MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 febbraio 1998 

  Determinazione della misura del contributo dovuto per l'anno 1997 a
favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia.
(GU n.53 del 5-3-1998)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959,  n 449, e  le successive disposizioni  modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza assicurativa  e le successive disposizioni  modificative ed
integrative;
  Vista  la legge  11 febbraio  1992, n.  157, recante  norme per  la
protezione  della  fauna  selvatica   omeoterma  e  per  il  prelievo
venatorio;
  Visto l'art.  10 del decreto  ministeriale 22 giugno 1993,  n. 346,
recante norme  per la gestione del  Fondo di garanzia per  le vittime
della caccia;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e la  revisione della  disciplina in materia  di pubblico  impiego, a
norma delle art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,   recante   norme   sulla   semplificazione   dei   procedimenti
amministrativi  in materia  di assicurazioni  private e  di interesse
collettivo di competenza del  Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
  Visto il  decreto legislativo  17 marzo  1995, n.  175, concernente
l'attuazione della  direttiva 92/49/CEE  in materia  di assicurazione
diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 28 marzo 1997, n.
220,  recante norme  sulla riorganizzazione  degli uffici  di livello
dirigenziale generale  del Ministero dell'industria, del  commercio e
dell'artigianato;
  Visti  i decreti  ministeriali 12  ottobre 1993  e 27  gennaio 1997
concernenti la  misura e  le modalita'  di versamento  del contributo
dovuto a favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;
  Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1997 con il quale e' stata
determinata da ultimo la misura  del versamento del contributo dovuto
a  favore del  Fondo di  garanzia per  le vittime  della caccia,  per
l'anno 1996;
  Visto il parere  reso dall'ISVAP in data 22 gennaio  1998 in merito
alla questione di cui trattasi;
  Visto  il  rendiconto della  gestione  "Fondo  di garanzia  per  le
vittime della  caccia" per  l'anno 1996,  approvato dal  Consiglio di
amministrazione della Consap S.p.a. in data 10 ottobre 1997;
  Ritenuta  la  necessita'  di  determinare la  misura  del  ripetuto
contributo per l'anno 1997;
                              Decreta:
  Per l'anno  1997 il contributo  di cui  all'art. 25 della  legge 11
febbraio 1992, n. 157, e' determinato nellamisura del 5 per cento dei
premi incassati  nello stesso  anno per  l'assicurazione obbligatoria
per la  responsabilita' civile verso terzi  derivante, nell'esercizio
dell'attivita' venatoria,  dall'uso delle  armi o degli  arnesi utili
all'attivita'  stessa, al  netto della  detrazione per  gli oneri  di
gestione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 febbraio 1998
                                                 Il Ministro: Bersani