MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale
(GU n.62 del 16-3-1998)

  Con  decreto  ministeriale   n.  24053  del  4   febbraio  1998  e'
autorizzata, per  il periodo dal 2  maggio 1997 al 1  maggio 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Rhibo Ruggero
Hilbe, con sede  in Pianoro (Bologna) e unita'  di Radicofani (Siena)
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce, per 24  mesi, la riduzione massima  dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 20  ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di  lavoratori pari a 26 unita',  metalmeccanico su un
organico complessivo di 28 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla   S.p.a.   Rhibo   Ruggero  Hilbe,   a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24054  del  4   febbraio  1998  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 aprile 1997 al 31 dicembre 1997, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in favore  dei lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Manifatture
Lane G. Marzotto e Figli, con  sede in Valdagno (Vicenza) e unita' di
Arezzo  e  Rassina  (Arezzo),  per  i quali  e'  stato  stipulato  un
contratto di  solidarieta' che stabilisce,  per 9 mesi,  la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 24  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
689  unita', di  cui 24  lavoratori  parttime da  20 a  10 ore  medie
settimanali su un organico complessivo di 905 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Manifatture  Lane G.  Marzotto e
Figli, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4,
art. 6,  del decreto-legge  1 ottobre 1996,  n. 510,  convertito, con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24055  del  4   febbraio  1998  e'
autorizzata, per il periodo dal 17 novembre 1997 al 16 novembre 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. S.A.I.T., con
sede in  Settimo Torinese (Torino)  e unita' di Brandizzo,  via F.lli
Rosselli, 20  (Torino), Brandizzo,  via Torino,  416 (Torino),  per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 12  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  40 ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 80 unita', su un organico complessivo di
92 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. S.A.I.T.,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24056  del  4   febbraio  1998  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 gennaio 1995 al  31 dicembre 1995,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  interessati  addetti  alla   unita'  di  mensa  aziendale
sottoindicata,  limitatamente  alle  giornate  in  cui  vi  e'  stato
l'intervento   della   cassa   integrazione  guadagni   ordinaria   o
straordinaria  presso la  societa'  appaltante  anch'essa di  seguito
indicata: S.r.l. MG2, con sede in  Torino e unita' di Centro Ricerche
Fiat Orbassano (Torino) e Fiat Auto stabilimento Abarth (Torino), per
i  quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per 12  mesi, la riduzione massima  dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 28  ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo  di lavoratori  pari a  7 unita', ed  in favore  di 17
lavoratori  parttime  secondo  le modalita'  di  riduzione  riportate
nell'allegato  prospetto   che  fa  parte  integrante   del  presente
provvedimento, su un organico complessivo di 24 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. MG2, a corrispondere i particolari
benefici previsti  dai commi 2  e 4 nei  limiti di cui  al successivo
comma  13 dell'art.  5  del  decreto-legge 20  maggio  1993, n.  148,
convertito, con  modificazioni nella  legge 19  luglio 1993,  n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24057  del  4   febbraio  1998  e'
autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 febbraio 1996,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  interessati  addetti  alla   unita'  di  mensa  aziendale
sottoindicata,  limitatamente  alle  giornate  in  cui  vi  e'  stato
l'intervento   della   cassa   integrazione  guadagni   ordinaria   e
straordinaria  presso la  societa'  appaltante  anch'essa di  seguito
indicata: S.r.l.  MG2, con  sede in  Torino e  unita' di:  Fiat Auto,
Beinasco (Torino), Fiat Auto Centrale Energia, Rivalta (Torino), Fiat
Auto  Enti  Centrali  (Torino),  Fiat  Auto  Ingresso  33,  Mirafiori
(Torino), Fiat Auto Mirafiori  ex Teksid, Rivalta (Torino), Palazzine
19-21 Mirafiori (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta'  che stabilisce,  per 12  mesi, la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 7
unita', ed in  favore di 32 lavoratori parttime  secondo le modalita'
di  riduzione   riportate  nell'allegato   prospetto  che   fa  parte
integrante del presente provvedimento,  su un organico complessivo di
39 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. MG2, a corrispondere i particolari
benefici previsti  dai commi 2  e 4 nei  limiti di cui  al successivo
comma  13 dell'art.  5  del  decreto-legge 20  maggio  1993, n.  148,
convertito, con  modificazioni nella  legge 19  luglio 1993,  n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24070  del  9   febbraio  1998  e'
autorizzata, per il periodo dal 5  maggio 1997 al 4 novembre 1997, la
correspozione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in favore  dei lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Impresa  di
costruzioni  ingegneri Giovannini  e  Micheli, con  sede  in Roma,  e
unita' di Roma sede e cantieri (Roma), per i quali e' stato stipulato
un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,45 ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
11 unita', su un organico complessivo di 75 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Impresa di  costruzioni ingegneri
Giovannini  e  Micheli,  a  corrispondere  il  particolare  beneficio
previsto dal  comma 4, art. 6,  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, nei limiti  finanziari posti dal comma stesso,  tenuto conto dei
criteri  di priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996,
registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24071  del  9   febbraio  1998  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 giugno 1997 al 30 novembre 1997, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Texunion, con
sede in Misinto (Milano) e unita' di Misinto (Milano), per i quali e'
stato stipulato  un contratto di  solidarieta' che stabilisce,  per 6
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 12 unita', su un organico complessivo di
37 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Texunion,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24072  del  9   febbraio  1998  e'
autorizzata, per il periodo dal 2 giugno 1997 al 31 dicembre 1997, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Sils Laterizi,
con  sede  in  Montalcino  fraz.   Torrenieri  (Siena)  e  unita'  di
Montalcino fraz. Torrenieri  (Siena), per i quali  e' stato stipulato
un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 7 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,28 ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
39 unita', su un organico complessivo di 39 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Sils Laterizi, a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.