MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Parere  del Comitato  nazionale  per la  tutela  e la  valorizzazione
  delle  denominazioni di  origine  e  delle indicazioni  geografiche
  tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare
  di produzione  dei vini  a denominazione  di origine  controllata e
  garantita "Brunello di Montalcino".
(GU n.55 del 7-3-1998)

  Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, esaminata la domanda presentata dal Consorzio del vino "Brunello
di Montalcino",  intesa ad ottenere  la modifica del  disciplinare di
produzione  dei  vini  a   denominazione  di  origine  controllata  e
garantita  "Brunello  di  Montalcino",   approvato  con  decreto  del
Presidente  della   Repubblica  1   luglio  1980   e  successivamente
modificato con  decreto del Presidente  del Consiglio dei  Ministri 4
novembre  1991  e  decreto  dirigenziale 24  giugno  1996,  viste  le
risultanze della pubblica audizione  svoltasi a Montalcino (Siena) il
15  dicembre 1997,  ha deliberato  di accogliere  le modifiche  degli
articoli 3,  4, 5,  6 e  7 del vigente  disciplinare di  produzione e
respingere  le modifiche  dell'art. 8  in quanto  il tipo  di analisi
previsto  non   e'  conforme  alla  normativa   vigente  in  materia,
proponendo   -  ai   fini   dell'emanazione   del  relativo   decreto
dirigenziale - il testo modificato  del disciplinare di produzione di
cui trattasi come di seguito riportato.
  Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta
di modifica del disciplinare di produzione dovranno, in regola con le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n.
642/1972,  e successive  modifiche  ed  integrazioni, essere  inviate
dagli interessati al  Ministero per le politiche  agricole - Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine  e  delle indicazioni  geografiche  tipiche  dei vini,  entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Proposta  di modifica  del disciplinare  di produzione  del vino  a
denominazione  di  origine  controllata   e  garantita  "Brunello  di
Montalcino".
                               Art. 1.
  La denominazione  di origine  controllata e garantita  "Brunello di
Montalcino" e' riservata  al vino rosso che  risponde alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
  Il  vino  a  denominazione   di  origine  controllata  e  garantita
"Brunello di  Montalcino" deve essere ottenuto  dalle uve provenienti
dai vigneti composti nell'ambito aziendale esclusivamente dal vitigno
"Sangiovese" (denominato, a Montalcino, "Brunello").
                               Art. 3.
  Le  uve  destinate alla  produzione  del  vino a  denominazione  di
origine  controllata  e  garantita "Brunello  di  Montalcino"  devono
essere prodotte all'interno del  territorio amministrativo del comune
di Montalcino in provincia di Siena.
  Sono da  considerarsi idonei  ai fini dell'iscrizione  all'albo dei
vigneti previsto  dall'art. 4 della  legge 10 febbraio 1992,  n. 164,
unicamente i vigneti rispondenti  alle caratteristiche previste dagli
articoli  2 e  4,  comunque atti  a  conferire alle  uve  ed al  vino
derivato  le  specifiche  caratteristiche  qualitative  previste  dal
presente disciplinare di produzione.
  I vigneti  iscritti all'albo  del vino  a denominazione  di origine
controllata e  garantita "Brunello  di Montalcino"  sono utilizzabili
anche per produrre vino a denominazione di origine controllata "Rosso
di Montalcino",  alle condizioni stabilite dal  relativo disciplinare
di produzione.
  E' consentito  l'uso di  indicazioni toponomastiche  aggiuntive che
facciano   riferimento  alle   vigne,   dalle  quali   effettivamente
provengano le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto,
a condizione che:
  vengano indicate  all'atto della  denuncia all'albo dei  vigneti in
modo che possano essere evidenziate separatamente;
  siano oggetto di specifica denuncia annuale  delle uve e che le uve
siano vinificate separatamente e le uve e i relativi vini siano presi
in carico separatamente nei registri obbligatori di cantina.
  I vigneti di nuovo impianto ed i reimpianti possono essere iscritti
all'albo dei vigneti Brunello di  Montalcino a partire dal terzo anno
successivo alla data di impianto, cosi' come accertato con il verbale
dell'organo regionale competente.
  La resa massima di uva per ettaro consentita non potra' superare la
percentuale del  30% al terzo  anno di impianto  e del 70%  al quarto
anno di impianto, rispetto al massimale di cui all'art. 4.
