PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 19 gennaio 1998, n. 12 

  Integrazione alla circolare n. 10  del 5 dicembre 1994: "Interventi
a favore delle attivita' musicali e di danza in Italia".
(GU n.47 del 26-2-1998)
 
 Vigente al: 26-2-1998  
 

  Considerata   l'opportunita'   di  valutare,   nell'interesse   dei
beneficiari, con maggiore  anticipo le attivita' musicali  e di danza
che si  svolgono dal 1  gennaio al  31 dicembre di  ciascun esercizio
finanziario;
  La  circolare n.  10 del  5 dicembre  1994 e'  cosi' modificata,  a
partire dall'anno 1999:
  "I termini di cui all'art. 1 e all'art. 18 sono sostituiti tutti da
quello perentorio - ai sensi del decreto-legge 8 gennaio 1998, n. 3 -
del 31 ottobre dell'anno precedente lo svolgimento dell'attivita'".
  Entro  e non  oltre tale  termine dovra'  essere prodotta  anche la
documentazione prevista  dalle norme  regolamentari per  ogni singolo
settore.
  Per  i  festival  e  le  rassegne, compresi  quelli  di  danza,  la
documentazione  di cui  sopra potra'  essere inviata  fino a  novanta
giorni  prima del  loro  inizio,  restando fermo  per  la domanda  il
termine del 31 ottobre.
  Eventuali      irregolarita',      ritenute     non      essenziali
dall'Amministrazione,  potranno  essere  sanate su  iniziativa  degli
utenti entro il 30 novembre.
  Per i  teatri di tradizione  e per l'attivita' lirica  ordinaria il
termine  del  31  ottobre  e'   spostato  al  28  febbraio  dell'anno
successivo, limitatamente  alla documentazione di  assunzione diretta
di responsabilita' e di parziale copertura finanziaria da parte degli
organizzatori.
                                             Il Ministro
                                      delegato per lo spettacolo
                                              Veltroni