N. 7 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 19 febbraio 1998

                                 N. 7
  Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in  cancelleria  il
 19 febbraio 1998 (della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia)
   Navi  e  navigazione  -  Regolamento sulla disciplina delle patenti
    nautiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 431
    del 1997 - Attribuzione alle regioni dalla competenza al  rilascio
    delle  relative  autorizzazioni  e  alla  vigilanza amministrativa
    sulle scuole nautiche - Disciplina del procedimento autorizzatorio
    - Mancata osservanza delle modalita' e  della  procedura  previste
    dallo  statuto  speciale  della  regione Friuli-Venezia Giulia, in
    caso di  conferimento  di  nuove  funzioni  alla  regione  stessa,
    comportanti  l'emanazione  di apposito decreto legislativo, previa
    consultazione  della  commissione  paritetica  -  Incidenza  sulla
    potesta'   legislativa  esclusiva  della  regione  in  materia  di
    ordinamento  degli  uffici  -  Lesione  del  principio  di   leale
    collaborazione  tra  Stato e regioni - Violazione del principio di
    legalita'  sostanziale  -  Richiamo  alle  sentenze  della   Corte
    costituzionale   nn.   237/1983,   451/1992,  465/1991,  109/1995,
    250/1996 e 69/1995 - Istanza di sospensione.
 (D.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431, art. 28, commi 2 e 3).
 (Statuto Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 n. 1, e 65; legge 23   agosto
    1988,  n.  400,  art.  17, comma 2; d.lgs. 14 agosto 1996, n. 436,
    art.  15).
(GU n.10 del 11-3-1998 )
   Ricorso  per  conflitto  di  attribuzioni  proposto  dalla  regione
 autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  in  persona  del  presidente della
 Giunta regionale sig. Giancarlo Cruder, rappresentata e difesa - coma
 da delibera della Giunta regionale 23 novembre  1998,  n.  154  e  da
 procura  speciale in calce al presente atto - dall'avv. Renato Fusco,
 avvocato della regione, con elezione di domicilio presso l'ufficio di
 rappresentanza della regione stessa, sito in Roma, piazza Colonna  n.
 355,  contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri in carica,
 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello  Stato;
 per  la  dichiarazione  che  non  spetta  allo  Stato  trasferire con
 regolamento nuove funzioni alla regione Friuli-Venezia Giulia  e  per
 il  conseguente  annullamento,  previa  sospensione  dei  commi 2 e 3
 dell'art.  28  del  d.P.R.  9  ottobre  1997,  n.  431,  recante   il
 "Regolamento  sulla  disciplina  delle  patenti nautiche" (pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1997, n.  293);  per  violazione
 degli   artt.   4   e   65   dello  Statuto  speciale  della  regione
 Friuli-Venezia Giulia (approvato con l.cost. 31 gennaio 1963,  n.  1)
 nonche'  del  principio  di  leale  collaborazione e del principio di
 legalita' sostanziale.
                                In Fatto
   A) Appare opportuno illustrare preliminarmente il quadro  normativo
 statale sul quale si innesta il sollevato conflitto di attribuzione.
   A.1.  - Con riguardo alla normativa statale deve innanzitutto farsi
 riferimento alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante "Norme  sulla
 navigazione  da  diporto",  con  la  quale si dettava nella specifica
 materia  una  disciplina  autonoma  e  distinta  da  quella  generale
 contenuta  nel  codice  della  navigazione. Tale normativa al capo IV
 conteneva disposizioni in ordine al "Comando e condotta  di  natanti,
 imbarcazioni  e  navi  da  diporto" e in particolare con l'art. 20 si
 imponeva il conseguimento di apposita abilitazione per la  conduzione
 delle imbarcazioni da diporto.
   E a tale proposito il successivo art. 26 stabiliva che "L'esercizio
 dell'attivita' professionale di istruttore per il conseguimento della
 abilitazioni  prevista  dall'art. 20 e' sottoposto al controllo delle
 Autorita' marittime e del Ministero dei  trasporti  e  dell'aviazione
 civile, secondo le rispettive competenze".
