Trasporto di armi comuni da sparo. Ai questori della Repubblica e, per conoscenza:(GU n.48 del 27-2-1998)
Ai prefetti della Repubblica Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano Al commissario del Governo per la provincia di Trento Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta Al commissario del Governo nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta Al comando generale dell'Arma dei carabinieri Al comando generale della Guardia di finanza Sono pervenuti a questo Ministero quesiti in merito al trasporto delle armi comuni da sparo. E' stato chiesto, in particolare, se al titolare della licenza di porto di fucile per tiro a volo sia consentito trasportare armi comuni da sparo diverse da quelle utilizzate per detta attivita' sportiva. Premesso che il trasporto di un'arma ne concretizza il trasferimento da un luogo ad un altro "come oggetto inerte e non suscettibile d'uso", in assenza quindi della pronta disponibilita' che caratterizza il porto, al fine di definire un indirizzo univoco su di un argomento che riveste interesse generale, si forniscono i seguenti chiarimenti. a) I titolari di licenza di porto d'armi di cui all'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (porto di arma corta per difesa personale, porto di bastone animato e porto d'armi lunghe da fuoco, ivi comprese quelle a canna rigata) possono: portare il tipo o i tipi d'armi indicati nell'autorizzazione; trasportare e acquistare tutte le armi comuni da sparo. Si rammenta che i titolari di porto di pistola o rivoltella per difesa personale sono legittimati al porto anche contemporaneo delle armi corte detenute in forza della sola denuncia, sino al numero massimo (tre) previsto dal sesto comma dell'art. 10 della legge n. 110/1975, cosi' come modificato dall'art. 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36. b) I titolari di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco con canna ad anima liscia di cui alla legge n. 323/1969 (tiro a volo) possono: portare il tipo d'arma oggetto dell'autorizzazione; trasportare e acquistare tutte le armi comuni da sparo. c) I titolari di licenza di trasporto delle armi di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1986, n. 85 (armi per uso sportivo) possono trasportare esclusivamente le armi da sparo lunghe e corte classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al catalogo nazionale delle armi comuni da sparo. d) I titolari della carta di riconoscimento di cui all'art. 76 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (c.d. carta verde) possono, percorrendo l'itinerario piu' breve, trasportare dal luogo di detenzione alla sezione (o sezioni) del tiro a segno nazionale cui sono iscritti tutte le armi comuni da sparo utilizzabili nella o nelle sezioni di appartenenza. e) I titolari della licenza di collezione di cui al terzo comma dell'art. 32 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza possono trasportare, acquistare e vendere le armi di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 14 aprile 1982 (antiche, artistiche o rare d'importanza storica). f) I titolari di N.O. all'acquisto ex art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza possono trasportare dall'armeria al luogo di detenzione l'arma o le armi comuni oggetto del N.O., o, nel caso di cessione tra privati, trasportare le stesse tra i rispettivi luoghi di detenzione. Di cio' i signori questori faranno apposita menzione nel N.O. che consegneranno al richiedente in duplice copia, una delle quali destinata ad accompagnare le armi durante il trasporto. g) I titolari di Carta europea d'arma da fuoco residenti in altro Stato della CE possono: 1) qualora interessati all'esercizio dell'attivita' venatoria in Italia ed autorizzati al medesimo esercizio nel paese di provenienza: introdurre ("trasferire"), trasportare sul territorio nazionale e riesportare ("ritrasferire") entro un anno le armi lunghe da fuoco, iscritte nella Carta, considerate mezzi di caccia a mente dell'art. 13 della legge n. 157/1992, nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette); portare, nei periodi e nei luoghi in cui la caccia e' permessa sul territorio nazionale, le armi suddette - osservato il disposto dell'art. 12/8 della legge n. 157/1992 (polizza assicurativa per responsabilita' civile verso terzi) e 12/12 (tesserino rilasciato dalla Regione prescelta per l'esercizio dell'attivita' venatoria) - e gli strumenti di cui al sesto comma dell'art. 16 della legge citata (utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie); 2) qualora interessati all'esercizio di attivita' sportiva: trasferire, trasportare sul territorio nazionale e ritrasferire entro un anno le armi da sparo lunghe e corte, iscritte nella Carta, classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette), osservato il disposto dell'art. 4 del decreto ministeriale 5 giugno 1978 (dichiarazione rilasciata dall'Unione italiana tiro a segno o della federazione italiana tiro a volo in merito alle gare, alle armi ed alle munizioni prescritte), cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 635/1996, art. 6, punto 1, lettera b); portare le armi suddette esclusivamente nell'ambito dell'attivita' sportiva, osservato il disposto dell'art. 4 del decreto ministeriale 5 giugno 1978 e citata modificazione; 3) qualora interessati al porto o al trasporto per motivi diversi da quelli sopra indicati: trasferire, trasportare nel territorio nazionale e ritrasferire entro un anno le armi comuni da fuoco lunghe e corte nel numero massimo consentito (sei armi, duecento cartucce a palla per armi corte e millecinquecento cartucce da caccia), osservato il disposto di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 527 (concessione dell'accordo preventivo da parte del questore e trascrizione sulla Carta degli estremi dell'autorizzazione emessa dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza); portare le armi consentite, ottenuta l'autorizzazione del capo della polizia di cui sopra, in esito alle indicazioni fornite dal richiedente ai sensi del decreto ministeriale 30 ottobre 1996, n. 635 (contenuto della domanda e requisiti). h) I titolari dell'autorizzazione all'importazione temporanea di armi comuni da sparo e relative munizioni per l'esercizio dell'attivita' venatoria o sportiva, ai sensi del decreto ministeriale 5 giugno 1978, possono: importare, trasportare e riesportare entro novanta giorni armi lunghe da fuoco, considerate mezzi di caccia a mente dell'art. 13 della legge n. 157/1992, nel numero massimo consentito (due armi e duecento cartucce per dette) dal confine al luogo o ai luoghi ove intendono svolgere l'attivita' venatoria; importare, trasportare e riesportare entro novanta giorni armi da sparo lunghe e corte classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette); portare l'arma o le armi suddette esclusivamente nell'ambito dell'attivita' sportiva o nei periodi e nei luoghi in cui la caccia e' permessa sul territorio nazionale. Al di fuori dei casi anzi elencati, il trasporto deve essere effettuato previo avviso al questore, a mente del secondo comma dell'art. 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, osservate le modalita' di cui all'art. 18 della legge n. 110/1975 e le condizioni eventualmente imposte ex art. 53 del regolamento al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Qualunque sia il titolo abilitativo il numero di armi comuni trasportabili per singola movimentazione non puo' essere superiore a 6 (sei). La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Si resta in attesa di cortese assicurazione. Il capo della Polizia: Masone