N. 19 SENTENZA 12 - 18 febbraio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Reati in genere - Abusivismo edilizio - Ammissione alla  definizione
 in via amministrativa con conseguente dichiarazione di estinzione del
 reato di coloro i quali abbiano regolarizzato la violazione prima che
 l'autorita'  di  vigilanza  abbia  impartito la prescrizione - Omessa
 previsione  -  Impregiudicata   la   discrezionalita'   dell'autorita
 giudiziaria  di  adottare  le  soluzioni  piu'  idonee  ad  investire
 l'organo di vigilanza - Non fondatezza.
 
 (D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 24, primo comma).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.9 del 4-3-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,   prof.
 Cesare MIRABELLI,  prof. Fernando SANTOSUOSSO,   avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare  RUPERTO,    dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio  ONIDA,    prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,   prof. Piero Alberto
 CAPOTOSTI,  prof.  Annibale  MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 1, del
 d.lgs. 19  dicembre  1994,  n.  758  (Modificazioni  alla  disciplina
 sanzionatoria  in  materia  di  lavoro),  promossi con n. 3 ordinanze
 emesse il 26 marzo, il 10 ed il 30 aprile 1997  dal  giudice  per  le
 indagini  preliminari  presso  la  pretura di Ferrara rispettivamente
 iscritte ai nn.  341,  474  e  475  del  registro  ordinanze  1997  e
 pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica nn. 25 e 30,
 prima serie speciale, dell'anno 1997;
   Visti  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del 26  novembre  1997  il  giudice
 relatore Guido Neppi Modona.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -    Con  ordinanza del 26 marzo 1997 (r.o. n. 341 del 1997) il
 giudice per le indagini preliminari della  pretura  circondariale  di
 Ferrara,  su  richiesta  del  pubblico ministero, che procedeva per i
 reati previsti dall'art. 244, primo comma, lettera  a),  del  decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  n.  547 del 1955 e dall'art. 590,
 terzo  comma,  del  codice  penale,   ha   sollevato   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  24,  comma  1, del d.lgs. 19
 dicembre 1994, n. 758, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
   Il rimettente premette che la persona sottoposta ad indagini  aveva
 gia' regolarizzato le violazioni costituenti la contravvenzione prima
 che  l'organo di vigilanza impartisse la prescrizione di cui all'art.
 20 del decreto legislativo n. 758 del 1994, che  non  era  stata  mai
 impartita  proprio  in  ragione  della accertata regolarizzazione. La
 spontanea  ed  autonoma  eliminazione  dell'illecito  ad  opera   del
 contravventore  aveva  reso  cosi' impossibile attivare il meccanismo
 procedurale della eliminazione della violazione in ottemperanza  alle
 prescrizioni   dell'autorita'   di   vigilanza   e  della  successiva
 ammissione,  ad  opera  della  stessa  autorita'  amministrativa,  al
 pagamento  di  una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda, cui
 sarebbe conseguita l'estinzione del reato - ex art. 24, comma  1,  in
 relazione  all'art.  21,  comma 2, del decreto legislativo n. 758 del
 1994.
   L'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo, non  prevedendo
 che  possano  essere  ammessi alla definizione in via amministrativa,
 con conseguente  estinzione  del  reato,  anche  coloro  che  abbiano
 regolarizzato  la  violazione indipendentemente dal previo intervento
 dell'organo di vigilanza, determinerebbe dunque, secondo il giudice a
 quo, l'irragionevole conseguenza che sarebbe soggetto  alla  sanzione
 penale,  e  comunque al procedimento penale, chi abbia spontaneamente
 regolarizzato la  violazione,  mentre  colui  il  quale  agisca  dopo
 l'ingiunzione  dell'autorita' sarebbe nella condizione di beneficiare
 della procedura di definizione in via amministrativa, con conseguente
 estinzione del reato.