   Tali   disposizioni   statali   (ora  abrogate  dalla  sopravvenuta
 legislazione appresso richiamata) non disciplinavano  in  alcun  modo
 "scuole  nautiche",  alle quali non veniva quindi dato riconoscimento
 giuridico.
   Risulta alla ricorrente regione che  l'insegnamento  della  nautica
 veniva  praticato da "istruttori", i quali venivano autorizzati dalle
 Autorita'  marittime  competenti,  in  conformita'   alle   direttive
 ministeriali; e che le autorizzazioni venivano rilasciate annualmente
 e con validita' per l'anno solare.
   A.2.  -  Il d.lgs. 14 agosto 1996, n. 436 relativo alla "Attuazione
 della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di  costruzione
 e  immissione  in  commercio  di  unita'  da  diporto" ha decisamente
 innovato la materia per la parte in questione.
   Detto decreto legislativo all'art. 15, comma 1  ha  stabilito  che:
 "1.  Con  uno  o  piu'  regolamenti da emanarsi a norma dell'art. 17,
 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
 dei trasporti e della navigazione e' dettata  la  disciplina  per  le
 abilitazioni  al comando ed alla condotta delle unita' da diporto, in
 relazione  ai  limiti  di  navigazione  previsti  dall'art.  12,   ai
 requisiti  fisici  e  morali  per il loro conseguimento, ai contenuti
 delle prove di esame e al loro svolgimento  nonche'  alla  durata  di
 validita', alle revisioni periodiche e straordinarie, alla decadenza,
 revoca  e  sospensione delle abilitazioni rilasciate o da rilasciare,
 sulla base di seguenti criteri:
     a) snellimento delle procedure e  ricorso  all'autocertificazione
 senza necessita' di autenticazione della firma del dichiarante;
     b) omogeneizzazione delle procedure concernenti il rilascio delle
 patenti  nautiche da parte dell'autorita' marittima a quelle previste
 per gli  uffici  della  motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in
 concessione;
     c) immediato rilascio ai candidati che hanno superato le prove di
 esame del titolo abilitativo;
     d)  mantenimento  per le abilitazioni al comando ed alla condotta
 delle unita' a motore, o a vela  e  motore,  dei  limiti  di  potenza
 previsti  dagli  artt.  18 e 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e
 successive modificazioni;
     e) espressa indicazione delle norme da intendersi  abrogate  alla
 data di entrata in vigore dei regolamenti".
   A.3.  - Come previsto da tale riportata disposizione veniva emanato
 l'impugnato d.P.R. 9 ottobre 1997, n.  431,  concernente  appunto  il
 "Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche".
   Dopo  aver  regolato  i  requisiti  soggettivi  degli aspiranti, le
 autorita'  competenti  al  rilascio,  le  commissioni  di  esame,  il
 rilascio  delle  patenti  nautiche,  con  l'art.  28 e' stata dettata
 un'apposita "Disciplina delle scuole nautiche", stabilendosi:
     al  comma  1  che  "I  centri   per   l'educazione   marinaresca,
 l'istruzione  e  la  formazione  dei  candidati  agli  esami  per  il
 conseguimento  delle  patenti  nautiche  sono   denominati   ''scuole
 nautiche''";
     al   comma   2   che   "Le   scuole  nautiche  sono  soggette  ad
 autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte della regione  del
 luogo in cui hanno la sede principale.";
     al comma 3 che "Alle persone fisiche o giuridiche iscritte presso
 la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che alla
 data  di  entrata  in  vigore  del presente regolamento gestiscono le
 scuole di istruzione per la nautica, la competente  regione  provvede
 al   rilascio   dell'autorizzazione   di   cui  al  comma  2,  previo
 accertamento dell'esistenza  di  idonei  locali,  delle  attrezzature
 marinaresche,  degli  strumenti  e  mezzi  nautici  e  del  materiale
 didattico necessario per le esercitazioni teoriche e pratiche.".
   L'autorizzazione e la vigilanza amministrativa  regionale  prevista
 dai  riportati  commi  2  e  3  sono previste solamente per le scuole
 nautiche.  Al contrario non e' richiesta autorizzazione per gli  enti
 e  le associazioni nautiche a livello nazionale per la gestione delle
 scuole per il conseguimento delle patenti nautiche,  riconosciuti  in
 conformita'  al  d.m. 19 agosto 1991, n. 389 (e denominati "Centri di
 istruzione per la nautica"), i quali  sono  soggetti  alla  vigilanza
 amministrativa del Ministero dei trasporti e della navigazione.
