N. 74 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 luglio 1997- 26 gennaio 1998

                                 N. 74
  Ordinanza   emessa   il   3   luglio   1997  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il  26  gennaio  1998)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  della Liguria sul ricorso proposto da Motta Cosimo Damiano
 ed altri conto la Croce Rossa Italiana ed altri.
 Impiego  pubblico  -  Riordinamento  delle  carriere   dei   militari
    appartenenti  alla  Polizia  di Stato e all'Arma dei carabinieri -
    Mancata   previsione   dell'estensione   dei   nuovi   gradi   dei
    sottufficiali  delle Forze armate anche ai militari della C.R.I. -
    Violazione dei principi di eguaglianza e di imparzialita'  e  buon
    andamento della pubblica amministrazione.
 (Legge  6  marzo  1992, n. 216, art. 2, commi 1 e 3; d.lgs. 12 maggio
    1995, n. 196, artt. 1, 2, 3, 34 e 35).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.8 del 25-2-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  959/1996
 proposto  da  Cosimo  Damiano  Motta,  Luigi  Merlo,  Giacomo Rivera,
 Giorgio  De  Micheli,  Giuliano  Mastinu,  Guido  Saltini,   Giuseppe
 Bacigalupo,  Giuseppe  Cuva,  Nicodemo Romeo, Paolo Palomba, Domenico
 Massaro, Giuliano Timossi, Franco  Bianchi,  Luigi  Ricotta,  Roberto
 Antonini,  Fabrizio  Marcon,  Loreto  Naddeo, Vladimiro Franceschini,
 Orazio Aurelio Camagni, Ivan Greco, Enzo  Perini,  Gilberto  Brunetti
 elettivamente  domiciliati  in  Genova,  via  alla  Porta degli Archi
 10/28, presso  gli  avv.ti  Giorgio  Giorgi  e  Andrea  Bava  che  li
 rappresentano  e  difendono per mandati in atti; ricorrenti contro la
 Croce Rossa Italiana, il Ministero della Difesa,  la  Presidenza  del
 Consiglio  dei  Ministri  rispettivamente  in persona del commissario
 straordinario,  del  Ministro  e  del  Presidente  pro-tempore  tutti
 domiciliati  in  Genova,  vl.  B.  Partigiane  2, presso l'Avvocatura
 distrettale dello Stato che  li  rappresenta  e  difende  per  legge;
 resistenti  per  l'annullamento  dell'ordinanza commissariale n. 1381
 datata 16 febbraio 1996 e di tutti  i  provvedimenti  connessi  nella
 parte  in  cui  provvedono  al  materiale adeguamento del trattamento
 economico dei dipendenti militari della Croce Rossa a quello dei pari
 grado delle FF.AA. previa rimessione alla Corte Costituzionale  della
 questione  ai  fini  dell'accertamento della dovuta equiparazione dei
 trattamenti predetti;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  delle  amministrazioni
 statali;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Data per letta alla pubblica udienza del 3 luglio 1997 la relazione
 del 1 Referendario R. Prosperi, e uditi, altresi', l'avv. Bava per  i
 ricorrenti  e  l'avv.  dello  Stato  A.  Olivo per le amministrazioni
 resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con ricorso notificato il 23 ed il  27  maggio  1996  i  ricorrenti
 indicati  in  epigrafe,  tutti  sottufficiali  presso  la Croce Rossa
 Italiana, chiedevano che venisse  accertato  il  proprio  diritto  ad
 essere equiparati giuridicamente ed economicamente al personale delle
 Forze  armate a decorrere dal 1 settembre 1995, previa rimessione, se
 necessaria, alla Corte costituzionale della questione di legittimita'
 degli artt.  2, comma 1 e 3, della legge marzo 1992 n.  216,  nonche'
 degli  artt.    1,  2, 3, 34 e 35 d.lgs. 12 maggio 1995 n. 196, nella
 parte in cui il riordino dello stato e dell'avanzamento  delle  Forze
 armate  non  e' stato attuato anche in riferimento al personale della
 Croce Rossa in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
   Premettevano  in  fatto  i  ricorrenti  che,  successivamente  alla
 entrata   in   vigore   della   legge  n.  121/1981,  concernente  lo
 scioglimento del Corpo delle  guardie  di  pubblica  sicurezza  e  la
 conseguente  istituzione  della  Polizia  di  Stato  e  quindi  della
 sentenza della Corte costituzionale n. 277/91 portante  l'obbligo  di
 equiparazione  degli  appartenenti  all'Arma dei carabinieri ai nuovi
 trattameenti previsti appunto per la Polizia, il legislatore  con  il
 d.P.R.  31  luglio  1995 n. 394 e con i decreti legislativi 12 maggio
 1995 nn. 195 e 196, aveva provveduto a ridisciplinare  dal  punto  di
 vista  giuridico  ed  economico  lo  status  dei dipendenti militari,
 ridisegnando la  suddivisione  dei  gradi  e  comunque  sensibilmente
 migliorando il precedente regime.
