MINISTERO DELL'AMBIENTE

ORDINANZA 23 febbraio 1998 

  Misure di salvaguardia nell'ambito  di aree ricadenti nel perimetro
del parco nazionale del Gargano.
(GU n.64 del 18-3-1998)

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 5 giugno 1995, di
istituzione dell'Ente parco nazionale del Gargano;
  Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sezione  2  -bis,  n.  231  /98 depositata  il  19  febbraio  1998  e
notificata al Ministero dell'ambiente il 20 febbraio 1998, con cui e'
stato  disposto  l'annullamento  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  5 giugno  1995 "limitatamente  alla parte  riguardante le
statuizioni sulla perimetrazione definitiva";
  Considerato  che  l'effetto  conformativo nascente  dalla  sentenza
citata consiste nel rinnovo del  procedimento di esame, valutazione e
motivato  accoglimento   o  non   accoglimento  delle   richieste  di
perimetrazione e di  zonazione - presentate dalla  regione Puglia con
la deliberazione di  giunta n. 1687 in  data 12 giugno 1995  e con le
deliberazioni di giunta n. 5413/1994 e n. 6457/1994 ivi richiamate -,
e nella conseguente proposta al  Consiglio dei Ministri di uno schema
di decreto del Presidente della  Repubblica integrativo del decreto 5
giugno 1995, annullato in parte qua;
  Considerato  che il  Ministero dell'ambiente  ha gia'  avviato tale
procedimento, mediante nota del  direttore del servizio conservazione
della natura prot. n. 2603 in  data 23 febbraio 1998, che affida alla
segreteria  tecnica  delle  aree  naturali  protette,  tramite  la  1
divisione  del  servizio,  l'esame preliminare  della  documentazione
presentata  dalla regione  Puglia e  l'acquisizione -  anche mediante
consultazione  con gli  enti  interessati -  di elementi  informativi
aggiornati  riguardo   alla  valenza  naturalistica  delle   aree  in
questione, nonche' alla presenza in loco di insediamenti ed attivita'
produttivi, ed assegna il termine  inderogabile del 15 marzo 1998 per
presentare una proposta da  sottoporre alle valutazioni del Ministero
dell'ambiente;
  Ritenuto assolutamente  necessario, nelle more  della ridefinizione
del  procedimento di  perimetrazione e  zonazione del  territorio del
parco del Gargano, assicurare la conservazione dello stato dei luoghi
e   delle   risorse   naturali   nei   territori   della   previgente
perimetrazione,  esposti  al  pericolo di  attivita',  comportamenti,
situazioni,  interventi  ed  atti  tali  da  causare  manomissioni  o
alterazioni pregiudizievoli ed irreversibili;
  Visto l'art. 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;
                               Ordina:
  Nei territori inclusi nella  perimetrazione del parco nazionale del
Gargano di  cui al decreto  del Presidente della Repubblica  5 giugno
1995, pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale del  4 agosto  1995, sono
comunque vietate, fino al 30 aprile 1998 le seguenti attivita':
  a) la cattura, l'uccisione, il  danneggiamento ed il disturbo della
fauna selvatica, ad eccezione di  quanto eseguito per fini di ricerca
e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco;
  b) l'esecuzione di nuove costruzioni edilizie e la realizzazione di
nuove  infrastrutture  di  qualsiasi   genere,  ove  non  autorizzata
dall'Ente parco alla data attuale;
  c) l'apertura e l'esercizio di  nuove cave e nuove miniere, nonche'
la coltivazione  di nuovi giacimenti  di idrocarburi e  gas naturale,
ove non autorizzati dall'Ente parco alla data attuale.
  La presente ordinanza e'  immediatamente esecutiva ed e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 23 febbraio 1998
                                                  Il Ministro: Ronchi