Determinazione della misura del contributo dovuto per l'anno 1997 a favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia.(GU n.53 del 5-3-1998)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio; Visto l'art. 10 del decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, recante norme per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma delle art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante norme sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visti i decreti ministeriali 12 ottobre 1993 e 27 gennaio 1997 concernenti la misura e le modalita' di versamento del contributo dovuto a favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia; Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1997 con il quale e' stata determinata da ultimo la misura del versamento del contributo dovuto a favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, per l'anno 1996; Visto il parere reso dall'ISVAP in data 22 gennaio 1998 in merito alla questione di cui trattasi; Visto il rendiconto della gestione "Fondo di garanzia per le vittime della caccia" per l'anno 1996, approvato dal Consiglio di amministrazione della Consap S.p.a. in data 10 ottobre 1997; Ritenuta la necessita' di determinare la misura del ripetuto contributo per l'anno 1997; Decreta: Per l'anno 1997 il contributo di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' determinato nellamisura del 5 per cento dei premi incassati nello stesso anno per l'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile verso terzi derivante, nell'esercizio dell'attivita' venatoria, dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attivita' stessa, al netto della detrazione per gli oneri di gestione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 febbraio 1998 Il Ministro: Bersani