Integrazione al decreto ministeriale 8 gennaio 1998 - tabella XLV/10 - in materia di scuole di specializzazione del settore "psicologia della salute".(GU n.53 del 5-3-1998)
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento universitario, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 - Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Visto l'art. 17, comma 101, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1997 - Modifiche all'ordinamento didattico universitario, relativamente alle scuole di specializzazione del settore psicologico; Considerata l'opportunita' di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore psicologico; Visto l'art. 3 della tabella XLV/10 allegata al decreto ministeriale 28 aprile 1997 - Scuola di specializzazione in psicologia della salute, che non prevede, per mero errore, che agli specialisti in psicologia della salute sia consentito iscriversi all'elenco speciale degli psicoterapeuti; Considerata, pertanto, l'esigenza di integrare l'art. 3 della predetta tabella XLV/10; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale reso nell'adunanza del 2 ottobre 1997; Ritenuta la necessita' di rettificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e di integrare la tabella XLV/10, recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore psicologico; Decreta: Articolo unico Il secondo comma dell'art. 3 della tabella XLV/10, allegata al decreto ministeriale 28 aprile 1997, citato in premessa, e' sostituito dal seguente: "La scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia della salute. Il predetto titolo consente l'iscrizione alla lista degli psicoterapeuti". Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 gennaio 1998 p. Il Ministro: Guerzoni Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1998 Registro n. 1 Universita' e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 16