MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 23 febbraio 1998, n. 9070 

  Legge n. 488/1992.  Circolare n. 38522 del 15  dicembre 1995, punto
7.3 e circolare n. 234363 del 20 novembre 1997, punto 7.3. Criteri di
applicazione.
(GU n.51 del 3-3-1998)
 
 Vigente al: 3-3-1998  
 

                                  Alle imprese interessate
                                  Alle banche concessionarie
                                  Agli istituti collaboratori
                                  All'A.B.I.
                                  All'ASS.I.LEA
                                  All'ASS.I.RE.ME
                                  Alla Confindustria
                                  Alla Confapi
                                  Alla Confcommercio
                                  Alla Confesercenti
                                  Al  Comitato di coordinamento delle
                                  confederazioni artigiane
  Il punto  7.3 della circolare n.  38522 del 15 dicembre  1995 ed il
punto 7.3  della circolare n.  234363 del 20 novembre  1997 prevedono
che eventuali quote di agevolazioni  concesse ai sensi della legge n.
488/1992, erogate  ma non  dovute alle imprese  beneficiarie, possono
essere detratte dalle quote residue da erogare.
  Allo scopo di consentire  una puntuale applicazione della normativa
si  ritiene   opportuno  fornire,  con  la   presente  circolare,  le
precisazioni che seguono.
  Cosi' come previsto dall'art. 8,  comma 5, del decreto ministeriale
n. 527/1995, la procedura di compensazione e' offerta alle imprese in
alternativa alla possibilita' della restituzione diretta delle somme.
Perche' detta  compensazione abbia  luogo e' pertanto  necessario che
l'impresa ne  faccia esplicita  richiesta alla  banca concessionaria,
ovvero che l'impresa medesima  non abbia provveduto alla restituzione
all'atto  della prima  erogazione  utile successiva.  In tale  ultima
circostanza  la  banca  concessionaria   provvedera'  ad  erogare  le
eventuali  quote   residue  al  netto  delle   somme  da  restituire,
maggiorate dei  relativi interessi indicati dalla  normativa vigente.
In caso  di compensazione  detti interessi dovranno  essere computati
dal  momento  dell'erogazione  all'impresa delle  somme  non  dovute,
comprensive delle  eventuali relative  maggiorazioni, fino  alla data
della valuta della prima erogazione utile successiva. Nei casi in cui
siano intervenute le anzidette compensazioni, in sede di compilazione
della relazione finale le  banche concessionarie, in riferimento alle
somme erogate alle imprese, provvederanno ad indicare nell'ordine gli
importi: della nuova rata  rideterminata per effetto della variazione
degli  investimenti; della  rata  effettivamente erogata  all'impresa
senza tener  conto di maggiorazioni  e/o di interessi  (questi ultimi
saranno  oggetto di  separata  rendicontazione,  cosi' come  previsto
dalle  convenzioni   che  regolamentano   i  rapporti   delle  banche
concessionarie con questo Ministero); delle maggiorazioni corrisposte
sulle rate effettivamente erogate.
             Il direttore generale per il coordinamento
                    degli incentivi alle imprese
                               Sappino