   Ad avviso del rimettente, alla disparita'  di  trattamento  neppure
 potrebbe  ovviarsi argomentando in via di "interpretazione analogica"
 che, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo  n.  758
 del  1994, al contravventore sarebbe comunque offerta la possibilita'
 di avanzare istanza di oblazione ex  art. 162-bis cod. pen.:  difatti
 tale  forma  di oblazione non e' assimilabile al meccanismo delineato
 dagli artt. 20 e seguenti  del  decreto,  per  via  delle  condizioni
 soggettive   richieste  all'istante  per  l'ammissione  all'oblazione
 discrezionale (esclusione nei casi previsti dagli artt. 99, 104 e 105
 cod. pen.), e sarebbe comunque maggiormente  onerosa,  se  non  altro
 perche' comporta che il contravventore sopporti le spese del processo
 e della difesa.
   2. - Con ordinanza del 10 aprile 1997 (r.o. numero 474 del 1997) il
 medesimo  giudice  ha  sollevato identica questione, su richiesta del
 pubblico ministero che  procedeva  per  la  contravvenzione  prevista
 dall'art.  41  del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del
 1955, oltre che per il reato previsto dall'art. 590, terzo comma, del
 codice penale.
   3. - Con ordinanza del 30 aprile 1997 (r.o. numero 475 del 1997) il
 medesimo  giudice  ha  nuovamente  sollevato, ancora su richiesta del
 pubblico ministero, che procedeva per i reati di cui agli artt.   115
 del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e 590,
 terzo comma, del codice penale, ulteriore questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n.  758
 del 1994, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
   Ad avviso del rimettente la disciplina censurata e' infatti carente
 anche  in  relazione  all'ipotesi  in cui l'organo di vigilanza abbia
 omesso, colposamente o dolosamente,  di  impartire  la  prescrizione;
 cio'  potendosi  verificare  sia  quando non risulti impartita alcuna
 prescrizione, sia nel caso, che era quello ricorrente nel giudizio  a
 quo,  in  cui  l'organo  di  vigilanza  abbia attivato "un meccanismo
 rivolto alla regolarizzazione della contravvenzione senza incanalarlo
 formalmente nella procedura prevista dagli artt. 20 e ss. del decreto
 legislativo n. 758/1994".
   Anche in tale ipotesi,  secondo  il  giudice  a  quo  dalla  lacuna
 legislativa   scaturirebbe   l'irragionevole  conseguenza  che  dalla
 violazione dell'obbligo di impartire la prescrizione ex  artt.  20  e
 segg.   del   decreto  legislativo  n.  758  del  1994,  addebitabile
 all'autorita' di vigilanza, discenderebbe per  il  contravventore  la
 impossibilita'  di  accedere al meccanismo che consente la estinzione
 del reato ex art. 24, comma 1, del medesimo decreto.
   4. - Si e' costituito nei vari giudizi il Presidente del  Consiglio
 dei  Ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
 Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.
   A parere dell'Avvocatura il procedimento previsto dagli artt. 20  e
 segg. del decreto legislativo n. 758 del 1994 consta di due fasi:  la
 prescrizione    dell'attivita'    necessaria    ad    eliminare    la
 contravvenzione   e   l'accertamento    dell'adempimento;    entrambe
 costituenti  esercizio  di  attivita'  amministrativa. Di conseguenza
 l'eventuale spontanea  regolarizzazione  dell'illecito  non  potrebbe
 comportare  mai  automaticamente l'estinzione del reato, per la quale
 sarebbe  invece  comunque   necessaria   l'attivita'   di   controllo
 sull'esatta  esecuzione  delle  prescrizioni, di competenza esclusiva
 dell'autorita' amministrativa,  alla  quale  e'  anche  riservata  la
 potesta'   di   ammettere  il  contravventore  al  pagamento  per  la
 definizione in sede amministrativa.
   La  pronuncia  di  incostituzionalita'  richiesta  dal   rimettente
 comporterebbe dunque, secondo l'Avvocatura, l'attribuzione al giudice
 penale  del compito di indicare, in via astratta, le opere necessarie
 ad eliminare la contravvenzione ovvero di verificare  la  conformita'
 delle   stesse  con  quelle  eseguite,  investendolo  di  "un  potere
 discrezionale di tipo amministrativo".
