Disposizioni relative alla coltivazione della Cannabis sativa L. (Canapa da "tiglio").(GU n.62 del 16-3-1998)
Vigente al: 16-3-1998
Agli assessorati regionali agricoltura All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti Alla Confederazione generale degli agricoltori italiani Alla Confederazione italiana dei coltivatori Alla Confederazione produttori agricoli e, per conoscenza: Alla commissione U.E. D.G. VI - C4 Al Ministero della difesa - Comando carabinieri tutela norme comunitarie e agroalimentari (MIPA) (c.a. col. Francesco Zito) Al Ministero delle finanze - Comando generale guardia di finanza - III reparto - II Ufficio operazioni (c.a. cap. Fabio Massimo) Al Ministero di grazia e giustizia - Gabinetto del Ministro - Direzione generale affari penali Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo e competitivita' - Div. VI (c.a. di Vincenzo Crescenzi) Al Ministero dell'interno - Dipartimento di polizia scientifica Uff. studi legislativi (c.a. dott.ssa Diana Bellomo Rosa) Al Ministero della sanita' - Dipartimento di farmacovigilanza - Uff. centrale stupefacenti (c.a. dott.ssa Chiara Monzali) Ai commissari del Governo presso le regioni Alla Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali (MIPA) Con circolare di questo Ministero n. 13 del 9 luglio 1990 (prot. n. H-2216) sono state evidenziate le norme innovative che presiedono all'applicazione del regime di aiuti comunitari per il lino tessile e la canapa di cui al reg. (CEE) n. 1164/89 e successive integrazioni. In particolare, per quanto concerne la coltivazione della canapa, la contemporanea applicazione della disciplina sugli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e la conseguente azione degli organi di controllo, non ha tuttavia consentito di dare attuazione alla predetta normativa comunitaria nel territorio nazionale, con l'eccezione di limitati casi sperimentali. E cio' pur in presenza, da un lato, di una crescente domanda da parte dei diversi utilizzatori industriali ed una tangibile ripresa di coltivazione in alcuni Paesi europei (Francia, Olanda, Regno Unito, Repubblica Federale Tedesca, ecc.) e, dall'altro, di una forte esigenza di diversificazione degli investimenti agricoli, specie nelle aree di antica tradizione canapicola. Su questa base, nell'intento di rimuovere le condizioni ostative alla ripresa di coltivazione della canapa in Italia e quindi di dare certezza operativa agli agricoltori interessati, questo Ministero si e' fatto promotore, a partire fin dal 1993, di talune specifiche iniziative, riassumibili nei seguenti punti: 1) introduzione di marcatori cromatici e genetici (semi triploidi) nelle varieta' italiane iscritte nel registro delle sementi, nell'ambito di uno specifico programma di ricerca affidato all'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna; 2) definizione con gli organi nazionali di polizia e con il Ministero di grazia e giustizia di un percorso operativo diretto alla tutela degli agricoltori ed alla effettuazione dei controlli che scaturiscono dall'attuazione dell'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990; 3) reperimento sul mercato internazionale delle sementi certificate necessarie per l'investimento iniziale, a fini sperimentali e dimostrativi, di un areale di circa 1.000 Ha; 4) definizione con le regioni e con l'interprofessione produttiva di un programma di investimenti colturali in condizioni confinate; 5) formulazione di un nuovo progetto organico di ricerca allargato alla fase di utilizzazione del prodotto (fibra, cellulosa, coibentante, ecc). Su questa base nel corso della prossima campagna di commercializzazione 1998/99 la coltivazione della canapa da tiglio, sia per impieghi cartari che tessili, dovra' svolgersi nell'ambito di zone limitate - circoscritte e perfettamente identificate e possibilmente su appezzamenti contigui - individuati con accordo fra le parti interessate, agricola e industriale, secondo i criteri concordati in sede regionale e nazionale e comunque fino ad un areale massimo di 1.000 Ha. Gli assessorati regionali all'agricoltura cureranno il corretto svolgimento della campagna, tenendo presente che la diffusione di tale coltura sara' necessariamente graduale, oltre che per gli impegni assunti in sede interministeriale e di cui sopra si e' fatto cenno, anche in relazione alla insufficiente disponibilita' di idoneo seme certificato, obbligatorio per l'ottenimento del contributo comunitario. In merito agli adempimenti da assolvere, anche ai fini dello svolgimento dei controlli di polizia, i coltivatori di canapa, singoli o associati, direttamente o tramite le proprie organizzazioni professionali di categoria, sono tenuti a far pervenire all'ufficio regionale dell'agricoltura presente nella provincia interessata o ad altro ufficio indicato dalla regione, e comunque competente per territorio, la dichiarazione di semina ed emergenza, tassativamente entro il 15 maggio p.v., e non piu' entro il 15 luglio, come previsto a pag. 3 della citata circolare n. 13/1990, di cui, peraltro, si confermano le disposizioni di carattere generale. Gli uffici anzidetti entro il 25 maggio successivo trasmettono, accompagnata da apposito elenco nominativo e riepilogativo, che sara' firmato per ricevuta, ai comandi della Guardia di finanza, della stazione dei Carabinieri ed al Commissariato di pubblica sicurezza, competenti per territorio, copia delle dichiarazioni presentate, fornendo, se del caso, tutte le ulteriori informazioni ritenute utili ai fini di una rapida e precisa individuazione delle aziende coltivatrici di canapa. Copia di tale elenco con ricevuta di ritorno, dovra' essere tempestivamente trasmesso, a cura degli uffici regionali in argomento, ai rispettivi assessorati regionali di appartenenza, i quali garantiranno il successivo ed ugualmente tempestivo inoltro agli organi centrali dei tre corpi succitati, che saranno indicati con corrispondenza a parte. In tutti i casi, allo scopo di programmare un soddisfacente svolgimento della campagna, questo Ministero si riserva di convocare una o piu' riunioni di coordinamento con tutte le parti interessate, sia prima della semina, sia durante lo svolgimento della stessa. Nel raccomandare la massima diffusione della presente circolare presso gli operatori ed organismi interessati, si sottolinea che la ripresa della coltivazione di cannabis sativa in Italia, resa possibile grazie agli accordi preliminari raggiunti a livello nazionale con tutte le amministrazioni centrali competenti per materia, sara' tanto piu' diffusa, serena e di sicura proiezione per il futuro, quanto maggiore sara' l'attenzione e l'impegno dei coltivatori, delle organizzazioni di categoria e degli uffici regionali nel puntuale adempimento di tutte le attivita' di competenza. Il Ministro: Pinto Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1998 Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 2