   Infine  il  medesimo  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
 431/1997 con l'art. 33, comma 1, lett. a), ha provveduto ad abrogare,
 tra gli altri, il sopracitato art. 26  della  legge  n.  50/1971:  il
 quale  nella  pregressa  disciplina  della  materia  attribuiva  alle
 Autorita' marittime e al Ministero  dei  trasporti  e  dell'aviazione
 civile,  secondo le rispettive competenze il controllo dell'esercizio
 dell'attivita' professionale di istruttore per il conseguimento delle
 abilitazioni alla conduzione delle imbarcazioni da diporto.
   B)  Per  quanto  riguarda  il  quadro  legislativo  regionale,   e'
 necessario  puntualizzare  esattamente  in  primo  luogo le modalita'
 procedurali obbligatoriamente imposte dallo Statuto speciale al  fine
 del  trasferimento di nuove funzioni alla Regione, e in secondo luogo
 le competenze sinora attribuite alla Regione in materia di  trasporti
 e navigazione.
   B.1. - Con riferimento al primo punto, deve essere posto in massima
 evidenza  che  il  conferimento  di  nuove funzioni alla Regione deve
 avvenire esclusivamente secondo la procedura delineata dall'art.   65
 dello  Statuto,  il  quale  stabilisce  che "Con decreti legislativi,
 sentita la Commissione paritetica dei sei membri,  nominati  tre  dal
 Governo  della  Repubblica  e  tre  dal  Consiglio regionale, saranno
 stabilite le  norme  di  attuazione  del  prsente  Statuto  e  quelle
 relative  al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici
 statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite
 alla regione".
   B.2. - Con riguardo al secondo punto va evidenziato anche che  alla
 regione Friuli-Venezia Giulia e' attribuita competenza legislativa ed
 amministrativa  primaria  ed  esclusiva  in  materia di "trasporti su
 funivie  e  linee  automobilistiche,  tranviarie  e  filoviarie,   di
 interesse  regionale",  ai  sensi dell'art. 4, n. 11 dello Statuto di
 autonomia.
   B.3. - Nella suddetta materia sono state emanate in via  successiva
 le susseguenti normative di attuazione statutaria:
     a)  il d.P.R. 9 agosto 1966, n. 833, recante "Norme di attuazione
 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia
 di trasporti  su  funivie  e  linee  automobilistiche,  tranviarie  e
 filoviarie, di interesse regionale";
     b) il d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, concernente l'"Adeguamento
 ed  integrazione  delle  norme  di  attuazione dello Statuto speciale
 della regione Friuli-Venezia Giulia". Con detto  decreto  sono  stata
 emanate disposizioni modificative e integrative delle norme di cui al
 precedente  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 833/1966; e'
 stata trasferita alla  regione  la  Direzione  compartimentale  della
 motorizzazione  civile e dei trasporti in concessione e delegato alla
 regione  l'esercizio  di  funzioni  amministrative  nel  settore  dei
 trasporti  ferroviari  in  concessione  e del personale delle aziende
 concessionarie;  sono  state  trasferite  alla  regione  le  funzioni
 amministrative degli organi dello stato in materia di linee marittime
 di   cabotaggio   che   servano  esclusivamente  scali  compresi  nel
 territorio regionale;
     c) il d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469, recante "Norme  integrative
 di  attuazione  dello  Statuto  speciale della regione Friuli-Venezia
 Giulia", con il quale si a' provveduto  ad  attribuire  alla  regione
 tutte  le  competenze attribuite alle regioni a statuto ordinario con
 il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977. E per  quanto
 attiene  alla  materia in questione devesi rappresentare che ai sensi
 dell'art. 8  di  detto  decreto  devono  intendersi  trasferite  alla
 regione  Friuli-Venezia  Giulia - per la parte che gia' non le spetti
 per competenza propria - le funzioni  in  materia  di  navigazione  e
 porti  lacuali  di  cui  all'art. 97 del decreto del Presidente della
 Repubblica n. 616/1977, le quali concernono la  navigazione  lacuale,
 fluviale  lagunare sui canali navigabili e idrovie, i porti lacuali e
 di  navigazione  interna  e  ogni  altra  attivita'  riferibile  alla
 navigazione ed ai porti lacuali ed interni.