                               Art. 4.
  Le condizioni di coltura dei  vigneti destinati alla produzione del
vino a denominazione di origine  controllata e garantita "Brunello di
Montalcino"  devono  essere atte  a  conferire  alle  uve e  al  vino
derivato  le  specifiche  caratteristiche di  qualita'  previste  dal
presente disciplinare di produzione.
  In  particolare  le  condizioni   di  coltura  dei  vigneti  devono
rispondere ai seguenti requisiti:
  terreni: geocronologicamente attribuibili ad un intervallo di tempo
che va dal cretaceo al pliocene; comunque idonei a conferire alle uve
ed al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative;
    giacitura: collinare;
    altitudine: non superiore ai 600 mt s.l.m.;
  esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve;
  densita' di  impianto: quelle generalmente usate  in funzione delle
caratteristiche peculiari dell'uva  e del vino; per  i nuovi impianti
ed i reimpianti  la densita' minima dovra' essere di  3000 piante per
ettaro;
  forme  di allevamento  e sistemi  di potatura:  quelli generalmente
usati e/o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari
dell'uva e del vino;
  pratiche di forzatura: e' vietata ogni pratica di forzatura.
  La  quantita' massima  di uva  ammessa per  la produzione  del vino
denominazione  di  origine  controllata   e  garantita  "Brunello  di
Montalcino" non  deve essere superiore  a 8 tonnellate per  ettaro di
vigneto in coltura specializzata, pari a hl 54,4 di vino.
  Fermo restando il limite massimo  sopra indicato, la produzione del
vigneto in  coltura promiscua  deve essere  calcolata in  rapporto al
numero di viti  esistenti ed alla loro produzione per  ceppo, che non
dovra' essere superiore in media a kg 2,7.
  Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata  e  garantita  "Brunello  di  Montalcino"  devono  essere
riportati nei limiti  di cui sopra purche' la  produzione globale non
superi del 20% i limiti medesimi,  fermi restando i limiti della resa
uva/vino di cui all'art. 5 per i quantitativi predetti.
  Le uve  destinate alla  vinificazione sottoposte, se  necessario, a
preventiva cernita, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico
volumico  minimo  naturale  di  12%.  Qualora  venga  rivendicato  il
toponimo  "Vigna"  le  uve  devono   assicurare  al  vino  un  titolo
alcolometrico volumico minimo naturale di 12,5%.
                               Art. 5.
  Nella vinificazione del vino a denominazione di origine controllata
e  garantita  "Brunello  di  Montalcino"  sono  ammesse  soltanto  le
pratiche  enologiche  atte  a  conferire al  vino  le  sue  peculiari
caratteristiche.
  La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore  al 68%. Qualora la resa  superi questo limite,
ma  non il  75%, l'eccedenza  non  ha diritto  alla denominazione  di
origine controllata e garantita. Oltre  il 75% decade il diritto alla
denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  per  tutto  il
prodotto.
  Nel  caso  di  rivendicazione  di   una  "Vigna"  non  puo'  essere
effettuato nessun tipo di arricchimento.
  Il  vino  a  denominazione   di  origine  controllata  e  garantita
"Brunello  di Montalcino"  deve essere  sottoposto ad  un periodo  di
affinamento di almeno due anni  in contenitori di rovere di qualsiasi
dimensione.
  Tale norma decorrera' a partire dal prodotto dell'annata 1995.
  Il  vino  a  denominazione   di  origine  controllata  e  garantita
"Brunello di Montalcino" non puo' essere immesso al consumo prima del
1 gennaio  dell'anno successivo al  termine di cinque  anni calcolati
considerando l'annata della vendemmia.
  Il  vino  a  denominazione   di  origine  controllata  e  garantita
"Brunello di Montalcino" puo'  portare come qualificazione la dizione
"Riserva"  se  immesso  al   consumo  successivamente  al  1  gennaio
dell'anno successivo  al termine di sei  anni, calcolati considerando
l'annata  della vendemmia,  fermi restando  i minimi  di due  anni di
affinamento in contenitori di rovere e di sei mesi in bottiglia.
  Le  date dell'inizio  e della  fine del  periodo di  affinamento in
contenitori  di  rovere,  devono   essere  documentate  con  relative
annotazioni sui registri di cantina.
  Il prodotto  in affinamento  in contenitori  di rovere  puo' essere
trasferito  in altri  recipienti durante  il periodo  di affinamento.
