N. 12 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 febbraio 1998

                                 N. 12
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale  depositato  in
 cancelleria il 6 febbraio 1998 (della regione Piemonte)
 Edilizia  e urbanistica - Silenzio-assenso - Adozione di procedure di
    silenzio-assenso da parte degli enti locali, in  applicazione  dei
    decreti-legge decaduti per mancata conversione, i cui effetti sono
    stati  fatti salvi dall'art. 2, comma 61,  legge n. 662 del 1996 -
    Validita'  dei  relativi  strumenti   urbanistici   "gia'   intesi
    approvati"  e previsione, a tal fine, che il termine di 180 giorni
    stabilito per la formazione del silenzio-assenso, non maturato nel
    periodo di vigenza del singolo decreto-legge,  sia  raggiunto  nel
    periodo  di  vigenza  dei  successivi  decreti-legge - Lesione del
    principio secondo cui cessa ex tunc l'efficacia dei  decreti-legge
    non  convertiti  entro  il termine di 60 giorni - Violazione delle
    competenze regionali in materia di tutela del paesaggio,  di  beni
    ambientali  e  di  urbanistica  -  Illegittimita' del ricorso allo
    strumento del silenzio-assenso  per  attivita'  di  pianificazione
    territoriale - Richiamo, in particolare, alle sentenze della Corte
    costituzionale nn. 244 e 429 del 1997.
 (Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 49, comma 18).
 (Cost.,  artt.  9, 77, terzo comma, 117 e 118; d.P.R. 24 luglio 1977,
    n. 616, artt. 82 e 83).
(GU n.11 del 18-3-1998 )
   Ricorre la regione Piemonte in persona del presidente della  Giunta
 regionale,  on.le  Gian  Paolo Brizio, autorizzato con delibera della
 Giunta regionale n. 4/23844 del  26  gennaio  1998,  rappresentato  e
 difeso  (in  virtu'  di  delega a margine) dall'avv. Anita Ciavarra e
 dall'avv.  Enrido  Romanelli,  e  presso  lo   studio   del   secondo
 elettivamente  domiciliato  in  Roma,  via  Cosseria  n. 5, contro la
 Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dell'on. Presidente
 del Consiglio pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo
 Chigi, nonche' presso l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  via  dei
 Portoghesi   n.   12,   per   la   declaratoria   di   illegittimita'
 costituzionale dell'art. 49, comma 18, della legge 27 dicembre  1997,
 n.   449,  recante  "Misure  per  la  stabilizzazione  della  finanza
 pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre
 1997 - supplemento ordinario n.  255.
                            Premesso in fatto
   1. - La legge 27 dicembre 1997, n. 449,  come  in  epigrafe  meglio
 specificata,  ha  fra l'altro dettato, all'art. 49, ultimo comma, una
 disciplina incompatibile con le competenze normative regionali di cui
 all'art. 117 Cost. in materia di urbanistica e di lavori pubblici  di
 interesse   regionale,  e  sulle  correlate  funzioni  amministrative
 regionali di cui all'art. 118 della Costituzione.
   Infatti, con la disciplina in questione, si e' previsto  che  "Sono
 considerati  validi gli strumenti urbanistici gia' intesi approvati a
 seguito dell'applicazione, da parte degli enti che li hanno adottati,
 delle  procedure  del  silenzio-assenso  previste  dai   dd.-ll.   27
 settembre 1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995, n.
 24,  27 marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n.
 310, 20 settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24  gennaio
 1996, n. 30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio
 1996,  n.  388, e 24 settembre 1996, n. 495, i cui effetti sono fatti
 salvi ai sensi dell'art. 2, comma 61, della legge 23  dicembre  1996,
 n.    662.  Ai  fini  della  presente  disposizione,  il  termine  di
 centottanta giorni previsto per la formazione  del  silenzio-assenso,
 non  maturato  nel  periodo  di vigenza del decreto-legge, si intende
 raggiunto nel periodo di vigenza dei successivi decreti-legge".