   Dalla  compiuta  disamina  delle  funzioni  attribuite  sinora alla
 regione Friuli-Venezia Giulia risulta del tutto evidente  che  alcuna
 potesta'  legislativa  e'  stata  mai  attribuita  alla  regione  con
 riferimento all'oggetto della normativa,  statale  impugnata;  e  che
 alcuna  delle  descritte  funzioni  trasferite  puo'  in  alcun  modo
 ricomprendere  ne'  la   navigazione   in   mare,   ne'   il   regime
 autorizzatorio e di vigilanza delle scuole nautiche.
   C)  Alla luce dell'intervenuta normativa regolamentare le Autorita'
 marittime sinora competenti in materia  non  sono  piu'  abilitate  a
 svolgere  le  attivita'  amminstrative  in  questione;  e  gli stessi
 soggetti interessati hanno gia' presentato alla  regione  istanze  di
 rilascio dell'autorizzazione a gestire scuole nautiche (All. 1).
                               In diritto
   1.  -  Violazione  dell'art.  65  e dell'art. 4, n. 1 dello Statuto
 speciale, nonche' del principio della leale collaborazione tra  Stato
 e regione.
   1.1.  - L'art. 28, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 431/1997,
 attribuiscono la competenza al rilascio  dell'autorizzazione  e  alla
 vigilanza amministrativa delle scuole nautiche alle "regioni".
   Ad  avviso  della  ricorrente  regione  tale  riportata dizione ben
 avrebbe potuto autorizzare l'interpretazione secondo la quale in essa
 non sarebbero comprese le regioni ad autonomia speciale, dal  momento
 che  l'inclusione  di  queste  ultime  e' abitualmente effettuata dal
 legislatore statale con  il  riferimento  alle  "regioni  e  province
 autonome",  che  avrebbe portato ad escludere dall'ambito applicativo
 dell'art.  28 le regioni speciali medesime.
   Al contrario la - necessariamente - piu' logica interpretazione  di
 una  tal dizione legislativa riferita alle "regioni" appare estensiva
 a tutte le regioni - sia ordinarie che speciali - della competenza  a
 rilasciare le autorizzazioni e a svolgere la vigilanza amministrativa
 sulle  scuole  nautiche.  Interpretazione  del resto anche confermata
 dall'abrogazione dell'art. 26 della legge  n.  50/1971  (relativo  al
 controllo   delle  autorita'  statali  sull'esercizio  dell'attivita'
 professionale di istruttore), che ha  determinato  l'eliminazione  di
 ogni competenza statale in materia.
   E  dovendosi  escludere  qualsiasi  soluzione  di continuita' nello
 svolgimento dell'attivita'  amministrativa  e  non  potendosi  quindi
 verificare  lacune nell'ambito delle attribuzioni di competenze, deve
 concludersi che - necessariamente - all'eliminazione delle competenze
 statali con le impugnate disposizioni regolamentari si e' voluto  far
 corrispondere  l'esercizio  di  competenze  regionali  nella medesima
 materia e per tutto il territorio nazionale.
   1.2. - A fronte dell'inclusione nell'ambito applicativo delle norme
 impugnate  anche  delle  regioni  speciali,   devesi   eccepire   con
 incisivita'   anche  delle  regione  speciali,  devesi  eccepire  con
 incisivita' che con riferimento alla ricorrente regione i commi 2 e 3
 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n.  431/1997
 sono stati emanati in violazione dell'art. 65 dello Statuto speciale,
 il quale, ripetesi, in sede formalmente costituzionale stabilisce che
 le  disposizioni  di  attuazione  dello  Statuto e quelle relative al
 trasferimento all'Amministrazione regionale di  competenze  e  uffici
 statali  devono  essere  emanate  esclusivamente con appositi decreti
 legislativi   a   conclusione   della   particolare   procedura    di
 consultazione svolta in sede di Commissione paritetica Stato-regione.