Detti trasferimenti dovranno comunque essere documentati sui registri
di cantina, in modo che dagli stessi risulti evidente l'effettuazione
dei due anni di affinamento in contenitori di rovere.
  Fermo  restando l'affinamento  in contenitori  di rovere  si potra'
tenere  il 6%  di  vino dell'annata  in  affinamento, in  contenitori
diversi da usarsi esclusivamente per colmature.
  Il  vino  a  denominazione   di  origine  controllata  e  garantita
"Brunello  di Montalcino",  prima  dell'immissione  al consumo,  deve
essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia di almeno
quattro mesi e di almeno sei mesi per il tipo riserva.
  Tale obbligo decorrera' a partire dal prodotto dell'annata 1994.
  Il periodo di affinamento in  bottiglia deve essere documentato con
relative annotazioni sui registri di cantina.
  Il  vino  a  denominazione   di  origine  controllata  e  garantita
"Brunello di Montalcino" puo' essere designato per scelta di cantina,
nel  rispetto  del  relativo   disciplinare  di  produzione,  con  la
denominazione  di origine  controllata "Rosso  di Montalcino",  ferma
restando  comunque la  resa ad  ettaro prevista  per il  "Brunello di
Montalcino".
  Le  operazioni  di  vinificazione,  conservazione,  affinamento  in
legno,  affinamento in  bottiglia  e  imbottigliamento devono  essere
effettuate nella zona di produzione definita all'art. 3.
                               Art. 6.
  Il  vino  a  denominazione   di  origine  controllata  e  garantita
"Brunello  di Montalcino"  all'atto dell'immissione  al consumo  deve
rispondere alle caratteristiche di seguito esposte:
    colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
    odore: caratteristico ed intenso;
  sapore:  asciutto,  caldo,  un   po'  tannico,  robusto,  armonico,
persistente;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 24,0 g/l.
  Le partite  da qualificare con  la dizione "Riserva"  devono essere
separate sui registri obbligatori di cantina entro il 31 dicembre del
quinto anno, calcolato considerando l'annata della vendemmia.
                               Art. 7.
  Il  vino  a  denominazione   di  origine  controllata  e  garantita
"Brunello di Montalcino" deve essere  immesso al consumo in bottiglie
di  una delle  seguenti capacita':  litri 0,375;  litri 0,500;  litri
0,750; litri 1,500; litri 3,000; litri 5,000.
  Le bottiglie  devono essere di  tipo "Bordolese", di vetro  scuro e
chiuse con tappo di sughero.
  Sono vietati  il confezionamento e l'abbigliamento  delle bottiglie
con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio
del vino.
  Sulle  bottiglie  contenenti il  vino  a  denominazione di  origine
controllata e garantita "Brunello di Montalcino" deve sempre figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
  E'  vietato   usare,  insieme   alla  denominazione   "Brunello  di
Montalcino",  qualsiasi qualificazione  aggiuntiva diversa  da quelle
previste dal  presente disciplinare  di produzione, ivi  compresi gli
aggettivi  "Extra",  "Fine",  "Scelto",  "Selezionato",  "Superiore",
"Vecchio" e similari.
  E' consentito,  in sede di  designazione, l'uso di  indicazioni che
facciano  riferimento a  nomi, ragioni  sociali, marchi  privati, non
aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno.
  Le   indicazioni  tendenti   a  specificare   l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore   quali  "Viticoltore",   "Fattoria",  "Tenuta",
"Podere",  "Cascina" ed  altri termini  similari, sono  consentite in
osservanza alle disposizioni CE e nazionali in materia.
                               Art. 8.
  Ai   fini  dell'utilizzazione   della   denominazione  di   origine
controllata e garantita "Brunello di  Montalcino" il vino deve essere
sottoposto  alle analisi  chimicofisiche  ed organolettiche  previste
dall'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. L'imbottigliamento
delle  partite giudicate  idonee deve  avvenire nei  termini previsti
dalle norme in materia.
  Qualora  venga rivendicata  una "Vigna",  la partita  relativa deve
essere   presentata  separatamente   per  l'esame   chimicofisico  ed
organolettico di cui alla normativa vigente.
  Qualora  venga  usata  la   qualificazione  "Riserva",  la  partita
relativa   deve   essere   presentata   separatamente   per   l'esame
chimicofisico ed organolettico di cui alla normativa vigente.