   Con  l'ordinanza  commissariale  impugnata tale novita' legislativa
 non veniva recepita per il personale militare  della  CRI,  il  quale
 riceveva   solamente   alcuni   parziali  adeguamenti  retributivi  e
 certamente non quelli previsti per il restante personale delle FF.AA.
 e comunque i nuovi inquadramenti non venivano attribuiti.
   I  ricorrenti  esponevano  poi  una lunga descrizione sulla riforma
 legislativa   delle   carriere   militari   dei    sottufficiali    e
 sull'ordinamento del personale militare della CRI, sin dai primi anni
 '30  equiparato  alle  Forze Armate tanto che, ove il legislatore non
 prevedeva l'estensione di modificazioni nell'ambito di  queste,  tali
 modificazioni  venivano  recepite  dagli organi della CRI con proprie
 deliberazioni.
   Avverso la mancanza di tale accadimento nella presente fattispecie,
 i ricorrenti deducevano i seguenti motivi:
   A) In punto trattamento retributivo.
   1. - Eccesso di potere sotto vari profili  e  violazione  dell'art.
 116,   ultimo   comma,   r.d.   10  febbraio  1936  n.  484.  I  fini
 dell'ordinanza impugnata appaiono essere quelli  della  parificazione
 dei  militari  CRI a quelli degli altri Corpi. Ma la tabella adottata
 per perequare le varie situazioni si e' limitata ad  affiancare  agli
 otto  gradi preesistenti le otto fasce retributive create dal decreto
 legislativo n. 196/1995, quindi  senza  tenere  conto  della  variata
 corrispondenza  tra i gradi delle FF.AA. ed i gradi dei militari CRI.
 Tale meccanismo ha portato dunque in primo luogo ad una sperequazione
 di gradi e quindi conseguentemente ad un  peggioramento  economico  e
 questo estendendosi a tutti i livelli della scala gerarchica.
   2.   -  Eccesso  di  potere  per  ingiustizia  grave  e  manifesta.
 Violazione  dei  principi  costituzionali  (artt.  3   e   36   della
 Costituzione).   Questo  fatto  viola  palesemente  il  principio  di
 eguaglianza ex art. 3 della Costituzione, sia il principio  dell'equa
 ripartizione  ex  art.  36  della  Costituzione,  stanti  il  diverso
 trattamento economico e la differenza di grado attribuito.
   B) In punto trattamento giuridico.
   Se dal punto  di  vista  retributivo  l'ingiustizia  poteva  essere
 evitata  da una attribuzione dei livelli retributivi corrispondenti a
 quelli attribuiti alle FF.AA., e' evidente  che  la  CRI  non  poteva
 mutare  la  scala  gerarchica  dei propri dipendenti quando questa e'
 stata fornita a livello legislativo. Spettava dunque  al  legislatore
 prevedere  l'esensione  ai  militari  CRI  delle  nuove  gerarchie ed
 evitare simili sperequazioni.
   Come allora si desume sono da ritenersi illegittimi per  violazione
 dell'art. 3 della Costituzione gli artt. 2, comma 1 e 3 della legge 6
 marzo 1992 n. 216 nonche' gli artt. 1, 2, 3, 34 e 35 d.lgs. 12 maggio
 1995,  n.  196, nella parte in cui non hanno previsto che il riordino
 delle carriere dei militari si estendesse anche al personale militare
 della CRI.
   I  ricorrenti  concludevano  per  l'accoglimento  del  ricorso  con
 vittoria di spese.
   Le  amministrazioni  statali si costituivano in giudizio sostenendo
 che  l'intera  materia  era   rimessa   alla   discrezionalita'   del
 legislatore e chiedendo quindi il rigetto del ricorso.
   Con  ordinanza  229  del 20 giugno 1996 questo tribunale respingeva
 l'istanza cautelare di anticipazione degli effetti economici  di  una
 eventuale  sentenza di accoglimento ai sensi della sentenza n. 190/85
 della Corte Costnuzionale.
   Alla odierna udienza pubblica il ricorso e' passato in decisione.
                         Motivi della decisione
   Il ricorso propone due domande, l'una tesa ad ottenere  i  benefici
 economici   attribuiti   alle  Forze  armate  in  concomitanza  della
 riorganizzazione di parte della loro gerarchia e l'altra  finalizzata
 a  sollevare  l'incidente  di  costituzionalita'  riguardo appunto al
 nuovo  ordinamento dei sottufficiali - decreti legislativi del 1995 -
 laddove questi non prevedono l'estensione  delle  nuove  carriere  ai
 militari della Croce Rossa Italiana.
   Appare  evidente  che  i  nuovi stipendi rivendicati sono del tutto
 collegati ai nuovi  gradi  come  palesemente  dimostrato  gia'  dalle
 tabelle esibite in ricorso: dunque la questione investe in realta' in
 via  principale  la mancata estensione dei nuovi gradi attribuiti nel
 1995 ai sottufficiali delle FF.AA. e solo conseguentemente i  diritti
 di  natura  retributiva.  Una  sentenza  che  riconoscesse  i diritti
 economici, prescindendo dall'ordinamento delle carriere, verrebbe  ad
 operare  una  virtuale attribuzione di nuovi inquadramenti, pronuncia
 preclusa ai poteri del giudice amminstrativo.
