N. 83 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 novembre 1997

                                 N. 83
  Ordinanza  emessa  il  13  novembre  1997 dal pretore di Salerno nel
 procedimento civile vertente tra Manzo Alfonso e Criscuolo  Carlo  ed
 altro
 Esecuzione  forzata  -  Impignorabilita'  della quota di quinto della
    pensione di invalidita' integrata al minimo corrisposta  dall'INPS
    -  Non  rilevabilita'  d'ufficio  da parte del giudice, secondo il
    diritto vivente - Deteriore trattamento  del  pensionato  rispetto
    agli  enti  pubblici  territoriali  per  i  quali  e'  prevista la
    rilevabilita' d'ufficio dell'impignorabilita' di  somme  destinate
    al   soddisfacimento   di   bisogni  relativi  ai  servizi  locali
    indispensabili - Incidenza sul diritto di difesa e  sul  principio
    di solidarieta' sociale.
 (C.P.C. 1988, artt. 545 e 615, comma 2).
 (Cost., artt. 2, 3 c.p.v. e 24).
(GU n.8 del 25-2-1998 )
                              IL PRETORE
   Il  g.e.  letti gli atti e sciolta la riserva osserva quanto segue:
 con atto di citazione ex art. 543 c.p.c. Manzo Alfonso  procedeva  al
 pignoramento  di  quota di pensione di cui risultava creditore presso
 l'INPS il debitore ingiunto Criscuolo Carlo. All'udienza del  di'  10
 febbraio  1997  compariva  il  terzo  che rendeva la dichiarazione di
 rito,   compariva   altresi'   il   creditore   che   insisteva   per
 l'assegnazione,  mentre rimaneva assente, benche' ritualmente citato,
 il debitore; all'esito  dell'udienza  questo  g.e.  si  riservava.  A
 scioglimento  della riserva le parti venivano invitate a dedurre, non
 tanto sulla impignorabilita'  di  quota  di  pensione,  quanto  sulla
 possibilita'   del   rilievo   officioso  dell'eccezione  stessa,  la
 procedura veniva pertanto rimessa sul ruolo per l'udienza del di'  27
 ottobre,  ove comparivano nuovamente il solo creditore esecutante che
 insisteva per l'assegnazione ed il terzo.
   Il terzo ha dichiarato di essere debitore  del  debitore  esecutato
 per  L.  1.543.910  bimestrali  a  titolo  di pensione di invalidita'
 ordinaria integrata al minimo. Con legge 30 giugno 1969 nr. 153  art.
 47  e  successive  modifiche  ed  integrazioni e' stato regolamentato
 l'istituto   della   integrazione  al  minimo,  tale  trattamento  ha
 certamente natura  previdenziale  per  essere  corrisposto  dall'INPS
 anche  ai  lavoratori  che,  nella  loro  vita lavorativa non abbiano
 maturato il minimo contributivo e che quindi  sarebbero  esclusi  dal
 sistema di sicurezza sociale.
   La     natura    previdenziale    dell'emolumento    ne    comporta
 l'impignorabilita',  cionodimeno,  tale  vincolo  non  e'  rilevabile
 d'ufficio,  ma  rimesso  esclusivamente  all'iniziativa  del debitore
 (cfr. Cass., sez. civ.  II, 1 marzo 1994 nr. 2019).
   Dubita questo pretore della legittimita' costituzionale della norma
 di cui al combinato disposto degli artt.  545  c.p.c.  +  615  c.p.c.
 nella  parte  in  cui  per  le  pensioni  integrate al minimo (ma non
 dissimilmente per le pensioni e gli assegni di invalidita'  ordinaria
 e  per  i  crediti  assistenziali)  non  prevede, secondo il costante
 orientamento della suprema  Corte,  la  rilevabilita'  officiosa  del
 vincolo  di  impignorabilita',  ma al contrario impone al debitore di
 proporre opposizione ex art.  615, secondo comma, c.p.c..
   La questione e' evidentemente rilevante, in quanto da essa  dipende
 l'accoglimento,   o,  al  contrario,  la  reiezione  dell'istanza  di
 assegnazione.
   Tale norma contrasta con il disposto degli artt. 2+3 cpv. +24 della
 Costituzione. Ed invero la legge nr.  153/69  costituisce  uno  degli
 interventi  concreti  del  legislatore  volti  a  rendere  attuale il
 principio di solidarieta' sancito dall'art. 2 e quello di uguaglianza
 sostanziale sancito dall'art. 3 cpv. della Costituzione. Infatti  nel
 momento  in  cui  lo  Stato si impegna a creare le condizioni per una
 effettiva solidarieta' e  per  un'uguaglianza  sostanziale  dei  suoi
 cittadini  e per rendere attuale tale principio emana disposizioni di
 legge miranti a garantire a  tutti  condizioni  minime  di  vita,  la
 effettivita'  di  tale  tutela  deve  essere  garantita  in  tutte le
 possibili manifestaziom.
   Tra  queste  non   ultima   deve   essere   quella   della   tutela
 giurisdizionale,  con  l'investire  il  giudice  - quale espressione,
 nell'esercizio della relativa funzione, dello Stato-organizzazione  -
 di   quei   rilievi  officiosi  che  la  parte,  presumibilmente  per
 incolpevole ignoranza della legge  o  per  l'impossibilita'  di  fare
 ricorso  alla  difesa  tecnica  o  comunque persino per la plausibile
 incapacita' di comprensione dei meccanismi della  tutela  giudiziaria
 (nella  specie,  sotto  forma di necessita', richiesta dalla Corte di
 cassazione, di rivolgersi ad un avvocato), non e'  in  grado  di  far
 valere in via di eccezione.
