MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 14 febbraio 1998 

  Trasporto di armi comuni da  sparo. Ai questori della Repubblica e,
per conoscenza:
(GU n.48 del 27-2-1998)

                                  Ai prefetti della Repubblica
                                   Al  commissario del Governo per la
                                  provincia di Bolzano
                                   Al commissario del Governo per  la
                                  provincia di Trento
                                   Al    presidente    della   giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                   Al commissario del  Governo  nella
                                  regione siciliana
                                   Al   rappresentante   del  Governo
                                  nella regione sarda
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                   Ai  commissari  del  Governo nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                    Al        presidente        della
                                  commissione     di    coordinamento
                                  nella  Valle d'Aosta
                                   Al comando generale dell'Arma  dei
                                  carabinieri
                                   Al  comando generale della Guardia
                                  di finanza
  Sono pervenuti  a questo Ministero  quesiti in merito  al trasporto
delle armi comuni  da sparo. E' stato chiesto, in  particolare, se al
titolare  della licenza  di  porto  di fucile  per  tiro  a volo  sia
consentito  trasportare  armi  comuni  da  sparo  diverse  da  quelle
utilizzate per detta attivita' sportiva.
  Premesso   che  il   trasporto   di  un'arma   ne  concretizza   il
trasferimento da  un luogo  ad un  altro "come  oggetto inerte  e non
suscettibile d'uso",  in assenza  quindi della  pronta disponibilita'
che caratterizza il  porto, al fine di definire  un indirizzo univoco
su di  un argomento che  riveste interesse generale, si  forniscono i
seguenti chiarimenti.
  a) I  titolari di licenza  di porto d'armi  di cui all'art.  42 del
testo unico  delle leggi di  pubblica sicurezza (porto di  arma corta
per difesa personale, porto di  bastone animato e porto d'armi lunghe
da fuoco, ivi comprese quelle a canna rigata) possono:
  portare il tipo o i tipi d'armi indicati nell'autorizzazione;
    trasportare e acquistare tutte le armi comuni da sparo.
  Si rammenta  che i titolari  di porto  di pistola o  rivoltella per
difesa personale sono legittimati  al porto anche contemporaneo delle
armi  corte detenute  in forza  della sola  denuncia, sino  al numero
massimo (tre)  previsto dal sesto  comma dell'art. 10 della  legge n.
110/1975, cosi' come  modificato dall'art. 4 della  legge 21 febbraio
1990, n. 36.
  b) I titolari di licenza di  porto d'armi lunghe da fuoco con canna
ad anima liscia di cui alla legge n. 323/1969 (tiro a volo) possono:
    portare il tipo d'arma oggetto dell'autorizzazione;
    trasportare e acquistare tutte le armi comuni da sparo.
  c) I titolari di licenza di  trasporto delle armi di cui all'art. 3
della legge  25 marzo  1986, n.  85 (armi  per uso  sportivo) possono
trasportare  esclusivamente   le  armi   da  sparo  lunghe   e  corte
classificate  sportive ed  inserite nell'apposito  elenco annesso  al
catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
  d) I titolari della carta di  riconoscimento di cui all'art. 76 del
regolamento  di esecuzione  al testo  unico delle  leggi di  pubblica
sicurezza (c.d.  carta verde) possono, percorrendo  l'itinerario piu'
breve, trasportare dal  luogo di detenzione alla  sezione (o sezioni)
del tiro a segno nazionale cui  sono iscritti tutte le armi comuni da
sparo utilizzabili nella o nelle sezioni di appartenenza.
  e) I  titolari della licenza  di collezione  di cui al  terzo comma
dell'art.  32  del testo  unico  delle  leggi di  pubblica  sicurezza
possono trasportare, acquistare  e vendere le armi di  cui all'art. 1
del decreto ministeriale  14 aprile 1982 (antiche,  artistiche o rare
d'importanza storica).
  f) I titolari di N.O. all'acquisto ex art. 35 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza possono trasportare dall'armeria al luogo
di detenzione l'arma  o le armi comuni oggetto del  N.O., o, nel caso
di  cessione tra  privati,  trasportare le  stesse  tra i  rispettivi
luoghi di  detenzione. Di  cio' i  signori questori  faranno apposita
menzione nel N.O. che consegneranno  al richiedente in duplice copia,
una  delle  quali  destinata  ad  accompagnare  le  armi  durante  il
trasporto.
  g) I titolari  di Carta europea d'arma da fuoco  residenti in altro
Stato della CE possono:
  1)  qualora interessati  all'esercizio dell'attivita'  venatoria in
Italia ed autorizzati al medesimo esercizio nel paese di provenienza:
  introdurre ("trasferire"),  trasportare sul territorio  nazionale e
riesportare ("ritrasferire") entro  un anno le armi  lunghe da fuoco,
iscritte nella Carta,  considerate mezzi di caccia  a mente dell'art.
