Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.63 del 17-3-1998)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista le legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992; Viste le deliberazioni delle autorita' accademiche di questa Universita'; Visto l'art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997, ove e' stabilito che gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea siano disciplinati dagli atenei in conformita' a criteri generali determinati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con uno o piu' decreti; Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, datato 5 agosto 1997, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997, "sono autorizzate - in via generale - le modifiche all'ordinamento didattico proposte per l'adeguamento di corsi esistenti alle relative tabelle"; Vista la nota ministeriale prot. n. 2884 del 30 ottobre 1997; Nelle more dell'acquisizione del parere del Comitato universitario regionale di coordinamento; Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 - pubblicato nel supplemento n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 1996 - non contiene ordinamenti didattici; Considerato che, nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo, le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 426 del titolo XXIII dello statuto dell'Universita' degli studi di Bari e' inserito il seguente articolo e intitolazione: Art. 427. Diploma universitario di operatore dei beni culturali 1 (Costituzione e durata del corso di diploma). - Presso la facolta' di lettere e filosofia di Bari, con decentramento nella sede di Taranto, e' istituito il diploma universitario di "Operatore dei beni culturali - indirizzo beni archeologici". Il corso di diploma ha lo scopo di fornire un'adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dalle aree professionali degli esperti dei beni storicoartistici, archeologici e degli operatori del restauro dei beni culturali. Il corso di diploma fornira' agli allievi una formazione integrata teoricopratica, fondata su aree criticamente e metodologicamente orientate in direzione storicoartistica, storicoarcheologica, attraverso un'ermeneutica aggiornata che consenta l'accesso a strumenti adeguati per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. La durata del corso di diploma e' stabilita in tre anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diploma di operatore dei beni culturali. 2 (Accesso al corso di diploma). - L'iscrizione al corso di diploma e' regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accessi agli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun corso e' stabilito annualmente dal senato accademico, sentiti il consiglio di facolta' e quelli delle strutture didattiche competenti, in base alle risorse disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali del Ministro dell'Universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalita' delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della struttura didattica competente. 3 (Corsi di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti). - Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 e' riconosciuto affine ai corsi di laurea in lettere, indirizzo classico e indirizzo moderno e storia; ai corsi di laurea in conservazione dei beni culturali, indirizzo archeologico, storicoartistico; al corso di laurea in materie letterarie. Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio competente riconoscera', anche previa integrazione, gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validita' culturale, propedeutica o professionale, per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. Le modalita' del riconoscimento sono fissate dal manifesto degli studi. In esso sara' indicato l'anno di corso al quale lo studente potra' iscriversi. Questo non potra' essere superiore al terzo. 4 (Articolazione del corso degli studi). - Il corso di diploma si articola in una prima parte dedicata alla formazione di base e in una seconda con l'indirizzo: beni archeologici. L'attivita' didattica complessiva comprende non meno di 1300 ore di cui almeno 150 ore di esercitazioni pratiche di laboratorio, di tirocinio, e di apprendimento delle principali lingue d'uso. Le attivita' pratiche possono essere svolte anche presso qualificati enti e istituti pubblici e privati, con i quali si siano stipulate apposite convenzioni. L'ordinamento didattico e' formulato con riferimento ad aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini, raggruppate per consentire di raggiungere definiti obiettivi didatticoformativi e individuate al successivo p. 5, in cui per ciascuna di esse e' previsto il numero minimo di ore di attivita' didattiche. L'attivita' didattica sara' articolata in quindici discipline di durata annuale. Sono poi previsti due cicli didattici brevi, le ore di attivita' pratiche di laboratorio, e quelle di studio delle lingue. 