                         Considerato in diritto
   1. -   Con tre ordinanze di  analogo  tenore,  il  giudice  per  le
 indagini  preliminari  della  Pretura  circondariale  di  Ferrara  ha
 sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  24,
 comma  1,  del d.lgs.   19 dicembre 1994, n. 758, "nella parte in cui
 non prevede che  possano  essere  ammessi  alla  definizione  in  via
 amministrativa  con conseguente dichiarazione di estinzione del reato
 coloro   i  quali  abbiano  regolarizzato  la  violazione  prima  che
 l'autorita' di vigilanza abbia impartito la prescrizione", o "abbiano
 regolarizzato la violazione nonostante l'organo  di  vigilanza  abbia
 omesso  di  impartire la prescrizione, ovvero l'abbia impartita senza
 osservare le forme legislativamente richieste".
   Poiche' le ordinanze hanno ad oggetto  la  medesima  norma,  i  tre
 giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica pronuncia.
   Ad  avviso  del  giudice  rimettente,  in entrambe le situazioni la
 norma censurata violerebbe l'art. 3 della Costituzione: sia nel primo
 che  nel  secondo  caso  risulterebbe   privo   di   ogni   razionale
 giustificazione riservare al contravventore, che abbia spontaneamente
 e  autonomamente  regolarizzato  la  violazione prima che l'organo di
 vigilanza abbia impartito la prescrizione  di  cui  all'art.  20  del
 decreto  legislativo  n.  758 del 1994, ovvero quando tale organo sia
 intervenuto, ma abbia omesso di impartire le prescrizioni o le  abbia
 impartite   senza  osservare  le  forme  stabilite  dalla  legge,  un
 trattamento deteriore rispetto alla posizione di  chi  ha  tenuto  il
 medesimo   comportamento   a   seguito   dell'apposita   prescrizione
 dell'organo di vigilanza. Gli effetti favorevoli della  dichiarazione
 di estinzione del reato opererebbero, infatti, solo nei confronti del
 contravventore che ha regolarizzato la violazione dopo avere ricevuto
 la   formale   prescrizione   dell'organo  di  vigilanza,  e  non  si
 estenderebbero a chi, avendo colto "autonomamente il disvalore  della
 propria  condotta,  volontariamente  determina  la  cessazione  della
 situazione  illecita",   senza   esservi   indotto   dall'ingiunzione
 dell'organo di vigilanza.
   2.  -  Ove  nelle  situazioni  esposte dal giudice rimettente fosse
 effettivamente preclusa la possibilita' di definizione amministrativa
 dell'illecito, si determinerebbe indubbiamente  una  irragionevole  e
 deteriore  disparita' di trattamento nei confronti del contravventore
 che abbia spontaneamente  regolarizzato  la  violazione  in  tema  di
 igiene  e  sicurezza  del lavoro prima dell'intervento dell'organo di
 vigilanza, ovvero quando tale organo, pur  essendo  intervenuto,  non
 abbia  impartito  la  formale  prescrizione  ad  adempiere.  Ma  tale
 disparita', che sarebbe certamente rilevante  sotto  il  profilo  del
 divieto  costituzionale  di  disciplinare  in modo diverso situazioni
 analoghe, verrebbe meno ove la disciplina consentisse  una  soluzione
 interpretativa  tale da superare la denunciata violazione dell'art. 3
 della Costituzione E' infatti compito del giudice, prima di ricorrere
 allo  strumento  dell'incidente   di   legittimita'   costituzionale,
 privilegiare  una  lettura  delle  norme  rispettosa del principio di
 eguaglianza e, quindi, conforme a Costituzione.
   3. - Il sistema delineato dal capo II del  decreto  legislativo  n.