13 della legge n. 157/1992, nel numero massimo consentito (tre armi e
mille cartucce per dette);
  portare, nei periodi e nei luoghi  in cui la caccia e' permessa sul
territorio  nazionale,  le  armi  suddette -  osservato  il  disposto
dell'art.  12/8 della  legge  n. 157/1992  (polizza assicurativa  per
responsabilita'  civile verso  terzi) e  12/12 (tesserino  rilasciato
dalla Regione prescelta per l'esercizio dell'attivita' venatoria) - e
gli strumenti di  cui al sesto comma dell'art. 16  della legge citata
(utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie);
  2) qualora interessati all'esercizio di attivita' sportiva:
  trasferire,  trasportare sul  territorio  nazionale e  ritrasferire
entro un anno le armi da  sparo lunghe e corte, iscritte nella Carta,
classificate  sportive ed  inserite nell'apposito  elenco annesso  al
Catalogo nazionale  delle armi  comuni da  sparo, nel  numero massimo
consentito  (tre  armi e  mille  cartucce  per dette),  osservato  il
disposto  dell'art.   4  del  decreto  ministeriale   5  giugno  1978
(dichiarazione rilasciata  dall'Unione italiana tiro a  segno o della
federazione italiana  tiro a volo in  merito alle gare, alle  armi ed
alle  munizioni  prescritte),  cosi'   come  modificato  dal  decreto
ministeriale n. 635/1996, art. 6, punto 1, lettera b);
  portare le armi  suddette esclusivamente nell'ambito dell'attivita'
sportiva, osservato il disposto  dell'art. 4 del decreto ministeriale
5 giugno 1978 e citata modificazione;
  3) qualora interessati  al porto o al trasporto  per motivi diversi
da quelli sopra indicati:
  trasferire,  trasportare nel  territorio  nazionale e  ritrasferire
entro  un anno  le armi  comuni da  fuoco lunghe  e corte  nel numero
massimo  consentito (sei  armi, duecento  cartucce a  palla per  armi
corte e  millecinquecento cartucce da caccia),  osservato il disposto
di  cui  all'art.  5  del  decreto-legge 30  dicembre  1992,  n.  527
(concessione  dell'accordo   preventivo  da  parte  del   questore  e
trascrizione sulla Carta degli estremi dell'autorizzazione emessa dal
capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza);
  portare  le armi  consentite,  ottenuta  l'autorizzazione del  capo
della polizia  di cui  sopra, in esito  alle indicazioni  fornite dal
richiedente ai sensi del decreto ministeriale 30 ottobre 1996, n. 635
(contenuto della domanda e requisiti).
  h)  I titolari  dell'autorizzazione all'importazione  temporanea di
armi   comuni  da   sparo  e   relative  munizioni   per  l'esercizio
dell'attivita'   venatoria  o   sportiva,   ai   sensi  del   decreto
ministeriale 5 giugno 1978, possono:
  importare,  trasportare e  riesportare  entro  novanta giorni  armi
lunghe da  fuoco, considerate  mezzi di caccia  a mente  dell'art. 13
della legge  n. 157/1992, nel  numero massimo consentito (due  armi e
duecento cartucce  per dette) dal  confine al  luogo o ai  luoghi ove
intendono svolgere l'attivita' venatoria;
  importare, trasportare  e riesportare entro novanta  giorni armi da
sparo lunghe e corte  classificate sportive ed inserite nell'apposito
elenco annesso al  Catalogo nazionale delle armi comuni  da sparo nel
numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette);
  portare  l'arma  o  le  armi  suddette  esclusivamente  nell'ambito
dell'attivita' sportiva o  nei periodi e nei luoghi in  cui la caccia
e' permessa sul territorio nazionale.
  Al  di fuori  dei  casi  anzi elencati,  il  trasporto deve  essere
effettuato  previo avviso  al  questore, a  mente  del secondo  comma
dell'art.  34 del  testo  unico delle  leggi  di pubblica  sicurezza,
osservate le modalita'  di cui all'art. 18 della legge  n. 110/1975 e
le condizioni  eventualmente imposte  ex art.  53 del  regolamento al
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
  Qualunque  sia  il titolo  abilitativo  il  numero di  armi  comuni
trasportabili per singola movimentazione  non puo' essere superiore a
6 (sei).
  La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
  Si resta in attesa di cortese assicurazione.
                                        Il capo della Polizia: Masone