   Ne  consegue  percio'  l'evidente  rilevanza  della  questione   di
 legittimita'  costituzionale  della  mancata  estensione  ai militari
 della  Croce  Rossa  Italiana  dei  nuovi  gradi  dei  sottufficiali,
 questione non manifestamente infondata a parere del tribunale.
   La  riforma  avviata con i decreti legislativi del 12 maggio 1995 -
 dal n. 196 al n. 201 - ha del tutto rivisto  una  parte  della  scala
 gerarchica  delle  Forze  armate  e  degli  altri  corpi  militari ed
 equiparati e, per le Forze armate, il decreto legislativo n. 196/1995
 ha previsto la soppressione  dei  gradi  esistenti  di  sottufficiali
 ovverosia   sergente,   sergente   maggiore,  maresciallo  ordinario,
 maresciallo capo e maresciallo maggiore;  in  luogo  di  questi  sono
 stati   istituiti   tre  nuovi  livelli  di  sergente  e  quattro  di
 maresciallo nei  quali  e'  slittato  l'attuale  personale  militare,
 ottenendo  quindi un nuovo grado, una diversa aspettativa di carriera
 e un diverso e piu' favorevole trattamento retributivo connesso.
   Il personale militare della  Croce  Rossa  Italiana  non  e'  stato
 interessato  dalla riforma, su espressa ammissione anche degli stessi
 ricorrenti  sottufficiali  della  C.RI.,   costituendo   quindi   una
 eccezione  rispetto  al nuovo ordinamento che ha appunto avuto natura
 generale, avendo riguardato l'intero personale militare dello Stato e
 tutti i corpi ad esso equiparati, come la polizia penitenziaria e  il
 corpo forestale.
   Di  fronte  alle  dimensioni  di tale riforma ordinamentale, non si
 ravvisano giustificazioni di  merito  legislativo  che  spieghino  la
 deroga,  limitatissima,  creatasi  a  detrimento  dei  militari della
 C.R.I.
   Il  tribunale  non  puo'  che  riconoscere  il   fondamento   della
 ricostruzione  del  proprio  status fatta dai ricorrenti. Il militare
 della C.R.I.  veste l'uniforme delle FF.AA. le relative mostrine  del
 pari  grado,  tra  l'altro  eguali  a quelle dei reparti sanitari; e'
 soggetto al  codice  penale  militare  ed  a  tutte  le  norme  della
 disciplina  militare; giura fedelta' in presenza della bandiera e del
 comandante di corpo; dispone di proprie  rappresentanze,  cosi'  come
 tutti  i  militari;  ha  avuto  sempre  la  stessa  scala  gerarchica
 dell'Esercito sin dai decreti istitutivi emessi  tra  le  due  guerre
 mondiali;  il  suo  trattamento  economico  e'  parificato  a  quello
 dell'Esercito, cosi' come previsto dal r.d. 10 febbraio 1936  n.  484
 all'art.   116.  E  oltre  che  formale,  l'eguaglianza  e'  altresi'
 sostanziale laddove  si  pensi  all'eguaglianza  di  mansioni  tra  i
 militari  della  C.R.I. e i militari appartenenti ai reparti sanitari
 delle varie armi.
   Dunque  sembra  difettare  quella  diversita'  di  situazioni  che,
 secondo  la  Corte  costituzionale,  legittima   la   diversita'   di
 trattamento.
   Tutto  quanto sopra appare sufficiente per ipotizzare la violazione
 dell'art. 3 della Costituzione da parte degli artt. 2, comma  1  e  3
 della  legge  6  marzo 1992 n. 216 e degli artt. 1, 2, 3, 34 e 35 del
 d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196 nella parte  in  cui  nel  disporre  il
 riordino   del  personale  delle  FF.AA.  non  fanno  riferimento  al
 personale militare della C.R.I. E la violazione  dovrebbe  riguardare
 anche  l'art.  97 della Costituzione in quanto il vulnus non puo' non
 comportare conseguenze negative per  il  funzionamento  di  un  corpo
 amministrativo  avente  in  buona  sostanza  le stesse funzioni di un
 altro con differente e piu' favorevole trattamento.
   Per le ragioni suesposte deve essere quindi disposta la  remissione
 degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
                                P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata, in riferimento
 agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  degli  artt. 2, comma 1 e 3 della legge 6 marzo 1992,
 n. 216 e degli artt. 1, 2, 3, 34 e  35  del  decreto  legislativo  12
 maggio  1995,  n.  196 per la parte in cui non prevedono l'estensione
 dei nuovi gradi dei sottufficiali delle  Forze  armate  al  personale
 militare della Croce Rossa Italiana;
   Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte
 costituzionale;
   Dispone  che,  a  cura  della segreteria della sezione, la presente
 ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.
   Cosi' deciso in Genova nella camera di consiglio del 3 luglio 1997.
                         Il presidente: Balba
                            Il primo referendario, estensore: Prosperi
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