   Tale  disposizione  (analoga  a quelle inserite negli Statuti delle
 altre regioni speciali) e' doverosamente applicabile  ogni  qualvolta
 vi sia trasferimento di funzioni, uffici e personali da enti pubblici
 nazionali  alle  regioni  (sentenza  n.  237/1983  di  codesta ecc.ma
 Corte).
   Infatti i decreti legislativi di  attuazione  degli  Statuti  delle
 regioni  a  statuto  speciale  sono  espressione  di  una  competenza
 separata e riservata rispetto a  quelle  esercitabili  con  le  leggi
 statali  ordinarie:  risultando quindi costituzionalmente illegittimo
 qualsiasi atto normativo statale che disponga  in  maniera  incidente
 sulla  competenze  delle  regioni  speciali e delle province autonome
 nell'inosservanza delle puntuali previsioni attuative  degli  statuti
 speciali.
   Imponendo l'art. 65 dello Statuto speciale l'emanazione di apposite
 norme  di attuazione anche ai fini dell'attribuzione di funzioni alla
 regione  Friuli-Venezia  Giulia  in  materia  di   scuole   nautiche,
 l'operato  trasferimento  con  regolamento  delle  funzioni stesse e'
 palesemente illegittimo ed invasivo  della  autonomia  della  regione
 costituzionalmente garantita|
   1.3. - Ulteriormente in riferimento all'impugnato comma 3 (il quale
 regola   il   procedimento   di  autorizzazione)  deve  eccepirsi  la
 violazione dell'art. 4, n. 1 dello Statuto, il quale attribuisce alla
 regione potesta' legislativa esclusiva  in  materia  di  "ordinamento
 degli uffici".  E in proposito deve essere evidenziato che secondo la
 stessa  giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte la regolamentazione da
 parte  delle  regioni  dei  procedimenti  amministrativi  di  propria
 spettanza  costituisce  un  corollario della competenza in materia di
 ordinamento  degli  uffici  ed  e'  espressione  della  potesta'   di
 autorganizzazione (sentenze nn.  461/1992 e 465/1991).
   L'unilaterale  attribuzione  statale  di  ulteriori  funzioni  alla
 regione   interferisce   in   maniera   inammissibile    nell'assetto
 organizzativo  della  regione invadendo la relativa potesta' primaria
 ed esclusiva attribuitale dal richiamato art. 4, n. 1 Stat.|
   1.4. - Considerata anche  l'assolutamente  pacifica  e  consolidata
 configurazione  delle norme di attuazione degli Statuti speciali, sia
 a livello giurisprudenziale che dottrinale, si rileva che il disposto
 di conferimento di funzioni alla  regione  Friuli-Venezia  Giulia  in
 assenza  di puntuali norme di attuazione statutarie risulta violativo
 non  solo  delle  richiamate  norme  costituzionali,  ma  anche   del
 principio di leale collaborazione tra Stato e regione.
   Tale  e'  la lesione derivante dal mancato deferimento dell'ipotesi
 di  trasferimento  di  funzioni  alla  sola  competente   Commissione
 paritetica  prevista  dal  citato  art. 65 dello Statuto; la quale e'
 stata prevista nella legge costituzionale n. 1/1963 quale  necessario
 strumento  di collaborazione fra Stato e regione e quindi come organo
 finalizzato alla ricerca di una sintesi  positiva  fra  posizioni  ed
 interessi potenzialmente diversi (sentenza n. 109/1995).
   2. - Violazione del principio di legalita' sostanziale e quindi dei
 principi  in  tema  di rapporti di rapporti tra fonti, in riferimento
 all'art. 17, comma 2 della legge n. 400/1988.
   In  via  subordinata  rispetto  ai  puntuali  e  assorbonti  motivi
 denuncianti  la  violazione  dell'art.  65  dello  Statuto si ritiene
 comunque  di  dover  eccepire  anche  che  l'impugnato  decreto   del
 Presidente   della   Repubblica  n.  431/1997  -  il  quale  reca  un
 regolamento di delegificazione autorizzato dall'art. 15  della  legge
 n. 436/1996 (ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988)
 -  e'  pure  illegittimo  per  violazione  del principio di legalita'
 sostanziale (e quindi dei principi in tema di rapporti tra fonti,  in
 riferimento  all'art.  17,  comma 2 della legge n. 400/1988), laddove
 esso disciplina oggetti estranei  all'autorizzazione  legislativa  da
 cui esso trae origine, derogando all'obbligo di puntuale rispetto dei
 criteri dettati dal citato dell'art. 15.
