UNIVERSITA' DI BARI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1997 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.63 del 17-3-1998)

                             IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita'  degli studi di  Bari, approvato
con  regio   decreto  14   ottobre  1926,   n.  2134,   e  successive
modificazioni;
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista le legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992;
  Viste  le  deliberazioni  delle  autorita'  accademiche  di  questa
Universita';
  Visto  l'art.  17,  comma  95,  della legge  n.  127/1997,  ove  e'
stabilito che  gli ordinamenti  didattici dei  corsi di  laurea siano
disciplinati  dagli   atenei  in   conformita'  a   criteri  generali
determinati   dal   Ministero   dell'universita'  e   della   ricerca
scientifica e tecnologica con uno o piu' decreti;
  Visto l'atto  di indirizzo  del Ministero dell'universita'  e della
ricerca scientifica e  tecnologica, datato 5 agosto  1997, nelle more
dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 17, comma 95, della legge
n.  127/1997, "sono  autorizzate -  in  via generale  - le  modifiche
all'ordinamento  didattico   proposte  per  l'adeguamento   di  corsi
esistenti alle relative tabelle";
  Vista la nota ministeriale prot. n. 2884 del 30 ottobre 1997;
  Nelle more dell'acquisizione del  parere del Comitato universitario
regionale di coordinamento;
  Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' di Bari, emanato
con decreto  rettorale n. 7772 del  22 ottobre 1996 -  pubblicato nel
supplemento n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 1996
- non contiene ordinamenti didattici;
  Considerato  che,  nelle  more  della  emanazione  del  regolamento
didattico  di  ateneo,  le   modifiche  di  statuto  riguardanti  gli
ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  studi di Bari  e' ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo  l'art. 426  del titolo  XXIII dello  statuto dell'Universita'
degli studi di Bari e' inserito il seguente articolo e intitolazione:
                              Art. 427.
                        Diploma universitario
                   di operatore dei beni culturali
  1  (Costituzione  e durata  del  corso  di  diploma). -  Presso  la
facolta' di lettere e filosofia di Bari, con decentramento nella sede
di Taranto, e'  istituito il diploma universitario  di "Operatore dei
beni culturali - indirizzo beni archeologici".
  Il corso di  diploma ha lo scopo di  fornire un'adeguata conoscenza
di  metodi   e  contenuti   culturali  e  scientifici   orientata  al
conseguimento   del   livello    formativo   richiesto   dalle   aree
professionali degli esperti dei beni storicoartistici, archeologici e
degli operatori del restauro dei beni culturali.
  Il corso di diploma fornira'  agli allievi una formazione integrata
teoricopratica,  fondata  su  aree criticamente  e  metodologicamente
orientate   in   direzione   storicoartistica,   storicoarcheologica,
attraverso  un'ermeneutica   aggiornata  che  consenta   l'accesso  a
strumenti adeguati per la conservazione  e la valorizzazione dei beni
culturali. La durata  del corso di diploma e' stabilita  in tre anni.
Al compimento  degli studi viene  conseguito il titolo di  diploma di
operatore dei beni culturali.
  2 (Accesso al corso di diploma). - L'iscrizione al corso di diploma
e' regolata in  conformita' alle norme vigenti in  materia di accessi
agli studi universitari. Il numero  degli iscritti a ciascun corso e'
stabilito annualmente dal senato  accademico, sentiti il consiglio di
facolta' e quelli delle strutture didattiche competenti, in base alle
risorse disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i
criteri generali  del Ministro  dell'Universita' e della  ricerca, ai
sensi dell'art.  9, comma  4, della legge  n. 341/1990.  Le modalita'
delle  prove  di  ammissione   sono  stabilite  dal  consiglio  della
struttura didattica competente.
  3 (Corsi di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti). - Ai fini del
proseguimento degli studi,  il corso di diploma  universitario di cui
all'art.  1 e'  riconosciuto affine  ai corsi  di laurea  in lettere,
indirizzo classico e  indirizzo moderno e storia; ai  corsi di laurea
in   conservazione  dei   beni  culturali,   indirizzo  archeologico,
storicoartistico; al corso di laurea in materie letterarie.
  Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio competente riconoscera',
anche  previa  integrazione,  gli   insegnamenti  seguiti  con  esito
positivo, avendo riguardo alla loro validita' culturale, propedeutica
o professionale, per la formazione  richiesta dal corso al quale sono
chiesti il trasferimento o l'iscrizione.
  Le modalita'  del riconoscimento  sono fissate dal  manifesto degli
studi. In  esso sara' indicato l'anno  di corso al quale  lo studente
potra' iscriversi. Questo non potra' essere superiore al terzo.
  4 (Articolazione del  corso degli studi). - Il corso  di diploma si
articola in una prima parte dedicata alla formazione di base e in una
seconda con l'indirizzo: beni archeologici.
  L'attivita' didattica complessiva comprende non meno di 1300 ore di
cui  almeno 150  ore  di esercitazioni  pratiche  di laboratorio,  di
tirocinio, e di apprendimento delle principali lingue d'uso.
  Le   attivita'  pratiche   possono  essere   svolte  anche   presso
qualificati enti e istituti pubblici e  privati, con i quali si siano
stipulate apposite convenzioni.
  L'ordinamento  didattico  e'  formulato  con  riferimento  ad  aree
disciplinari  intese  come  insiemi  di  discipline  scientificamente
affini, raggruppate per consentire  di raggiungere definiti obiettivi
didatticoformativi  e individuate  al  successivo p.  5,  in cui  per
ciascuna di  esse e' previsto  il numero  minimo di ore  di attivita'
didattiche.
