MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 8 gennaio 1998 

  Integrazione  al  decreto ministeriale  8  gennaio  1998 -  tabella
XLV/10  -  in  materia  di scuole  di  specializzazione  del  settore
"psicologia della salute".
(GU n.53 del 5-3-1998)

                IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il regio  decreto 20  giugno 1935,  n. 1071  - Modifiche  ed
aggiornamenti al  testo unico delle leggi  sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto 30  settembre 1938, n. 1652  - Disposizioni
sull'ordinamento universitario, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162  - Riordinamento  delle  scuole dirette  a  fini speciali,  delle
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la legge  12 gennaio 1991, n. 13 -  Determinazione degli atti
amministrativi da  adottarsi nella  forma del decreto  del Presidente
della Repubblica;
  Visto l'art. 17, comma 101, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto  il   decreto  ministeriale   28  aprile  1997   -  Modifiche
all'ordinamento didattico universitario, relativamente alle scuole di
specializzazione del settore psicologico;
  Considerata  l'opportunita'  di   procedere  alla  revisione  degli
ordinamenti didattici  delle scuole  di specializzazione  del settore
psicologico;
  Visto   l'art.  3   della  tabella   XLV/10  allegata   al  decreto
ministeriale  28   aprile  1997  -  Scuola   di  specializzazione  in
psicologia della salute,  che non prevede, per mero  errore, che agli
specialisti  in psicologia  della  salute  sia consentito  iscriversi
all'elenco speciale degli psicoterapeuti;
  Considerata,  pertanto,  l'esigenza  di integrare  l'art.  3  della
predetta tabella XLV/10;
  Visto  il   parere  del  Consiglio  universitario   nazionale  reso
nell'adunanza del 2 ottobre 1997;
  Ritenuta la  necessita' di  rettificare la  tabella I,  allegata al
regio decreto 30 settembre 1938,  n. 1652, e successive modificazioni
e di integrare  la tabella XLV/10, recante  gli ordinamenti didattici
delle scuole di specializzazione del settore psicologico;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  Il  secondo comma  dell'art. 3  della tabella  XLV/10, allegata  al
decreto  ministeriale   28  aprile  1997,  citato   in  premessa,  e'
sostituito dal seguente:
  "La scuola  rilascia il titolo  di specialista in  psicologia della
salute.  Il predetto  titolo consente  l'iscrizione alla  lista degli
psicoterapeuti".
  Il  presente decreto  sara' inviato  alla  Corte dei  conti per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 gennaio 1998
                                             p. Il Ministro: Guerzoni
Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1998
Registro n. 1 Universita' e ricerca scientifica
  e tecnologica, foglio n. 16