N. 83 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 novembre 1997
N. 83 Ordinanza emessa il 13 novembre 1997 dal pretore di Salerno nel procedimento civile vertente tra Manzo Alfonso e Criscuolo Carlo ed altro Esecuzione forzata - Impignorabilita' della quota di quinto della pensione di invalidita' integrata al minimo corrisposta dall'INPS - Non rilevabilita' d'ufficio da parte del giudice, secondo il diritto vivente - Deteriore trattamento del pensionato rispetto agli enti pubblici territoriali per i quali e' prevista la rilevabilita' d'ufficio dell'impignorabilita' di somme destinate al soddisfacimento di bisogni relativi ai servizi locali indispensabili - Incidenza sul diritto di difesa e sul principio di solidarieta' sociale. (C.P.C. 1988, artt. 545 e 615, comma 2). (Cost., artt. 2, 3 c.p.v. e 24).(GU n.8 del 25-2-1998 )
IL PRETORE Il g.e. letti gli atti e sciolta la riserva osserva quanto segue: con atto di citazione ex art. 543 c.p.c. Manzo Alfonso procedeva al pignoramento di quota di pensione di cui risultava creditore presso l'INPS il debitore ingiunto Criscuolo Carlo. All'udienza del di' 10 febbraio 1997 compariva il terzo che rendeva la dichiarazione di rito, compariva altresi' il creditore che insisteva per l'assegnazione, mentre rimaneva assente, benche' ritualmente citato, il debitore; all'esito dell'udienza questo g.e. si riservava. A scioglimento della riserva le parti venivano invitate a dedurre, non tanto sulla impignorabilita' di quota di pensione, quanto sulla possibilita' del rilievo officioso dell'eccezione stessa, la procedura veniva pertanto rimessa sul ruolo per l'udienza del di' 27 ottobre, ove comparivano nuovamente il solo creditore esecutante che insisteva per l'assegnazione ed il terzo. Il terzo ha dichiarato di essere debitore del debitore esecutato per L. 1.543.910 bimestrali a titolo di pensione di invalidita' ordinaria integrata al minimo. Con legge 30 giugno 1969 nr. 153 art. 47 e successive modifiche ed integrazioni e' stato regolamentato l'istituto della integrazione al minimo, tale trattamento ha certamente natura previdenziale per essere corrisposto dall'INPS anche ai lavoratori che, nella loro vita lavorativa non abbiano maturato il minimo contributivo e che quindi sarebbero esclusi dal sistema di sicurezza sociale. La natura previdenziale dell'emolumento ne comporta l'impignorabilita', cionodimeno, tale vincolo non e' rilevabile d'ufficio, ma rimesso esclusivamente all'iniziativa del debitore (cfr. Cass., sez. civ. II, 1 marzo 1994 nr. 2019). Dubita questo pretore della legittimita' costituzionale della norma di cui al combinato disposto degli artt. 545 c.p.c. + 615 c.p.c. nella parte in cui per le pensioni integrate al minimo (ma non dissimilmente per le pensioni e gli assegni di invalidita' ordinaria e per i crediti assistenziali) non prevede, secondo il costante orientamento della suprema Corte, la rilevabilita' officiosa del vincolo di impignorabilita', ma al contrario impone al debitore di proporre opposizione ex art. 615, secondo comma, c.p.c.. La questione e' evidentemente rilevante, in quanto da essa dipende l'accoglimento, o, al contrario, la reiezione dell'istanza di assegnazione. Tale norma contrasta con il disposto degli artt. 2+3 cpv. +24 della Costituzione. Ed invero la legge nr. 153/69 costituisce uno degli interventi concreti del legislatore volti a rendere attuale il principio di solidarieta' sancito dall'art. 2 e quello di uguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3 cpv. della Costituzione. Infatti nel momento in cui lo Stato si impegna a creare le condizioni per una effettiva solidarieta' e per un'uguaglianza sostanziale dei suoi cittadini e per rendere attuale tale principio emana disposizioni di legge miranti a garantire a tutti condizioni minime di vita, la effettivita' di tale tutela deve essere garantita in tutte le possibili manifestaziom. Tra queste non ultima deve essere quella della tutela giurisdizionale, con l'investire il giudice - quale espressione, nell'esercizio della relativa funzione, dello Stato-organizzazione - di quei rilievi officiosi che la parte, presumibilmente per incolpevole ignoranza della legge o per l'impossibilita' di fare ricorso alla difesa tecnica o comunque persino per la plausibile incapacita' di comprensione dei meccanismi della tutela giudiziaria (nella specie, sotto forma di necessita', richiesta dalla Corte di cassazione, di rivolgersi ad un avvocato), non e' in grado di far valere in via di eccezione. Il legislatore ha voluto garantire, anche a quanti non avessero avuto la possibilita' di versare il monte contributivo utile, un minimo vitale