   L'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 prefigura un modello di
 delegificazione in senso tecnico, consistente nel trasferimento della
 disciplina  di un determinato ambito materiale dalla sede legislativa
 a quella regolamentare.
   Secondo il modello di delegificazione previsto dal citato comma  2:
 deve  ritenersi  che: a) la delegificazione puo' essere prevista solo
 nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge;  b)  essa  e'
 autorizzata  da leggi le quali, disponendo l'esercizio della potesta'
 regolamentare, debbono contenere le "norme generali regolatrici della
 materia", che successivamente il regolamento e' chiamato a  svolgere,
 prevedendo  altresi'  l'abrogazione  delle  preesistenti disposizioni
 legislative; c) dal punto di vista procedimentale  i  regolamenti  di
 delegificazione  sono  adottati  con  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato.
   Orbene la delegificazione autorizzata dall'art. 15 della  legge  n.
 436/1996  e' conforme a tale modello generale: infatti detto art.  15
 prevede l'emanazione di regolamenti aventi  specifico  riguardo  alla
 semplificazione  e  omogeneizzazione  di  procedure  amministrative e
 stabilisce a tale fine i criteri  regolatori  della  materia  secondo
 quanto previsto dall'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988.
   Ma  la  legge  n. 436/1996 con tale prevista delegificazione non ha
 inteso, ne' poteva, innovare il riparto di competenze fra lo Stato  e
 le  regioni  speciali:  e  nulla  consente  di ritenere che i criteri
 generali  di  semplificazione  stabiliti  autorizzassero   anche   ad
 incidere sulle competenze della regione|
   E  cio' in quanto - secondo quanto ribadito anche da codesta ecc.ma
 Corte, in generale con la sentenza n. 250/1996 e in  particolare  con
 la  sentenza  n.  69/1995  in  riferimento ai regolamenti autorizzati
 dalla legge n. 537/1993 - i regolamenti, per il loro rango, non  sono
 idonei  a  modificare  le  competenze sostanziali delle regioni cui i
 procedimenti si riferiscono.
   Con  la  richiamata  sentenza  n.  69/1995  e'  stato  infatti  con
 confermato l'orientamento gia' a suo tempo espresso dalla sentenza n.
 465/1991, con la quale codesta ecc.ma Corte medesima ha affermato che
 "...    i  regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, secondo comma,
 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ... non  risultano  legittimati  a
 disciplinare,   per   la   naturale  distribuzione  delle  competenze
 normative tra Stato e regioni ... le materie di spettanza regionale e
 conseguentemente neppure i procedimenti  amministrativi  attinenti  a
 tali  materie".  Ulteriormente chiarendo che "... la possibilita' per
 tali regolamenti di svolgere la  loro  efficacia  anche  nella  sfera
 regionale  verrebbe infatti a contrastare ... anche con la disciplina
 formulata in tema di regolamenti dalla legge 23 agosto 1988, n.  400,
 dove espressamente si esclude che i regolamenti governativi destinati
 a  disciplinare  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi recanti
 norme  di  principio  possano  incidere  su  materie  riservate  alla
 competenza regionale (art.  17, comma 1, lett. b)...)".
   A  tale  ultimo  proposito  la dottrina ha rilevato che tale ultima
 disposizione e' stata evidentemente richiamata anche con  riferimento
 ai  regolamenti di delegificazione previsti dal comma 2, in quanto si
 tratta dell'unica disposizione nell'ambito dell'art. 17  che  esclude
 espressamente l'intervento di regolamenti in materia regionale.