 758  del  1994,  dedicato  all'estinzione  delle  contravvenzioni  in
 materia  di   sicurezza   e   di   igiene   del   lavoro   sanzionate
 alternativamente  con la pena dell'arresto o dell'ammenda, disciplina
 un  peculiare  e  articolato  meccanismo   funzionalmente   destinato
 all'eliminazione   delle   conseguenze  dannose  o  pericolose  della
 violazione accertata, accompagnato dall'effetto estintivo del  reato,
 cosi'  legittimando  prassi  gia'  invalse in tema di contravvenzioni
 antinfortunistiche. La nuova normativa mira, cioe',  da  un  lato  ad
 assicurare l'effettivita' dell'osservanza delle misure di prevenzione
 e  di protezione in tema di sicurezza e di igiene del lavoro, materia
 in cui l'interesse alla regolarizzazione  delle  violazioni,  e  alla
 correlativa  tutela  dei  lavoratori,  e'  di  gran  lunga prevalente
 rispetto  all'applicazione  della  sanzione  penale,  dall'altro   si
 propone di conseguire una consistente deflazione processuale.
   Tali  obiettivi sono perseguiti mediante una procedura, parallela e
 coordinata con il procedimento penale,  che  si  sviluppa  attraverso
 momenti  e  passaggi  tra  loro  strettamente  concatenati:  apposita
 prescrizione  di  regolarizzare  la  violazione  entro   un   termine
 prefissato,  impartita  al  contravventore  dall'organo  di vigilanza
 (art.   20);   verifica   da   parte   dell'organo    di    vigilanza
 dell'eliminazione della violazione nel rispetto delle modalita' e del
 termine  indicati  dalla  prescrizione;  conseguente  ammissione  del
 contravventore a pagare in sede  amministrativa  una  somma  pari  al
 quarto  del  massimo  dell'ammenda  prevista  per  la contravvenzione
 commessa   e   successiva   comunicazione   al   pubblico   ministero
 dell'avvenuto   adempimento   della   prescrizione  e  dell'eventuale
 pagamento della somma stabilita (art. 21); estinzione del reato se il
 contravventore adempie alla  prescrizione  e  provvede  al  pagamento
 della  somma  stabilita  e  successiva richiesta di archiviazione del
 pubblico ministero (art.  24).
   4. - Da tale complesso normativo emerge che entrambe le ragioni che
 ispirano la  disciplina  in  esame  ricorrono  nel  caso  in  cui  il
 contravventore  abbia  spontaneamente  e  autonomamente  provveduto a
 eliminare le conseguenze dannose o pericolose  della  contravvenzione
 prima  o,  comunque, indipendentemente dalla prescrizione dell'organo
 di vigilanza: anzi, e'  plausibile  e  ragionevole  sostenere  che  a
 maggior  ragione  dovrebbe  essere  ammesso  alla  definizione in via
 amministrativa,  in  vista  dell'estinzione   del   reato   e   della
 conseguente  richiesta  di  archiviazione  del pubblico ministero, il
 contravventore che abbia spontaneamente regolarizzato la  violazione,
 a  nulla  rilevando  che  la notizia del reato sia stata inoltrata da
 un'autorita' di polizia giudiziaria diversa dall'organo di vigilanza.
   Al riguardo, e'  significativo  che  lo  stesso  legislatore  abbia
 espressamente   previsto   due   situazioni   anomale   rispetto   al
 procedimento tipico descritto dagli articoli 20 e seguenti. Nel  caso
 in  cui il pubblico ministero abbia acquisito la notizia del reato di
 propria iniziativa, ovvero da privati o da soggetti pubblici  diversi
 dall'organo  di vigilanza, l'art. 22 prescrive che lo stesso pubblico
 ministero debba darne immediata comunicazione a quest'ultimo  per  le
 determinazioni inerenti alla prescrizione necessaria per eliminare la
 contravvenzione, cosi' da fare rientrare tale ipotesi nella procedura
 tipica  disciplinata  dalla legge. La seconda situazione si riferisce
 al caso in cui l'adempimento della prescrizione sia  avvenuto  in  un
 tempo  superiore  ovvero  con  modalita'  diverse  da quelle indicate
 dall'organo di vigilanza: poiche' in tale ipotesi la prescrizione  e'
 gia'  stata  impartita,  l'art.  24, comma 3, rinvia all'applicazione
 dell'art.  162-bis  del  codice  penale,  relativo  alla   disciplina
 dell'oblazione  nelle  contravvenzioni  punite  con pena alternativa,
 stabilendo comunque che la somma da versare sia ridotta al quarto del
 massimo dell'ammenda prevista per la contravvenzione.
