Decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 208 - Regolamento recante recepimento della direttiva 94//1/CEE della Commissione riguardante l'adempimento tecnico della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, relativa agli aerosol.(GU n.58 del 11-3-1998)
Vigente al: 11-3-1998
Come e' noto, il decreto ministeriale in oggetto, ha innovato la regolamentazione dei prodotti in confezione aerosol contenenti componenti infiammabili, avendo anche previsto che il responsabile della immissione sul mercato, sotto la propria responsabilita', puo' omettere di indicare sulla etichetta le precauzioni di impiego previste per i prodotti infiammabili, nel caso che disponga di elementi giustificativi basati su risultati di prove e analisi tali da dimostrare che tali generatori, sebbene contengano componenti infiammabili, non presentano tale rischio nelle normali condizioni di impiego. Per questi ultimi, tra i quali rientrano la quasi totalita' dei generatori aerosol, la nuova normativa ha eliminato la clausola precedentemente in vigore per la quale erano considerati infiammabili i soli prodotti aerosol contenenti piu' del 45% in peso di sostanze infiammabili ed esteso ai prodotti stessi le regole applicabili ai preparati pericolosi (direttiva 88/379, recepite con decreto ministeriale 28 gennaio 1992). Pertanto, dall'entrata in vigore del decreto in oggetto, i prodotti aerosol contenenti in qualsiasi quantita' sostanze classificate infiammabili, facilmente infiammabili o estremamente infiammabili ai sensi della vigente normativa sulle sostanze pericolose (direttiva 67/548 e successive modifiche, recepite nel nostro Paese con decreto legislativo n. 52/1997) devono essere corrispondentemente classificati nello stesso modo. Precisato quanto sopra in ordine alle regole di classificazione ai fini del rischio infiammabilita', si ritiene opportuno richiamare l'attenzione, nei punti che seguono, sui riflessi delle nuove norme per quanto concerne l'etichettatura dei prodotti aerosol. 1. Tutti i preparati in confezione aerosol, quale che sia il loro contenuto e quindi anche quelli non contenenti sostanze infiammabili, facilmente o estremamente infiammabili (ad es. prodotti alimentari a base di panna, taluni preparati per elettronica) devono recare sulle confezioni obbligatoriamente: a) le avvertenze "Recipiente sotto pressione. Proteggere conto i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50 C. Non perforare ne' bruciare neppure dopo l'uso", nonche', b) "le ulteriori precauzioni di impiego che informano i consumatori sui pericoli specifici del prodotto". La redazione di questa informazione e' demandata al responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto in relazione ai rischi determinati dalla sua natura e dalle modalita' di impiego tenendo conto di usi erronei o scorretti ragionevolmente prevedibili. 2. Nel caso che il preparato in confezione aerosol contenga sostanze, compreso il propellente, classificate infiammabili, facilmente infiammabili o estremamente infiammabili, l'etichetta dovra' recare, oltre alle avvertenze indicate al punto precedente, anche obbligatoriamente: l'indicazione del pericolo di infiammabilita' e relativo simbolo (scritta infiammabile nel caso di presenza di sostanze o preparati infiammabili; simbolo della fiamma in nero su fondo arancione e scritta "facilmente infiammabile" o "estremamente infiammabile" sotto il simbolo, nel caso di sostanze cosi' classificate) e le avvertenze ulteriori: "non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente"; "conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione"; "non fumare"; "conservare fuori dalla portata dei bambini". 3. Nel caso invece che il responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato in confezione aerosol contenente sostanze infiammabili disponga di elementi giustificativi basati su risultati di prove e analisi, che dimostrino che non si presenta alcun rischio di infiammabilita' nelle condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di impiego, la direttiva 94/1 ed il decreto 8 maggio 1997, n. 208, prevede che, come ricordato in premessa, che e' possibile non applicare, sotto la propria responsabilita', le disposizioni relative all'etichettatura dei preparati infiammabili di cui al punto precedente. In questo caso, il preparato dovra' recare in etichetta la seguente dicitura: "contiene x% in massa di componenti infiammabili". 4. In tutti i casi considerati ai precedenti punti 1, 2 e 3, oltre alle avvertenze in ciasuno citate devono essere riportate, quando la composizione del preparato lo renda necessario (ad es. presenza di sostanze tossiche, caustiche, irritanti, ecc.), anche quelle prescritte dalla sopra ricordata regolamentazione sulle sostanze e preparati pericolosi. Peraltro e' da tener presente che la regolamentazione sui preparati non si applica a quelli, ivi compresi quelli aerosol, costituenti farmaci, alimenti o cosmetici salvo per questi ultimi l'obbligo di rispettare le prescrizioni del decreto in esame in caso di presenza di sostanze infiammabili. 5. E' da ricordare ancora che, per l'espresso rinvio alle disposizioni recate dalla direttiva sulle sostanze e preparati pericolosi; le etichette recanti le avvertenze obbligatorie indicate in precedenza devono avere un formato di almento 52 X 72 mm ed i simboli devono occupare ciascuno almeno un decimo della superficie dell'etichetta e misurare almeno un centimetro quadrato, dimensione minima valida quanto un decimo dell'area dell'etichetta sia inferiore a tale valore. L'etichetta deve intendersi costituita dal complesso delle diciture ed avvertenze obbligatorie ai sensi delle direttive sulle sostanze e preparati pericolosi, in cui e' prescritto che le spese siano riportate in modo da consentire la lettura orizzontale quando l'imballaggio si trova in posizione normale. Si ritiene di dover aggiungere ai chiarimenti sopra riportati, che la direttiva 94/1 avrebbe dovuto essere recepita entro il 1 ottobre 1994 ed attuata entro il successivo 1 aprile 1995; pertanto il decreto non ha previsto la concessione di termini dall'entrata in vigore, ne' per l'adeguamento alle nuove norme, ne' per lo smaltimento dei prodotti gia' immessi sul mercato ad esse non conformi. Conseguentemente i preparati in confezione aerosol non conformi per etichettatura - aspetto questo che ovviamente responsabilizza direttamente anche i distributori per l'infrazione - devono essere ritirati dal commercio. E' ammessa la restituzione al responsabile dell'immissione sul mercato per l'eventuale regolarizzazione delle etichette o la distruzione, con le dovute cautele, del prodotto. In base a quanto disposto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 741/1982 le infrazioni alle norme di etichettatura sono soggette alla sanzione pecuniaria amministrativa da lire cinquantamila a lire un milione per ciascun prodotto riscontrato non regolare. Roma, 17 febbraio 1998 Il direttore generale dello sviluppo produttivo e competitivita' Visconti