MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 novembre 1997, n. 512 

  Regolamento   concernente   modifica   dell'art.  4   del   decreto
ministeriale 26  luglio 1990,  n. 244, recante:  "Norme regolamentari
per   l'erogazione  di   contributi  alle   regioni  ai   fini  della
realizzazione di  centri di  prima accoglienza e  di servizi  per gli
immigrati".
(GU n.53 del 5-3-1998)
 
 Vigente al: 20-3-1998  
 

                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMMAZIONE ECONOMICA
                           di concerto con
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
                       E GLI AFFARI REGIONALI
  Visto l'articolo  11 del  decreto-legge 30  dicembre 1989,  n. 416,
convertito, con modificazioni,  dalla legge 28 febbraio  1990, n. 39,
concernente la concessione di contributi  alle regioni, ai fini della
realizzazione  di  centri di  prima  accoglienza  e servizi  per  gli
immigrati  e in  particolare  il  comma 6,  che  prevede  a tal  fine
l'emanazione di norme regolamentari;
  Visti  gli  articoli 22  e  25  del  decreto del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Visto il  decreto del Ministro  del tesoro  del 26 luglio  1990, n.
244, attuativo del predetto articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre
1989, n.  416, e, in  particolare l'articolo  4 che prevede,  ai fini
dell'erogazione  dei contributi  alle  regioni,  l'istituzione di  un
Comitato presieduto dal Vice Presidente  del Consiglio dei Ministri o
da un suo rappresentante;
  Ritenuto di modificare  l'articolo 4 del richiamato  decreto n. 244
del  1990, nel  senso di  attribuire  la funzione  di Presidente  del
Comitato  al  Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  o ad  un  suo
delegato   in   sostituzione   dell'attuale  attribuzione   al   Vice
Presidente,   tenuto  conto   che   appare   non  congrua   l'attuale
attribuzione  in  considerazione  della  circostanza  che  la  figura
istituzionale  del Vice  Presidente  del Consiglio  dei Ministri  non
risulta necessariamente  presente nella composizione  governativa ed,
in ogni  caso, in  quanto risulta  avulsa dalle  attribuzioni proprie
dell'attuale Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Visto l'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1989, n. 400;
  Sentito il Ministro per la famiglia e la solidarieta' sociale;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva  per gli  atti  normativi nell'adunanza  del 22  settembre
1997;
  Vista la comunicazione  al Presidente del Consiglio  dei Ministri a
norma dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge n.  400 del 1988
(nota n. 178305/3 del 27 ottobre 1997);
                              Decreta:
                            Articolo unico
  1. All'articolo 4 del decreto  ministeriale 26 luglio 1990, n. 244,
le parole "presieduto dal Vice  Presidente del Consiglio dei Ministri
o  da   un  suo  rappresentante"  sono   sostituite  dalle  seguenti:
"presieduto dal  Presidente del  Consiglio dei Ministri  o da  un suo
rappresentante".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 7 novembre 1997
                        p. Il Ministro  del tesoro,  del bilancio
                            e della  programmazione economica
                                            Pinza
 Il Ministro  per  la  funzione pubblica
         e  gli  affari  regionali
                Bassanini
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1998
  Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione
   economica, foglio n. 288
          Avvertenza:
            Il  testo della  nota  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  2,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          della  disposizione  di  legge  modificata  e  della  quale
          restano invariati il valore e l'efficacia.