MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.61 del 14-3-1998)

  Con  decreto  ministeriale   n.  24029  del  4   febbraio  1998  e'
ulteriormente approvato il programma  per crisi aziendale realtivo al
periodo dal  15 luglio  1996 al  31 agosto  1996, della  ditta S.p.a.
Metallvakuum  Poliplastic,  con  sede  in  Abbiategrasso  gia'  Monza
(Milano) e unita' di Abbiategrasso gia' Cusano Milanino - Milano.
  Art. 3-bis della legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 9  gennaio 1997 con effetto dal 15  gennaio 1996, in
favore  dei  lavoratori  interessati dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Metallvakuum  Poliplastic,  con  sede  in  Abbiategrasso  gia'  Monza
(Milano) e unita' di Abbiategrasso gia' Cusano Milanino (Milano), per
il periodo dal 15 luglio 1996 al 31 agosto 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 22  aprile 1996 con  decorrenza 15
luglio 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 24030  del 4 febbraio 1998,  a seguito
dell'approvazione   relativa   al  programma   per   ristrutturazione
aziendale  intervenuta con  il  presente decreto,  e' autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 21
marzo 1997  con effetto dal 1  luglio 1996, in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.r.l.  Falck  Siderservizi  -
Gruppo Falck,  con sede in  Sesto San  Giovanni (Milano) e  unita' di
Sesto San Giovanni  (Milano), per il periodo dal 1  luglio 1997 al 31
dicembre 1997.
  Istanza  aziendale presentata  il 7  agosto 1997  con decorrenza  1
luglio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24031  del 4 febbraio 1998 e' approvato
il programma per ristrutturazione aziendale relativo al periodo dal 1
aprile 1997  al 31 dicembre  1997, della ditta S.p.a.  Manifattura di
Trento, con  sede in Spini di  Gardolo (Trento) e unita'  di Spini di
Gardolo (Trento).
  Parere comitato tecnico del 18 dicembre 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati dipendenti dalla ditta  S.p.a. Manifattura di Trento, con
sede  in Spini  di  Gardolo (Trento)  e unita'  di  Spini di  Gardolo
(Trento), per il periodo dal 1 aprile 1997 al 30 settembre 1997.
  Istanza  aziendale presentata  il 4  aprile 1997  con decorrenza  1
aprile 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 24032  del 4 febbraio 1998,  a seguito
dell'approvazione del programma per  crisi aziendale, intervenuta con
il  decreto  ministeriale  del  24 luglio  1997,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24
luglio 1997 con effetto dal 12  maggio 1997, in favore dei lavoratori
interessati dipendenti dalla  ditta S.p.a. Linea Sprint,  con sede in
Milano  e  unita' di  Treviglio  (Bergamo),  per  il periodo  dal  12
novembre 1997 all'11 maggio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 10  novembre 1997 con decorrenza 12
novembre 1997.
  A  seguito dell'approvazione  del  programma  per crisi  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  del 14  novembre 1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
14  novembre 1997  con  effetto dal  14 aprile  1997,  in favore  dei
lavoratori  interessati dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Officine  di
Borgo San Giovanni (Lodi), e unita' di Borgo San Giovanni (Lodi), per
il periodo dal 14 ottobre 1997 al 13 aprile 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 23 ottobre 1997  con decorrenza 14
ottobre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24033  del 4 febbraio 1998 e' approvato
il programma  per ristrutturazione aziendale relativo  al periodo dal
28 aprile 1997  al 27 aprile 1999, della ditta  S.p.a. Roferm, dal 29
aprile  1997 Biochemie,  con sede  in Rovereto  (Trento) e  unita' di
Rovereto (Trento).
  Parere comitato tecnico del 17 dicembre 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione  aziendale, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta S.p.a. Roferm, dal 29
aprile  1997 Biochemie,  con sede  in Rovereto  (Trento) e  unita' di
Rovereto (Trento),  per il periodo dal  28 aprile 1997 al  27 ottobre
1997.
  Istanza aziendale  presentata il 14  maggio 1997 con  decorrenza 28
aprile 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24034  del 4 febbraio 1998 e' approvato
il programma per ristrutturazione aziendale relativo al periodo dal 3
febbraio 1997 al 2 febbraio 1998,  della ditta S.p.a. La Rinascente -
Cash & Carry - Gruppo Rinascente,  con sede in Rozzzano - Milanofiori
(Milano) e unita' di Cash & Carry - Via Acicastello - Catania.
