DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 1998, n. 34 

  Regolamento  recante modificazioni  al decreto  del Presidente  del
Consiglio dei  Ministri 30 marzo  1994, n. 298, concernente  norme di
riordino del settore farmaceutico.
(GU n.54 del 6-3-1998)
 
 Vigente al: 21-3-1998  
 

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge  8 novembre 1991, n. 362, recante  norme di riordino
del settore farmaceutico;
  Visto in particolare l'articolo 4, comma 9, il quale prevede che la
composizione della commissione  giudicatrice per l'assegnazione delle
sedi  farmaceutiche,  i  criteri  per la  valutazione  dei  titoli  e
l'attribuzione  dei punteggi,  le prove  di esame  e le  modalita' di
svolgimento del concorso sono fissati  con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo
1994, n. 298;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 gennaio 1998;
  Sulla proposta del Ministro della sanita';
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Al  decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri  30 marzo
1994, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 4, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
  "2.  La  commissione  esaminatrice,  fermo  restando  l'obbligo  di
procedere  alla determinazione  dei  criteri per  la valutazione  dei
titoli  prima   dell'espletamento  della  prova   attitudinale,  puo'
stabilire di  procedere all'attribuzione del punteggio  per titoli ai
soli candidati che hanno superato la suddetta prova";
  b) all'articolo 7, comma 2,  dopo le parole "nominata dal Ministro"
sono aggiunte  le seguenti:  "e pubblicate nella  Gazzetta Ufficiale,
unitamente alle relative risposte";
  c) all'articolo 7, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
  "2-bis. La commissione esaminatrice  adotta le misure necessarie ad
impedire che i  candidati possano risalire al numero  d'ordine con il
quale  le domande  sorteggiate sono  state pubblicate  nella Gazzetta
Ufficiale".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 13 febbraio 1998
                             Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                               Prodi
 Il Ministro della sanita'
           Bindi
 Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato  alla Corte  dei  conti  il 3  marzo  1998  Registro n.  1
  Presidenza, foglio n. 111