   Tenendo presente la diversita'  tra  queste  due  situazioni  e  la
 differente  ratio  che  sorregge le relative discipline legislative -
 l'una  caratterizzata  dall'esigenza   di   attivare   la   specifica
 competenza  dell'organo  tecnico  di  vigilanza  e  di  assicurare al
 contravventore  la  possibilita'   di   usufruire   del   particolare
 meccanismo estintivo del reato, l'altra dalla necessita' di garantire
 comunque  il  controllo  giurisdizionale  sull'effettiva eliminazione
 delle conseguenze dannose o pericolose del reato, in un caso  in  cui
 l'organo di vigilanza e' intervenuto ad impartire le prescrizioni, ma
 ha  dettato  un  termine ovvero modalita' di adempimento che non sono
 stati esattamente rispettati -, questa Corte ritiene che non sussista
 alcun ostacolo  ad  una  interpretazione  sistematica  e  teleologica
 capace  di  ricondurre le due situazioni oggetto della presente causa
 nell'alveo della procedura  volta  ad  ammettere  il  contravventore,
 sostanzialmente  adempiente, alla definizione in via amministrativa e
 alla conseguente estinzione del reato.
   Appare infatti che le "lacune"  segnalate  dal  giudice  rimettente
 dipendono  da  una  difettosa formulazione tecnica della normativa in
 esame, derivante dall'obiettiva difficolta' di prevedere in  astratto
 tutte  le  possibili  situazioni  equipollenti a quelle espressamente
 disciplinate dalla legge, e, in quanto tali, non sono dovute  ad  una
 consapevole  scelta  di politica legislativa. Pertanto, e' senz'altro
 possibile un'applicazione della disciplina in  base  alla  quale,  in
 caso  di  notizia  di  reato  acquisita  da  un'autorita'  di polizia
 giudiziaria  diversa  dall'organo  di  vigilanza   e   di   spontanea
 regolarizzazione  da  parte del contravventore, l'organo di vigilanza
 sia autorizzato ad impartire ora per allora la prescrizione  prevista
 dall'art.  20, ovvero, ed a maggior ragione, a ratificare nelle forme
 dovute prescrizioni irritualmente  impartite,  nonche'  a  verificare
 l'avvenuta  eliminazione  delle  conseguenze dannose o pericolose del
 reato e ad ammettere  il  contravventore  al  pagamento  della  somma
 determinata  a  norma  dell'art.    21, commi 1 e 2, si' che l'autore
 dell'illecito,  previo  pagamento  della   somma   stabilita,   possa
 usufruire dell'estinzione del reato disciplinata dall'art. 24.
   Al  di  la'  delle indicazioni ora esposte al fine di addivenire ad
 un'applicazione della disciplina censurata conforme  a  Costituzione,
 rimane     evidentemente     impregiudicata    la    discrezionalita'
 dell'autorita' giudiziaria di adottare le soluzioni  piu'  idonee  ad
 investire  l'organo di vigilanza, nel rispetto della duplice esigenza
 di attivare la specifica competenza  tecnica  di  tale  organo  e  di
 ricondurre situazioni sostanzialmente omogenee a quelle espressamente
 previste  dalla  legge  nell'alveo della procedura disciplinata dagli
 artt. 20 e seguenti del decreto legislativo in esame.
   5. - Cosi' chiarito il quadro normativo, le questioni sollevate dal
 giudice rimettente vanno pertanto dichiarate non fondate.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  non   fondate   le   questioni   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  24,  comma  1, del d.lgs. 19
 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in
 materia di  lavoro),  sollevate,  in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione,  dal  giudice per le indagini preliminari della Pretura
 circondariale di Ferrara, con le ordinanze in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.
                        Il Presidente: Granata
                      Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 98C0165