverosia sergente, sergente maggiore, maresciallo ordinario, maresciallo capo e maresciallo maggiore; in luogo di questi sono stati istituiti tre nuovi livelli di sergente e quattro di maresciallo nei quali e' slittato l'attuale personale militare, ottenendo quindi un nuovo grado, una diversa aspettativa di carriera e un diverso e piu' favorevole trattamento retributivo connesso. Il personale militare della Croce Rossa Italiana non e' stato interessato dalla riforma, su espressa ammissione anche degli stessi ricorrenti sottufficiali della C.RI., costituendo quindi una eccezione rispetto al nuovo ordinamento che ha appunto avuto natura generale, avendo riguardato l'intero personale militare dello Stato e tutti i corpi ad esso equiparati, come la polizia penitenziaria e il corpo forestale. Di fronte alle dimensioni di tale riforma ordinamentale, non si ravvisano giustificazioni di merito legislativo che spieghino la deroga, limitatissima, creatasi a detrimento dei militari della C.R.I. Il tribunale non puo' che riconoscere il fondamento della ricostruzione del proprio status fatta dai ricorrenti. Il militare della C.R.I. veste l'uniforme delle FF.AA. le relative mostrine del pari grado, tra l'altro eguali a quelle dei reparti sanitari; e' soggetto al codice penale militare ed a tutte le norme della disciplina militare; giura fedelta' in presenza della bandiera e del comandante di corpo; dispone di proprie rappresentanze, cosi' come tutti i militari; ha avuto sempre la stessa scala gerarchica dell'Esercito sin dai decreti istitutivi emessi tra le due guerre mondiali; il suo trattamento economico e' parificato a quello dell'Esercito, cosi' come previsto dal r.d. 10 febbraio 1936 n. 484 all'art. 116. E oltre che formale, l'eguaglianza e' altresi' sostanziale laddove si pensi all'eguaglianza di mansioni tra i militari della C.R.I. e i militari appartenenti ai reparti sanitari delle varie armi. Dunque sembra difettare quella diversita' di situazioni che, secondo la Corte costituzionale, legittima la diversita' di trattamento. Tutto quanto sopra appare sufficiente per ipotizzare la violazione dell'art. 3 della Costituzione da parte degli artt. 2, comma 1 e 3 della legge 6 marzo 1992 n. 216 e degli artt. 1, 2, 3, 34 e 35 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196 nella parte in cui nel disporre il riordino del personale delle FF.AA. non fanno riferimento al personale militare della C.R.I. E la violazione dovrebbe riguardare anche l'art. 97 della Costituzione in quanto il vulnus non puo' non comportare conseguenze negative per il funzionamento di un corpo amministrativo avente in buona sostanza le stesse funzioni di un altro con differente e piu' favorevole trattamento. Per le ragioni suesposte deve essere quindi disposta la remissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, comma 1 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 e degli artt. 1, 2, 3, 34 e 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 per la parte in cui non prevedono l'estensione dei nuovi gradi dei sottufficiali delle Forze armate al personale militare della Croce Rossa Italiana; Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Genova nella camera di consiglio del 3 luglio 1997. Il presidente: Balba Il primo referendario, estensore: Prosperi 98C0126