Legge n. 488/1992. Circolare n. 38522 del 15 dicembre 1995, punto 7.3 e circolare n. 234363 del 20 novembre 1997, punto 7.3. Criteri di applicazione.(GU n.51 del 3-3-1998)
Vigente al: 3-3-1998
Alle imprese interessate Alle banche concessionarie Agli istituti collaboratori All'A.B.I. All'ASS.I.LEA All'ASS.I.RE.ME Alla Confindustria Alla Confapi Alla Confcommercio Alla Confesercenti Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane Il punto 7.3 della circolare n. 38522 del 15 dicembre 1995 ed il punto 7.3 della circolare n. 234363 del 20 novembre 1997 prevedono che eventuali quote di agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 488/1992, erogate ma non dovute alle imprese beneficiarie, possono essere detratte dalle quote residue da erogare. Allo scopo di consentire una puntuale applicazione della normativa si ritiene opportuno fornire, con la presente circolare, le precisazioni che seguono. Cosi' come previsto dall'art. 8, comma 5, del decreto ministeriale n. 527/1995, la procedura di compensazione e' offerta alle imprese in alternativa alla possibilita' della restituzione diretta delle somme. Perche' detta compensazione abbia luogo e' pertanto necessario che l'impresa ne faccia esplicita richiesta alla banca concessionaria, ovvero che l'impresa medesima non abbia provveduto alla restituzione all'atto della prima erogazione utile successiva. In tale ultima circostanza la banca concessionaria provvedera' ad erogare le eventuali quote residue al netto delle somme da restituire, maggiorate dei relativi interessi indicati dalla normativa vigente. In caso di compensazione detti interessi dovranno essere computati dal momento dell'erogazione all'impresa delle somme non dovute, comprensive delle eventuali relative maggiorazioni, fino alla data della valuta della prima erogazione utile successiva. Nei casi in cui siano intervenute le anzidette compensazioni, in sede di compilazione della relazione finale le banche concessionarie, in riferimento alle somme erogate alle imprese, provvederanno ad indicare nell'ordine gli importi: della nuova rata rideterminata per effetto della variazione degli investimenti; della rata effettivamente erogata all'impresa senza tener conto di maggiorazioni e/o di interessi (questi ultimi saranno oggetto di separata rendicontazione, cosi' come previsto dalle convenzioni che regolamentano i rapporti delle banche concessionarie con questo Ministero); delle maggiorazioni corrisposte sulle rate effettivamente erogate. Il direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese Sappino