   3.  -  In  conclusione,  appare evidente che le impugante norme del
 decreto  del   Presidente   della   Repubblica   n.   431/1997   sono
 assolutamente  illegittime:  innanzitutto  perche'  emante in diretta
 violazione dell'art.  65 dello Statuto speciale (dal momento  che  e'
 stato  del  tutto  omesso  lo  speciale procedimento di emanazione di
 norme di attuazione del  medesimo  al  fine  del  trasferimento  alla
 regione   di   nuove  funzioni);  secondariamente  perche'  violative
 dell'art.   4,   n.   1   Stat.   (interferendo    nella    postesta'
 autorganizzativa  regionale);  in  terzo  luogo  perche'  non risulta
 rispettato il principio di leale collaborazione tra Stato  e  regioni
 (in relazione all'unilaterale trasferimento disposto); infine perche'
 i  contestati  commi  2  e  3 dell'art. 28 del decreto del Presidente
 della  Repubblica   n.   431/1997   disciplinano   oggetti   estranei
 all'autorizzazione   legislativa,  in  violazione  del  principio  di
 legalita' sostanziale e quindi dei principi in tema di  rapporti  tra
 fonti, in riferimento all'art. 17, comma 2 della legge n. 400/1988.
                         Istanza di sospensione
   Si  ritiene  che dalle esposte considerazioni in diritto emerga con
 evidenza il buon fondamento del proposto ricorso.
   Ma pure si rappresentano i gravi e irreparabili motivi che derivano
 concretamente dalla  persistenza  dell'efficacia  delle  disposizioni
 impugnate e che giustificano la proposizione dell'avanzata istanza di
 sospensione cautelare del provvedimento.
   Infatti deve rappresentarsi con la massima preoccupazione che dalla
 data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
 n.   431/1997   le  Autorita'  marittime  competenti  sul  territorio
 regionale si sono dichiarate incompetenti a  provvedere  al  rilascio
 dell'autorizzazione  alle  scuole  nautiche; mentre parallelamente la
 regione  Friuli-Venezia  Giulia  non  solo  non  e'   competente   ad
 esercitare   le  nuove  competenze  illegittimamente  conferite  alle
 regioni dall'impugnato regolamento,  ma  neppure  dispone  di  alcuna
 struttura  in grado di svolgere l'attivita' amministrativa necessaria
 a dare applicazione agli eccepiti commi 2 e 3 dell'art. 28,  i  quali
 vertono  appunto  su  materie  mai  sinora  rientrate  nella sfera di
 attribuzioni regionali.
   Ulteriormente deve essere messo in  massimo  rilievo  anche  che  a
 fronte  dell'attuale  dell'assoluta  incompetenza della regione nella
 materia di cui trattasi, alcun ufficio regionale potrebbe  esercitare
 i compiti amministrativi previsti dalle norme impugnate in assenza di
 una  specifica  disposizione  di  legge  regionale  attributiva della
 corrispondenti funzioni.
   A fronte di tale grave incertezza operativa creata dalle  impugnate
 disposizioni   statali,   pervengono   all'Amministrazione  regionale
 richieste di autorizzazione a gestire scuole nautiche alle quali  non
 e' possibile dare corso|
   E   da   cio'   deriva   sicuramente  una  concreta  situazione  di
 irreparabilita' di  danno  per  i  soggetti  che  intendono  svolgere
 attivita'  di  addestramento  nautico  avendo  presentato le relative
 istanze di autorizzazione (cit.  All. 1), dal momento che  alla  luce
 della  sopravvenuta  e  impugnata  normativa  statale nell'ambito del
 territorio  della  regione  non  risulta  piu'   possibile   svolgere
 legittimamente alcuna attivita' di addestramento per il conseguimento
 delle  patenti  nautiche per assoluta mancanza di organi competenti a
 rilasciare la relativa autorizzazione.
   Per le considerazioni giuridiche suesposte, che ci  si  riserva  di
 integrare ed illustrare nel corso dell'instaurato giudizio, si chiede
 che codesta ecc.ma Corte costituzionale adita voglia in via cautelare
 sospendere  l'atto  impugnato  e in via definitiva dichiarare che non
 spetta  allo  Stato  trasferire  con  regolamento nuove funzioni alla
 regione Friuli-Venezia Giulia, conseguentemente annullando i commi  2
 e 3 dell'art. 28 del d.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431.
     Trieste-Roma, addi' 11 febbraio 1998
              L'avvocato della regione: avv. Renato Fusco
 98C0182