  L'attivita' didattica  sara' articolata  in quindici  discipline di
durata annuale. Sono  poi previsti due cicli didattici  brevi, le ore
di  attivita'  pratiche di  laboratorio,  e  quelle di  studio  delle
lingue.
  5 (Ordinamento didattico). - Le quindici discipline annuali e i due
cicli  brevi, nonche'  le attivita'  di laboratorio  e di  tirocinio,
dovranno riguardare le discipline incluse nelle apposite areee.
  I  due  cicli didattici  brevi  dovranno  riguardare le  discipline
indicate come opzionali.
  Le prime  sei discipline  annuali concorreranno alla  formazione di
base e riguarderanno una disciplina per ciascuna delle seguenti aree:
 I Anno.
  Area 1 - Diritto e organizzazione:
   storia del diritto italiano;
   diritto amministrativo;
   diritto pubblico;
   economia e organizzazione aziendale;
   diritto e legislazione dei beni culturali.
  Area 2 - Storia:
   storia greca;
   storia romana;
   storia bizantina;
   storia medievale;
   storia moderna;
   stroria contemporanea;
   storia del Vicino Oriente antico;
   storia dell'India e dell'Asia centrale;
   storia dell'Asia orientale.
  Area 3 - Storia dell'arte:
   storia dell'arte greca e romana;
   storia dell'arte bizantina;
   storia dell'arte medievale;
   storia dell'arte moderna;
   storia dell'arte contemporanea;
   storia dell'arte musulmana;
   storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
   storia dell'arte dell'Estremo Oriente;
   storia dell'arte dell'Asia sudorientale;
   storia dell'arte tibetana e mongola;
   storia dell'arte copta.
  Area 4 - Storia della scienza:
   storia della scienza;
   storia del pensiero scientifico;
   storia della tecnica.
  Area 5 - Informatica:
   informatica generale;
   telematica;
   elaborazione delle immagini.
  Area 6 - Lingue straniere:
   lingua inglese;
   lingua francese;
   lingua tedesca;
   lingua spagnola.
  Le altre  nove annualita'  riguarderanno le  discipline raggruppate
nelle aree  previste. Il manifesto  degli studi indichera'  il numero
delle discipline  da scegliersi  entro ciascuna area,  fermo restando
l'obbligo del concorso di ciascuna di esse.
 II Anno - Indirizzo beni archeologici.
  Area 1 - Storia dell'arte antica:
   storia dell'arte greca e romana;
   storia dell'arte bizantina;
   storia dell'arte dell'Estremo Oriente;
   storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale.
  Area 2 - Archeologia:
   archeologia greca e romana;
   archeologia della Magna Grecia;
   archeologia feniciopunica;
   archeologia tardoantica;
   archeologia cristiana;
   archeologia medievale;
   egittologia;
   archeologia del Vicino e Medio Oriente;
   archeologia e storia dell'arte dell'India;
   archeologia e storia dell'arteiranica;
   archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;
   archeologia e storia dell'arte dell'Asia sudorientale;
   archeologia e storia dell'arte dell'Asia orientale;
   numismatica;
   archeologia subacquea;
  storia dell'architettura e dell'urbanistica greca e romana (H12X).
  Area 3 - Preistoria e protostoria:
   ecologia preistorica;
   civilta' preclassiche;
   paletnologia;
   protostoria europea;
   paleontologia umana e animale;
   etruscologia;
   civilta' dell'Italia preromana;
   etnomusicologia.
  Area 4 - Etnoantropologia:
   etnologia;
   antropologia culturale;
   geografia storica;
   antropologia storica del mondo antico;
   storia delle tradizioni popolari;
   storia della cultura materiale.
  Area 5 - Lingue antiche:
   lingua latina;
   lingua greca.
 III Anno - Indirizzo beni archeologici.
  Area 6 - Tecniche del rilevamento e della documentazione:
   rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
   metodologia e tecniche della ricognizione e dello scavo;
   telerilevamento e rilevazione di immagini;
   elementi di topografia e fotogrammetria;
   topografia antica;
   documentazione ceramografica.
  Area 7 - Archeometria:
   rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
   archeometria;
   geoarcheologia;
   bioarcheologia;
   elementi di ecologia.
  Area 8 - Restauro:
  teoria e tecniche del restauro dei manufatti archeologici;
   storia e tecniche del restauro;
   museografia;
   museotecnica;
   museologia e storia del collezionismo;
   chimica del restauro;
   caratteri costruttivi dell'edilizia storica (H13X);
   progettazione dei prodotti ceramici;
   tecnologia e chimica dei materiali ceramici.
  E' previsto un ciclo didattico a se' stante dedicato ad una seconda
lingua d'uso.
  Il  numero minimo  di  ore  di attivita'  didattica  e' fissato  in
settanta ore per ciascuna disciplina.
  I due  cicli didattici brevi riguarderanno,  per ciascun indirizzo,
le discipline indicate come opzionali  dalla facolta' presso le quali
il corso di diploma e' istituito.
  Il numero minimo  di ore di attivita' didattiche per  i cicli brevi
e' fissato in trenta ore per ciascuna disciplina.
  6 (Esame  di diploma). - L'esame  di diploma tende ad  accertare la
preparazione complessiva  raggiunta e ha un  suo momento qualificante
nella discussione di un elaborato finale steso dallo studente.
  7 (Regolamento dei corsi di diploma). - I consigli delle competenti
strutture  didattiche  determinano,   con  apposito  regolamento,  in
conformita'  di  quello  didattico,   l'articolazione  dei  corsi  di
diploma, secondo quanto  previsto dall'art. 11, comma  2, della legge
n. 341/1990.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Bari, 31 ottobre 1997
                                                    Il rettore: Cossu