che assicurasse loro se non un'esistenza dignitosa quanto meno un esistenza scevra dalle necessita' piu' impellenti. L'emolumento quindi non ha natura di retribuzione differita, bensi' di indennita' che solo parzialmente si ricollega al rapporto di lavoro laddove il monte contributivo versato dal lavoratore, in costanza di rapporto di lavoro, viene completato dalla Stato, per consentire al medesimo di godere la rendita minima di pensione di vecchiaia, cui altrimenti non avrebbe diritto. La duplice natura dell'emolumento, retributivo e solidaristico insieme, lo rende tipico rispetto alla generale previsione di cui all'art. 547 secondo comma c.p.c. e pertanto ragionevolmente sottraibile al principio della esclusiva eccepibilita' ex parte ex art. 615, secondo comma, c.p.c. della relativa impignorabilita'. D'altro canto l'ordinamento conosce un altro caso di rilevabilita' officiosa ex art. 113 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), come modificato dal d.lgs. 11 giugno 1996, n. 336 (Disposizioni correttive del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), laddove viene imposto al giudice di rilevare anche di ufficio l'impignorabilita' delle somme destinate dall'Ente pubblico territoriale al soddisfacimento dei bisogni relativi ai servizi locali indispensabili. Orbene se per evidenti ragioni di tutela della finanza pubblica il legislatore ha inteso estendere oltre l'iniziativa di parte, anche al giudice il dovere di verificare la sottoposizione a vincolo delle somme staggite, non si vede come altre tali evidenti ragioni di tutela e garanzia del principio di solidarieta', principio fondamentale e quindi certo prevalente nel nostro ordinamento rispetto a quello sancito dall'art. 97 della Costituzione, non possano condurre ad una omologazione di iniziativa tanto di parte che officiosa. Inoltre se quelle ragioni hanno condotto alla previsione del rilievo officioso, anche in presenza di enti debitori esecutati spesso muniti di cospicui uffici legali, appare irragionevole escludere lo stesso regime nei confronti di debitori "deboli" per definizione, non solo perche' ormai estromessi dal mercato del lavoro, quanto perche' un tempo cola' solo marginalmente presenti. Se "l'integrazione al minimo ha la funzione di integrare la pensione quando dal calcolo di essa in base ai contributi accreditati al lavoratore, ovvero al de cuius risulti un importo inferiore al minimo ritenuto necessario in mancanza di altri redditi di una certa consistenza, ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita" (cfr. Cass. sez. lav. 2 maggio 1996 ord. 382) ne consegue che di essa sono titolari soggetti per definizione svantaggiati, nei confronti dei quali il sistema di sicurezza sociale predisposto dal legislatore deve essere quanto mai effettivo. Ma in questo caso principio di solidarieta' e uguaglianza sostanziale, da un lato, e diritto di difesa, dall'altro, costituiscono aspetti della medesima vicenda giuridica Se per un verso al cittadino "debole" viene assicurato dallo Stato il minimo vitale e questo minimo e' dichiarato insequestrabile, impignorabile, incedibile, se non nei limiti di cui alla legge nr. 153/69, l'effettivita' di tale tutela non deve essere limitata in sede giurisdizionale ove quelle condizioni di debolezza sono di ostacolo alla possibilita' di ricorso alla difesa tecnica. Non rimane altra via, allora, che qualificare rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' della norma in esame, invocando il giudizio della Consulta e impartendo le ulteriori statuizioni di cui in dispositivo, tra cui la sospensione della procedura.
P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende il processo in corso, iscritto al n. 2179/1996 rge di questa pretura e avente ad oggetto pignoramento presso terzi ad istanza di Manzo Alfonso contro Criscuolo Carlo e l'INPS; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 545 e 615, comma 2, del codice di procedura civile, nella parte in cui riservano all'esclusiva iniziativa di parte l'eccezione di impignorabilita' della quota di quinto della pensione di invalidita' ordinaria integrata al minimo, per contrasto con gli artt. 2, 3 cpv. e della Costituzione; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in uno alle prove degli adempimenti di cui appresso; Ordina la notificazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza alle parti e al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri; Dispone la comunicazione della presente al sig. Presidente della Camera dei deputati e al sig. Presidente del Senato della Repubblica. Salerno, addi' 13 novembre 1997 Il pretore-g.e.: Stassano 98C0144