  Parere comitato tecnico del 23 dicembre 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione  aziendale, in favore dei
lavoratori interessati dipendenti dalla  ditta S.p.a. La Rinascente -
Cash & Carry  - Gruppo Rinascente, con sede in  Rozzano - Milanofiori
(Milano) e unita' di Cash & Carry - Via Acicastello - Catania, per il
periodo dal 3 febbraio 1997 al 2 agosto 1997.
  Istanza  aziendale presentata  il 21  marzo 1997  con decorrenza  3
febbraio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24035  del 4 febbraio 1998 e' approvato
il programma  per riorganizzazione aziendale relativo  al periodo dal
17 marzo 1997 al 15 marzo 1998, della ditta S.p.a. Fater, con sede in
Pescara, e unita' di Patrica (Frosinone).
  Parere comitato tecnico del 17 dicembre 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione  aziendale, in favore dei
lavoratori interessati dipendenti dalla  ditta S.p.a. Fater, con sede
in Pescara  e unita' di  Patrica (Frosinone),  per il periodo  dal 17
marzo 1997 al 16 settembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 15  aprile 1997 con  decorrenza 17
marzo 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24036  del 4 febbraio 1998 e' approvato
il programma  per riorganizzazione aziendale relativo  al periodo dal
10 giugno 1997  al 9 giugno 1998, della ditta  S.p.a. B.C.E. Sud, con
sede in Bari, e unita' di Bari.
  Parere comitato tecnico dell'11 dicembre 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione  aziendale, in favore dei
lavoratori interessati dipendenti dalla  ditta S.p.a. B.C.E. Sud, con
sede in Bari, e unita' di Bari,  per il periodo dal 10 giugno 1997 al
9 dicembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 18  luglio 1997 con  decorrenza 10
giugno 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24037  del 4 febbraio 1998 e' approvato
il programma  per riorganizzazione aziendale relativo  al periodo dal
16  gennaio  1997  al  15  luglio  1997,  della  ditta  S.p.a.  Sadam
Castiglionese, con sede in Bologna, e unita' di Villasor (Cagliari).
  Parere comitato tecnico dell'11 dicembre 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione  aziendale, in favore dei
lavoratori   interessati   dipendenti   dalla  ditta   S.p.a.   Sadam
Castiglionese, con sede  in Bologna e unita'  di Villasor (Cagliari),
per il periodo dal 16 gennaio 1997 al 15 luglio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 20  febbraio 1997 con decorrenza 16
gennaio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 24038  del 4 febbraio 1998,  a seguito
dell'approvazione  del  programma   per  riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  12 giugno  1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale gia'  disposta con decreto ministeriale del
12  giugno 1997  con  effetto dal  2 settembre  1996,  in favore  dei
lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  F.I.V.  E.
Bianchi  - Gruppo  Piaggio-Fiat, con  sede in  Treviglio (Bergamo)  e
unita' di Treviglio  (Bergamo) e Cisterna di Latina  (Latina), per il
periodo dal 2 marzo 1997 al 31 agosto 1997.
  Istanza  aziendale presentata  il 20  marzo 1997  con decorrenza  2
marzo 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 24039  del 4 febbraio 1998,  in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. I.A.M. Rinaldo  Piaggio, con
sede in Genova e unita' di  Finale Ligure (Savona), per un massimo di
706 dipendenti, e Genova-Sestri, per un massimo di 422 dipendenti, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione salariale dal 28 novembre 1997 al 27 maggio 1998.