5 (Ordinamento didattico). - Le quindici discipline annuali e i due cicli brevi, nonche' le attivita' di laboratorio e di tirocinio, dovranno riguardare le discipline incluse nelle apposite areee. I due cicli didattici brevi dovranno riguardare le discipline indicate come opzionali. Le prime sei discipline annuali concorreranno alla formazione di base e riguarderanno una disciplina per ciascuna delle seguenti aree: I Anno. Area 1 - Diritto e organizzazione: storia del diritto italiano; diritto amministrativo; diritto pubblico; economia e organizzazione aziendale; diritto e legislazione dei beni culturali. Area 2 - Storia: storia greca; storia romana; storia bizantina; storia medievale; storia moderna; stroria contemporanea; storia del Vicino Oriente antico; storia dell'India e dell'Asia centrale; storia dell'Asia orientale. Area 3 - Storia dell'arte: storia dell'arte greca e romana; storia dell'arte bizantina; storia dell'arte medievale; storia dell'arte moderna; storia dell'arte contemporanea; storia dell'arte musulmana; storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale; storia dell'arte dell'Estremo Oriente; storia dell'arte dell'Asia sudorientale; storia dell'arte tibetana e mongola; storia dell'arte copta. Area 4 - Storia della scienza: storia della scienza; storia del pensiero scientifico; storia della tecnica. Area 5 - Informatica: informatica generale; telematica; elaborazione delle immagini. Area 6 - Lingue straniere: lingua inglese; lingua francese; lingua tedesca; lingua spagnola. Le altre nove annualita' riguarderanno le discipline raggruppate nelle aree previste. Il manifesto degli studi indichera' il numero delle discipline da scegliersi entro ciascuna area, fermo restando l'obbligo del concorso di ciascuna di esse. II Anno - Indirizzo beni archeologici. Area 1 - Storia dell'arte antica: storia dell'arte greca e romana; storia dell'arte bizantina; storia dell'arte dell'Estremo Oriente; storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale. Area 2 - Archeologia: archeologia greca e romana; archeologia della Magna Grecia; archeologia feniciopunica; archeologia tardoantica; archeologia cristiana; archeologia medievale; egittologia; archeologia del Vicino e Medio Oriente; archeologia e storia dell'arte dell'India; archeologia e storia dell'arteiranica; archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale; archeologia e storia dell'arte dell'Asia sudorientale; archeologia e storia dell'arte dell'Asia orientale; numismatica; archeologia subacquea; storia dell'architettura e dell'urbanistica greca e romana (H12X). Area 3 - Preistoria e protostoria: ecologia preistorica; civilta' preclassiche; paletnologia; protostoria europea; paleontologia umana e animale; etruscologia; civilta' dell'Italia preromana; etnomusicologia. Area 4 - Etnoantropologia: etnologia; antropologia culturale; geografia storica; antropologia storica del mondo antico; storia delle tradizioni popolari; storia della cultura materiale. Area 5 - Lingue antiche: lingua latina; lingua greca. III Anno - Indirizzo beni archeologici. Area 6 - Tecniche del rilevamento e della documentazione: rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi; metodologia e tecniche della ricognizione e dello scavo; telerilevamento e rilevazione di immagini; elementi di topografia e fotogrammetria; topografia antica; documentazione ceramografica. Area 7 - Archeometria: rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi; archeometria; geoarcheologia; bioarcheologia; elementi di ecologia. Area 8 - Restauro: teoria e tecniche del restauro dei manufatti archeologici; storia e tecniche del restauro; museografia; museotecnica; museologia e storia del collezionismo; chimica del restauro; caratteri costruttivi dell'edilizia storica (H13X); progettazione dei prodotti ceramici; tecnologia e chimica dei materiali ceramici. E' previsto un ciclo didattico a se' stante dedicato ad una seconda lingua d'uso. Il numero minimo di ore di attivita' didattica e' fissato in settanta ore per ciascuna disciplina. I due cicli didattici brevi riguarderanno, per ciascun indirizzo, le discipline indicate come opzionali dalla facolta' presso le quali il corso di diploma e' istituito. Il numero minimo di ore di attivita' didattiche per i cicli brevi e' fissato in trenta ore per ciascuna disciplina. 6 (Esame di diploma). - L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione complessiva raggiunta e ha un suo momento qualificante nella discussione di un elaborato finale steso dallo studente. 7 (Regolamento dei corsi di diploma). - I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformita' di quello didattico, l'articolazione dei corsi di diploma, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bari, 31 ottobre 1997 Il rettore: Cossu