N. 25 ORDINANZA 12 - 18 febbraio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo civile - Creditori degli enti costruttori di case  popolari
 mutuatari  della  Cassa  depositi  e  prestiti  -  Esercizio contro i
 medesimi enti di azioni esecutive senza il preventivo nulla osta  del
 Ministro  dei  lavori  pubblici  -  Omessa  previsione  -  Difetto di
 motivazione in ordine alla  rilevanza  della  questione  -  Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 80).
 
 (Cost., art. 24).
 
(GU n.9 del 4-3-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,    prof.
 Cesare  MIRABELLI,    prof. Fernando SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,    dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,   prof. Carlo MEZZANOTTE,   avv.
 Fernanda CONTRI, prof. Guido  NEPPI  MODONA,    prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI,  prof.  Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 80 del r.d.  28
 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
 sull'edilizia popolare ed economica) promosso con ordinanza emessa il
 28  febbraio  1997  dal  pretore  di  Catania,  sezione distaccata di
 Acireale, nel procedimento civile vertente  tra  l'Istituto  autonomo
 case  popolari di Acireale e la Cedro Costruzioni S.r.l., iscritta al
 n. 374 del  registro  ordinanze  1997  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  26, prima serie speciale, dell'anno
 1997;
   Visto l'atto di costituzione della Cedro Costruzioni S.r.l.;
   Udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 1998 il giudice relatore
 Fernanda Contri;
   Ritenuto che nel corso di un  procedimento  civile  il  pretore  di
 Catania,  sezione  distaccata  di  Acireale,  con  ordinanza  del  28
 febbraio  1997,  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  24  della
 Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 80
 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico  delle
 disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), nella parte in cui
 dispone  che  i  creditori degli enti costruttori di case popolari ed
 economiche, mutuatari della Cassa depositi e  prestiti,  non  possono
 esercitare,  ne'  proseguire  contro i medesimi enti azioni esecutive
 senza il preventivo nulla osta del Ministro per i lavori pubblici;
     che ad avviso del giudice rimettente, la norma in esame, la quale
 subordina l'esercizio dell'azione esecutiva al preventivo nulla  osta
 del  Ministro per i lavori pubblici, senza vincolare l'emanazione del
 provvedimento ad alcuna condizione, si porrebbe in contrasto  con  il
 diritto  alla  tutela giurisdizionale, la quale, come la stessa Corte
 costituzionale  ha  dichiarato,  "non   puo'   essere   differita   o
 subordinata  al  preventivo  esperimento  di  ricorsi amministrativi"
 (sentenze nn. 406 del 1993, 15 del 1991 e 530 del 1989);
     che dinanzi a questa Corte si e' costituita  una  parte  privata,
 chiedendo  che  la  norma  impugnata  sia  dichiarata illegittima, in
 quanto essa rappresenta un  impedimento  all'esercizio  della  tutela
 giurisdizionale  ed  appare,  inoltre, irragionevole, poiche' rimette
 l'emanazione  del  prescritto  nulla  osta alla mera discrezionalita'
 dell'autorita' amministrativa, senza alcuna previsione di  termini  o
 di modalita' di esercizio;
   Considerato  che la rilevanza della questione nel giudizio a quo e'
 apoditticamente affermata dal rimettente, senza alcuna motivazione al
 riguardo;
     che, inoltre, l'ordinanza  di  rimessione  non  contiene  nessuna
 indicazione  di  circostanze  di  fatto,  da cui si possa desumere la
 rilevanza della questione di legittimita' costituzionale sollevata;
     che, pertanto, non risultando osservata la prescrizione dell'art.
 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in forza della quale il  giudice
 e'  tenuto  ad  indicare  nell'ordinanza  i  termini e i motivi della
 rimessione,  la  questione  deve  essere  dichiarata   manifestamente
 inammissibile;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 80 del r.d. 28 aprile 1938, n.
 1165 (Approvazione del testo unico delle  disposizioni  sull'edilizia
 popolare  ed  economica), sollevata, in riferimento all'art. 24 della
 Costituzione, dal pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale,
 con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.
                         Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Contri
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 98C0171