  La  corresponsione del  trattamento di  cui sopra  e' ulteriormente
prorogata dal 28 maggio 1998 al 28 novembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge numero 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 24040  del 4 febbraio 1998,  in favore
dei lavoratori dipendenti  dalla S.r.l. Cugher, con  sede in Cernusco
sul Naviglio (Milano) e unita' di Cernusco sul Naviglio (Milano), per
un massimo  di 14  dipendenti, e'  autorizzata la  corresponsione del
trattamento straordinario  di integrazione  salariale dal  4 dicembre
1993 al 3 giugno 1994.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 4
giugno 1994 al 3 dicembre 1994.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge numero 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 24041  del 4 febbraio 1998,  in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.  Consorzio  agrario
provinciale di Teramo, con sede in  Teramo e unita' in Teramo, per un
massimo  di  28  dipendenti,  e' autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario  di integrazione  salariale dal  12 gennaio
1998 all'11 luglio 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 12
luglio 1998 all'11 gennaio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 24042  del 4 febbraio 1998,  in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ecologia, con sede in Milano e
unita'  in  Milano, per  un  massimo  di  19 dipendenti,  di  Robecco
(Milano),  per un  massimo di  2 dipendenti  e San  Giovanni Valdarno
(Arezzo),  per  un  massimo  di   1  dipendente,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 24 marzo 1997 al 23 settembre 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 24
settembre 1997 al 23 marzo 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 24043  del 4 febbraio 1998,  in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla  Francavilla Alluminio, con  sede in
Barletta (Bari),  e unita' di Barletta  (Bari), per un massimo  di 20
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale dal  24 dicembre 1996  al 23
giugno 1997.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
12 dicembre 1997, n. 23893.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 24
giugno 1997 al 23 dicembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 24044  del 4 febbraio 1998,  in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.  Impresa  Dicorato  (Gruppo
Dicorato),  con sede  in  Trani  (Bari), e  unita'  di Bari,  Foggia,
Matera,  Potenza,  Taranto, per  un  massimo  di 274  dipendenti,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 2 maggio 1996 al 1 novembre 1996.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
12 dicembre 1997, n. 23894.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 2
novembre 1996 al 1 maggio 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 24045  del 4 febbraio 1998,  in favore
dei  lavoratori dipendenti  dalla S.r.l.  Fo.Al., con  sede in  Leini
(Torino)  e  unita'  di  Caselle   (Torino),  per  un  massimo  di  5
dipendenti,  Cirie'  (Torino),  per  un  massimo  di  13  dipendenti,
Collegno  (Torino),  per  un   massimo  di  5  dipendenti,  Orbassano
(Torino), per un massimo di  10 dipendenti, Rivarolo (Torino), per un
massimo di  6 dipendenti, Robassomero  (Torino), per un massimo  di 9
dipendenti,  Torino,  per  un  massimo  di  17  dipendenti,  Volpiano
(Torino),  per  un  massimo  di   5  dipendenti,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 29 luglio 1997 al 28 gennaio 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 29
gennaio 1998 al 28 luglio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 24046  del 4 febbraio 1998,  in favore
dei  lavoratori dipendenti  dalla S.r.l.  Bini, con  sede in  Cardito
(Napoli),  e  unita'  di  Cardito  (Napoli), per  un  massimo  di  22
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale dal  28 dicembre 1994  al 27
giugno 1995.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 28
giugno 1995 al 27 dicembre 1995.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 24047  del 4 febbraio 1998,  in favore
dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. SAFIE -  Societa' fondiaria e
per imprese  edili, con sede  in Milano, e  unita' di Milano,  per un
massimo  di  107 dipendenti,  e'  autorizzata  la corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 luglio 1997
al 31 dicembre 1997.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 1
gennaio 1998 al 30 giugno 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 24048  del 4 febbraio 1998,  in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arredamenti Sea Line, con sede
in Orvieto (Terni), e unita' di Orvieto (Terni), per un massimo di 24
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale  dall'8 settembre 1997  al 7
marzo 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dall'8
marzo 1998 al 7 settembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 24049  del 4 febbraio 1998,  in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a.  Puntovetro, con sede  in San
Vito al Tagliamento (Pordenone), e  unita' di San Vito al Tagliamento
(Pordenone),  per  un massimo  di  7  dipendenti, e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 3 novembre 1997 al 2 maggio 1998.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 3
maggio 1998 al 2 novembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 24051  del 4 febbraio 1998,  a seguito
dell'accertamento  delle  condizioni di  ristrutturazione  aziendale,
intervenuto con decreto ministeriale del  1 agosto 1997, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.T.A.,
con  sede in  Bolzano  e unita'  di  Bolzano, per  il  periodo dal  1
settembre 1997 al 28 febbraio 1998.
  Con decreto  ministeriale n. 24052  del 4 febbraio 1998,  a seguito
dell'accertamento di  cui all'art. 1  del decreto ministeriale  del 2
agosto  1996, n.  21248 e  come da  relativa richiesta  aziendale, e'
prorogata  la  la  corresponsione del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale,  per il  periodo dal 19  dicembre 1996  al 18
giugno 1997,  in favore dei lavoratori,  giornalisti dipendenti dalla
R.C.S. Editori S.p.a., con sede in Milano, e unita' di Roma e Milano.
  La  corresponsione del  trattamento di  cui sopra  e' ulteriormente
prorogata sino al 31 agosto 1997.
  L'Istituto  nazionale  di  previdenza per  i  giornalisti  italiani
verifichera'  la sussistenza  dei  requisiti di  accesso ai  benefici
autorizzati con il presente provvedimento.