N. 101 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 novembre 1997
N. 101 Ordinanza emessa l'11 novembre 1997 dal tribunale di Treviso nel procedimento civile vertente tra il fondo di previdenza "G. Caccianiga" e Atalmi Giorgio ed altro Previdenza e assistenza sociale - Prestazioni per anzianita' e vecchiaia integrative del trattamento pensionistico obbligatorio - Corresponsione subordinata alla liquidazione del trattamento pensionistico obbligatorio - Incidenza sul principio della liberta' di iniziativa economica privata e sulla garanzia previdenziale. (D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 18, comma 8-quinquies aggiunto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 15, comma 5). (Cost., artt. 38 e 41).(GU n.9 del 4-3-1998 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa in grado d'appello promossa dal fondo di previdenza "G. Caccianiga" contro Atalmi Giorgio + 2. Rilevato che i ricorrenti in primo grado, dipendenti della Cassamarca S.p.a., hanno chiesto l'accertamento della sussistenza del loro diritto al pensionamento anticipato di cui all'art. 15, lett. d), dello statuto del fondo di previdenza "G. Caccianiga", indipendetemente dall'avverarsi dei presupposti per l'erogazione del trattamento previdenzile obbligatorio; Rilevato che il fondo "Caccianiga" ha negato il trattamento pensionistico anticipato alla luce del disposto di cui all'art. 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo n. 124/1993, introdotto dall'art. 15, comma 5, legge n. 335/1995, inteso come riferibile a tutti i trattamenti pensionistici complementari di cui al comma 1 dello stesso articolo; Ritenuto che l'espressione letterale "ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio" contenuta nella norma richiamata vada intesa, in senso lessicale, come equipollente a quella di "forme pensionistiche complementari" di cui al comma 1 dell'art. 18 del decreto legislativo n. 124/1993, in quanto anche il termine "integrazione" presuppone necessariamnete l'esistenza di un trattamento principale al quale accede quello integrativo, a livello quantitativo o temporale; Ritenuto altresi' che dal susseguirsi degli interventi normativi in materia emerge la volonta' del legislatore di pervenire all'equiparazione dei sistemi pensionistici, pubblici e privati, con riferimento ai presupposti per l'accesso al trattamento e che tale ratio conforta la suddetta interpretazone letterale dell'art. 18 del decreto legislativo cit.; Considerato che la norma, cosi' interpretata, presenta profili di incostituzionalita', rielvanti per la dizione e non manifestamente infondati; Ritenuto, in particolare, sussistente il contrasto con i principi enunciati dagli artt. 41 e 38 della Costituzione, che garantiscono l'autonomia privata sotto il profilo dell'iniziativa economica e delle forme di assistenza, non risultando individuabili nella norma le esigenze di tutela dell'utilita' sociale che soli possono giustificare la limitazione del diritto costituzionalmente protetto;
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 8-quinquies del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall'art. 15, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione agli artt. 41 e 38 della Costituzione; Dispone, a cura della cancelleria, l'immediata trasmissione degli atti della Corte costituzionale, nonche' la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Dispone la sospensione del presente giudizio. Treviso, addi' 11 novembre 1997 Il presidente: Castagna 98C0174