IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette
Visto l'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995; n. 504;
Visto il punto 13 della tabella A allegata al predetto testo unico
che prevede l'aliquota ridotta di accisa per la benzina ed il G.P.L.
consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al
trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di
assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento
dell'amministrazione finanziaria;
Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state
stabilite le modalita' per la concessione, mediante buoni di imposta,
del menzionato beneficio fiscale;
Visto il punto 97 dell'area n. 1 della tabella allegata al decreto
19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288
del 10 dicembre 1994, che individua l'organo competente all'adozione
del provvedimento di ammissione al beneficio fiscale degli enti di
assistenza e di pronto soccorso nel direttore generale del
Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;
Visto il decreto 24 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1998, con il quale altri enti di
assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla
stessa agevolazione;
Viste le domande, corredate della prescritta documentazione, con le
quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di
essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale;
Visti i pareri favorevoli espressi in merito alle predette domande
dai competenti uffici tecnici di finanza;
Decreta:
Art. 1.
1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che
hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della
tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504 e dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto 31
dicembre 1993 relativamente alla benzina ed al G.P.L. consumati per
l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli
ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono
aggiunti:
1069) Pubblica assistenza (P.A.) Croce verde Murisengo e Valle
Cerrina, con sede in Murisengo (Alessandria);
1070) Associazione volontari di pronto soccorso e pubblica
assistenza di Vimercate, con sede in Vimercate (Milano);
1071) S.O.S. dei Laghi - Associazione volontaria, con sede in
Travedona Monate (Varese);
1072) Confraternita di misericordia della Valdambra, con sede in
Bucine (Arezzo);
1073) Confraternita di misericordia di Luco dei Marsi, con sede in
Luco dei Marsi (L'aquila);
1074) Confraternita di misericordia di Roccasecca, con sede in
Roccasecca (Frosinone);
1075) Confraternita di misericordia di Torrecuso, con sede in
Torrecuso (Benevento);
1076) Confraternita di misericordia di San Mango sul Calore, con
sede in San Mango sul Calore (Avellino);
1077) Confraternita di misericordia di piazza di Pandola-Montoro
Inferiore, con sede in Montoro Inferiore (Avellino);
1078) Pronto intervento volontari - Sanluri, con sede in Sanluri
(Cagliari);
1079) Associazione volontariato S. Marco, con sede in Siliqua
(Cagliari).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 febbraio 1998
Il direttore generale: Del Giudice