N. 78 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 novembre 1997

                                 N. 78
  Ordinanza  emessa  il  28  novembre  1997  dalla  Corte d'appello di
 Firenze sull'istanza proposta da Zinanni Filippo
 Processo penale - Diritto ad equa riparazione per  ingiusta  custodia
    cautelare  -  Omessa previsione del diritto ad equa riparazione in
    caso di arresto disposto dalla polizia giudiziaria, non seguito da
    ordinanza  di  custodia  cautelare  in  carcere  o  agli   arresti
    domiciliari  -  Disparita' di trattamento di situazioni omogenee -
    Incidenza  sul  principio   di   inviolabilita'   della   liberta'
    individuale.
 (C.P.P. 1988, art. 314, commi 1, 2 e 3).
 (Cost., artt. 2, 3 e 13).
(GU n.8 del 25-2-1998 )
                          LA CORTE DI APPELLO
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla richiesta di riparazione
 per  ingiusta  precautela  promossa  da  Zinanni  Filippo, nato il 30
 luglio  1976  a  Pescia  ed  ivi  residente,  via  degli  Orti,   15,
 richiedente.
   Premesso:
     che  lo  Zinanni  e' stato arrestato in flagrante dai Carabinieri
 della Stazione  di  Villa  Basilicata  il  27  luglio  1996,  perche'
 ritenuto  responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini
 di spaccio;
     che il 29 successivo il pubblico  ministero  di  Lucca  disponeva
 l'immediata  scarcerazione  e  che  il 18 novembre 1997, su richiesta
 dello stesso p.m., il giudice per le indagini preliminari  presso  il
 tribunale di Lucca disponeva l'archiviazione del caso;
     che  l'ingiusta  precautela si era protratta per due giorni e che
 la riparazione doveva quantificarsi in due milioni di  lire,  perche'
 il  richiedente  era  incensurato  e  la  notizia  si era diffusa tra
 conoscenti e vicini;
   Ritenuto:
     che il procuratore generale, nel parere del 25 settembre 1997, ha
 osservato che alla precautela lo Zinanni  aveva  concorso  con  colpa
 grave;
     che  l'Avvocatura  dello Stato ha depositato memoria con la quale
 chiede  il   rigetto   dell'istanza,   rimettendosi   peraltro   alla
 valutazione  di  giustizia, considerando che la riparazione non e' un
 risarcimento;
     che le parti tutte sono state regolarmente citate ed avvisate per
 l'udienza camerale del 28 novembre 1997, nella quale  hanno  discusso
 in  ordine  alla  richiesta, soffermandosi sulla riparabilita' o meno
 delle precautele, ed al  cui  esito  la  Corte  si  e'  riservata  di
 decidere;
   Considerato, a scioglimento della riserva:
     che,  in  dottrina,  si e' osservato che il riferimento alle sole
 misure di custodia cautelare comporta l'esclusione dalla  riparazione
 di  altre  ipotesi  di  ingiusta  detenzione,  nei  cui  confronti il
 silenzio  della  legge   non   sembra   autorizzare   interpretazioni
 "integrative"  (cf.  M.G.  Coppetta,  La  riparazione  per l'ingiusta
 detenzione, Padova 1993);
     che questa esclusione e'  stata  motivata  con  riferimento  alle
 differenze  funzionali  e  strutturali  tra  le  misure  precautelari
 (arresto in flagranza e fermo di polizia  giudiziaria)  e  le  misure
 coercitive,  come  risulterebbe  dalla  collocazione  delle prime nel
 libro destinato alle indagini preliminari;
     che la soluzione che ne deriva, e che non  risulta  riscontrabile
 in giurisprudenza (la quale non ha avuto occasione di occuparsi della
 questione),  comporta la riparazione della misura coercitiva disposta
 dal  giudice  per  le  indagini  preliminari  o  da   altro   giudice
 competente,  e  l'irreparabilita'  della  misura  cautelare, disposta
 dalla polizia giudiziaria;
     che, sul piano oggettivo, la detenzione in carcere e' comune alle
 misure precautelari ed a quelle cautelari;
     che, pertanto,  l'esclusione  della  riparazione  per  l'ingiusta
 detenzione  discrimina  in  pejus  la  persona  assoggettata a misura
 precautelare;
     che tale discriminazione e' manifestamente affetta da  disparita'
 di  trattamento e, quindi, che l'art. 314 c.p.p., inteso nel senso di
 escludere la  riparazione  dell'ingiusta  detenzione  da  precautela,
 sembra  costituzionalmente  illegittimo  ai  sensi  dell'art. 3 della
 Costituzione  o,  comunque,  che  la   relativa   questione   non   e
 manifestamente  infondata,  tanto  che  questa  Corte  la  solleva di
 ufficio;
     che, inoltre, tale discriminazione sembra violare l'art. 13 della
 Costituzione,  il  quale  fonda  il   principio   dell'inviolabilita'
 oggettiva   del   bene-liberta',   bene  primario  anche  secondo  la
 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata dall'Italia;
     che la questione e' rilevante in causa, perche' l'eventuale esame
 del contributo causale dell'arrestato in flagranza  all'arresto  puo'
 porsi solo dopo aver riconosciuto la riparabilita' della sua ingiusta
 detenzione in carcere;
     che il bene-liberta', se violato, deve essere comunque ristorato,
 anche   ai  sensi  dell'art.  2  della  Costituzione,  che  fissa  il
 fondamentale principio solidaristico;
     che la precautela, al di la' del problema della responsabilita' o
 meno  della  polizia  giudiziaria  e  del  potere-dovere  imposto  al
 pubblico  ministero dall'art. 389.1 c.p.p., lede il diritto oggettivo
 naturale, premesso dalla Carta costituzionale ai  suoi  precetti,  in
 quanto  autorizza  che  alter  sia  leso nel suo primo e fondamentale
 diritto;
     che, nel caso concreto, il pubblico ministero aveva esercitato il
 potere-dovere  previsto  dall'art.  389.1  c.p.p.,  in  tempi  rapidi
 (quarantotto  ore),  ma pur sempre idonei a mantenere l'"innocente in
 ceppi" per due giorni.
                               P. Q. M.
   Letti gli artt. 134 della Costituzione e l'art. 23 della  legge  11
 marzo 1953, n. 87, a scioglimento della riserva di decidere formulata
 all'udienza del 28 novembre 1997, dichiara di ufficio rilevante e non
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 314, commi 1, 2 e 3 del cod. proc. pen., nella parte in cui
 escludono la riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta a seguito
 di  misura  precautelare,  con riferimento agli artt. 2, 3 e 13 della
 Costituzione;
   Manda la cancelleria per  l'immediata  trasmissione  del  fascicolo
 processuale  n.  46  RID  1997  in  c.  Zinanni  Filippo  e di questa
 ordinanza  alla  Corte  costituzionale  competente  per  il  giudizio
 incidentale come sollevato nella parte  narrativa.
     Firenze, addi' 28 novembre1997
                          Il presidente: Loche
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