N. 97 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 gennaio 1998
N. 97 Ordinanza emessa il 5 gennaio 1998 dal pretore di Verona nel procedimento civile vertente tra Nottegar Flavio ed altri e le Ferrovie dello Stato S.p.a. Previdenza e assistenza sociale - Indennita' di buonuscita dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato - Previsione dell'attribuzione della stessa, in caso di decesso del dipendente in attivita' di servizio, al coniuge e ai discendenti nonche' ai fratelli e sorelle permanentemente inabili a proficuo lavoro ovvero di eta' inferiore a 21 anni, conviventi e a carico - Mancata previsione dell'erogazione ai fratelli e sorelle senza limitazione alcuna - Deteriore trattamento dei ferrovieri rispetto ai dipendenti statali. (Legge 14 dicembre 1973, n. 829, art. 16, sesto comma). (Cost., art. 3).(GU n.9 del 4-3-1998 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva che precede, osserva: In fatto Con ricorso depositato in data 23 agosto 1996 e ritualmente notificato, il sig. Nottegar Flavio, in proprio quale coerede e quale procuratore dei coeredi Nottegar Pietro, Nottegar Lina, Nottegar Teresa, Nottegar Luigi, Nottegar Beatrice, Bottazzini Rosa Maria, Battazzini Giuseppe Angelo, Bottazzini Maria Cristina, Bottazzini Sabina, Bottazzini Luciana, Nottegar Miriam, nonche' i sig.ri Morandini Tarcisio, Morandini Maria Rosa, Morandini Rita, Morandini Angelo Zeno, Morandini Damiano e Bottazzini Elisa convenivano innanzi a questo pretore, in funzione di giudice del lavoro, l'O.P.A.F.S. e la Ferrovie dello Stato S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, perche' fossero condannati in via solidale o alternativa a corrispondere loro la quota di competenza nella propria qualita' di erede, anche in rappresentazione, del defunto sig. Nottegar Giulio dell'indennita' di buonuscita ai superstiti o del T.F.R., nella misura complessiva di L. 39.125.929 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con rifusione delle spese di lite e sentenza provvisoriamente esecutiva. Nel ricorso evidenziavano i ricorrenti che il sig. Giulio Nottegar era deceduto il 14 novembre 1986 lasciando eredi legittimi i fratelli Lina, Pietro, Teresa, Giuliana, Beatrice, Flavio nonche' i nipoti figli della sorella Amelia premorta Bottazzini Rosa Maria, Giuseppe Angelo, Maria Cristina, Sabina Luciana ed Lisa, nonche' i figli del fratello Alessandro premorto, Nottegar Chiara, Francesca e Miriam; che la sig.ra Giuliana Nottegar era deceduta in data 8 settembre 1995 lasciando eredi il marito Morandini Tarcisio nonche' i figli Morandini Maria Rosa, Rita, Angelo e Damiano; che il sig. Giulio Nottegar aveva prestato la propria attivita' lavorativa alle dipendenze dell'allora Ente Ferrovie dello Stato dal 20 dicembre 1962 alla data del decesso in qualita' di operaio qualificato, categoria 4, classe 8; che all'atto del decesso il sig. Giulio Nottegar percepiva uno stipendio mensile di L. 858.636, un'indennita' integrativa speciale di L. 704.531, il valore di scatto di anzianita' utile ex legge n. 42/1979 di L. 11.669 nonche' la tredicesima mensilita'; che con lettera a.r. in data 22 ottobre 1991 gli eredi del sig. Giulio Nottegar avevano richiesto alle parti convenute il pagamento dell'indennita' di buonuscita di cui all'art. 16, comma 6, legge 14 dicembre 1973 n. 829 nella misura complessiva di L. 39.125.929; che l'O.P.A.F.S. aveva risposto con lettera in data 9 gennaio 1992 in termini negativi; che tutti i ricorrenti erano economicamente autosufficienti. Nell'atto introduttivo del giudizio i ricorrenti sollevavano questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 6, legge 14 dicembre 1973 n. 829 per violazione dell'art. 3 della Costituzione nella parte in cui escludeva il diritto all'erogazione dell'indennita' di buonuscita ai fratelli e le sorelle laddove non permanentemente inabili a proficuo lavoro, ovvero di eta' superiore a 21 anni, non conviventi e non a carico. Si costituiva ritualmente la Ferrovie dello Stato S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, che contestava la fondatezza della pretesa azionata dai ricorrenti richiamando il disposto della norma impugnata e ribadendone la conformita' al dettato costituzionale. All'udienza del 19 giugno 1997 era discussa la questione di legittimita' costituzionale sollevata da parte ricorrente. In diritto Ritiene questo pretore che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 6, legge 14 dicembre 1973 n. 829 nela parte in cui non include fra i soggetti aventi diritto all'erogazione dell'indennita' di buonuscita i fratelli e le sorelle, salvo che permanentemente inabili a proficuo lavoro, ovvero di eta' inferiore a 21 anni, conviventi ed a carico, per violazione dell'art. 3 della Costituzione sia rilevante ai fini della decisione della presente causa atteso che solo in ipotesi di fondatezza dell'eccezione sollevata i ricorrenti potrebbero vedere accolta la pretesa azionata in giudizio. Ritiene, altresi', questo pretore che la questione sia non manifestamente infondata atteso che non puo' dubitarsi dell'identita' di natura fra l'indennita' di buonuscita di cui fruiva il dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato e l'indennita' di buonuscita erogata al dipendente statale. Quest'ultima, come noto, viene erogata ai superstiti senza limitazione alcuna, con la conseguenza che si evidenzia una disparita' di trattamento (gia' rilevata da questa Corte in relazione a fattispecie analoghe Corte costituzionale nn. 821/1988 e 471/1989) fra le stesse categorie di superstiti di dipendenti statali e di dipendenti delle Ferrovie dello Stato, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione.
P. Q. M. Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata da parte ricorrente; Ordina a cura della cancelleria la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il controllo della legittimita' dell'art. 16, comma 6, legge 14 dicembre 1973 n. 829, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parti in cui esclude il diritto all'erogazione dell'indennita' di buonuscita ai fratelli e le sorelle laddove non permanentemente inabili a proficuo lavoro, ovvero di eta' superiore a 21 anni, non conviventi e non a carico; Sospende il giudizio in corso; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti in causa e per la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Verona, addi' 5 gennaio 1998 Il pretore: (firma illeggibile) 98C0160