   Il  legislatore  ha  voluto  garantire, anche a quanti non avessero
 avuto la possibilita' di versare  il  monte  contributivo  utile,  un
 minimo  vitale  che  assicurasse  loro  se non un'esistenza dignitosa
 quanto meno un esistenza scevra  dalle  necessita'  piu'  impellenti.
 L'emolumento  quindi  non ha natura di retribuzione differita, bensi'
 di indennita' che solo  parzialmente  si  ricollega  al  rapporto  di
 lavoro  laddove  il  monte  contributivo  versato  dal lavoratore, in
 costanza di rapporto di lavoro, viene  completato  dalla  Stato,  per
 consentire  al  medesimo  di  godere la rendita minima di pensione di
 vecchiaia, cui altrimenti non  avrebbe  diritto.  La  duplice  natura
 dell'emolumento, retributivo e solidaristico insieme, lo rende tipico
 rispetto  alla  generale previsione di cui all'art. 547 secondo comma
 c.p.c.  e  pertanto  ragionevolmente  sottraibile  al principio della
 esclusiva eccepibilita' ex parte ex art. 615, secondo  comma,  c.p.c.
 della relativa impignorabilita'.
   D'altro  canto l'ordinamento conosce un altro caso di rilevabilita'
 officiosa ex art. 113 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento
 finanziario e contabile  degli  enti  locali),  come  modificato  dal
 d.lgs.  11 giugno 1996, n. 336 (Disposizioni correttive del d.lgs. 25
 febbraio  1995,  n.  77,  in  materia  di  ordinamento  finanziario e
 contabile degli enti locali), laddove viene  imposto  al  giudice  di
 rilevare  anche  di  ufficio l'impignorabilita' delle somme destinate
 dall'Ente  pubblico  territoriale  al  soddisfacimento  dei   bisogni
 relativi  ai  servizi  locali  indispensabili. Orbene se per evidenti
 ragioni di tutela della finanza pubblica  il  legislatore  ha  inteso
 estendere  oltre l'iniziativa di parte, anche al giudice il dovere di
 verificare la sottoposizione a vincolo delle somme staggite,  non  si
 vede  come  altre  tali  evidenti  ragioni  di  tutela e garanzia del
 principio di solidarieta',  principio  fondamentale  e  quindi  certo
 prevalente nel nostro ordinamento rispetto a quello sancito dall'art.
 97  della  Costituzione,  non possano condurre ad una omologazione di
 iniziativa tanto di parte che officiosa.
   Inoltre se  quelle  ragioni  hanno  condotto  alla  previsione  del
 rilievo  officioso,  anche  in  presenza  di  enti debitori esecutati
 spesso  muniti  di  cospicui  uffici  legali,  appare   irragionevole
 escludere  lo  stesso  regime  nei confronti di debitori "deboli" per
 definizione, non  solo  perche'  ormai  estromessi  dal  mercato  del
 lavoro, quanto perche' un tempo cola' solo marginalmente presenti. Se
 "l'integrazione  al  minimo  ha  la funzione di integrare la pensione
 quando dal calcolo di essa  in  base  ai  contributi  accreditati  al
 lavoratore, ovvero al de cuius risulti un importo inferiore al minimo
 ritenuto  necessario  in  mancanza  di  altri  redditi  di  una certa
 consistenza, ad assicurare mezzi  adeguati  alle  esigenze  di  vita"
 (cfr. Cass. sez. lav. 2 maggio 1996 ord. 382) ne consegue che di essa
 sono  titolari  soggetti  per definizione svantaggiati, nei confronti
 dei quali il sistema di sicurezza sociale predisposto dal legislatore
 deve essere quanto mai effettivo.
   Ma  in  questo  caso  principio  di  solidarieta'   e   uguaglianza
 sostanziale,   da   un   lato,   e  diritto  di  difesa,  dall'altro,
 costituiscono aspetti della medesima vicenda giuridica
   Se per un verso al cittadino "debole" viene assicurato dallo  Stato
 il  minimo  vitale  e  questo  minimo  e' dichiarato insequestrabile,
 impignorabile, incedibile, se non nei limiti di cui  alla  legge  nr.
 153/69,  l'effettivita'  di  tale  tutela non deve essere limitata in
 sede giurisdizionale ove  quelle  condizioni  di  debolezza  sono  di
 ostacolo alla possibilita' di ricorso alla difesa tecnica.
   Non  rimane  altra  via,  allora,  che  qualificare rilevante e non
 manifestamente infondata  la  questione  di  costituzionalita'  della
 norma  in esame, invocando il giudizio della Consulta e impartendo le
 ulteriori statuizioni di cui in dispositivo, tra cui  la  sospensione
 della procedura.
                               P. Q. M.
    Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Sospende  il  processo  in  corso, iscritto al n. 2179/1996 rge di
 questa pretura e avente  ad  oggetto  pignoramento  presso  terzi  ad
 istanza di Manzo Alfonso contro Criscuolo Carlo e l'INPS;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt.  545 e
 615, comma 2, del codice di procedura  civile,  nella  parte  in  cui
 riservano   all'esclusiva   iniziativa   di   parte   l'eccezione  di
 impignorabilita' della quota di quinto della pensione di  invalidita'
 ordinaria  integrata al minimo, per contrasto con gli artt. 2, 3 cpv.
 e della Costituzione;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in uno
 alle prove degli adempimenti di cui appresso;
    Ordina la notificazione, a cura della cancelleria, della  presente
 ordinanza alle parti e al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Dispone  la  comunicazione della presente al sig. Presidente della
 Camera dei deputati e al sig. Presidente del Senato della Repubblica.
     Salerno, addi' 13 novembre 1997
                       Il pretore-g.e.: Stassano
 98C0144