   2. - Va al riguardo ricordato che il silenzio-assenso previsto  dal
 d.-l.  27  settembre  1994,  n.  551  e successive reiterazioni aveva
 indotto la ricorrente  regionie  Piemonte  a  promuovere  impugnativa
 avanti  codesta  ecc.ma  Corte,  lamentando  che  la previsione di un
 silenzio-assenso per l'approvazione, da parte  della  regione,  degli
 strumenti  urbanistici  e delle relative varianti adottati dai comuni
 avrebbe  comportato  la   violazione   delle   competenze   regionali
 legislative  ed amministrative in materia di urbanistica, di cui agli
 artt. 117 e 118 della Costituzione.
   In particolare, con riferimento a tali  decreti-legge,  la  regione
 aveva  avuto  modo  di  evidenziare  che  gia' vari comuni piemontesi
 avevano  fatto  applicazione  del   silenzio-assenso   previsto   dai
 decreti-legge in questione che si erano succeduti nel tempo, per dare
 per   approvati   piani  regolatori,  in  assenza  di  un  deliberato
 regionale. Dopo vari tentativi infruttuosi di ottenere la conversione
 dei decreti-legge succedutisi, il Governo aveva dovuto rinunziare  ad
 introdurre   la   descritta   disciplina   con   lo  strumento  della
 decretazione  d'urgenza,  successivamente  alla  mancata  conversione
 anche  del decreto-legge n. 495 del 24 settembre 1996 (decaduto il 23
 novembre 1996). Conseguentemente, la materia veniva disciplinata  dai
 commi  da  37  a 60 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
 recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che non
 riproduceva la previsione  del  silenzio-assenso  rispetto  ai  piani
 regolatori;  tuttavia il successivo comma 61 dello stesso dell'art. 2
 della  legge  23  dicembre  1996,  n. 662 prevedeva che fossero fatti
 salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
 del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, e dei  successivi  decreti-legge
 reiterati.
   La   regione,   quindi,  manteneva  la  propria  impugnativa  della
 menzionata disciplina, se ed in quanto la  previsione  del  comma  61
 dell'art.   2 della legge n. 662 del 1996 avesse dovuto essere intesa
 nel senso di far salvi gli effetti del silenzio-assenso previsto  dai
 decreti-legge  successivamente  reiterati,  assumendo  la  somma  dei
 periodi di efficacia temporanea  di  ciascun  singolo  decreto-legge,
 come  idonea  al decorso del termine dei centottanta giorni necessari
 (secondo  la  disciplina  decaduta)  per   il   perfezionamento   del
 silenzio-assenso.
   Su  detta  impugnativa,  codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale  si
 pronunziava con la sentenza n. 429 del 1997. Si  impugna  attualmente
 l'art.  49,  comma  18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante
 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", per i  motivi
 di cui in appresso.
                               In diritto
   3.  -  Con  la  sentenza  23  dicembre 1997, n. 429, codesta ecc.ma
 Corte,  pronunziando  sui  giudizi  di  legittimita'   costituzionale
 proposti  dalla  regione Piemonte avverso i dd.-ll. 25 marzo 1996, n.
 154 e 25 maggio 1996, n. 285, richiamando  la  sentenza  n.  244  del
 1997,   con   cui   era   stata   decisa   analoga   impugnativa  del
 silenzio-assenso di altra regione, aveva  escluso  che  la  sanatoria
 potesse  comportare violazione della sfera regionale di competenza in
 quanto l'"interpretazione di norma di sanatoria del decreto-legge non
 convertito deve essere condotta  tenendo  presente  che  tale  potere
 attribuito  al legislatore (art. 77, terzo comma, della Costituzione)
 e' ontologicamente diverso, anche per la  conseguenze  giuridiche,  a
 quello  di conversione in legge del decreto-legge, in quanto riguarda
 i rapporti giuridici sorti nel periodo di vigenza del decreto, la cui
 provvisoria efficacia e' venuta meno ex tunc. Di conseguenza  possono
 essere salvati solo gli effetti gia' prodottisi durante il periodo di
 vigenza del singolo provvedimento di urgenza decaduto"; su tale base,
 codesta  ecc.ma  Corte  precisava  ancora  che  "non puo' la salvezza
 estendersi a situazioni che non  si  erano  ancora  verificate  nello
 stesso  periodo  e che potevano verificarsi (in relazione al previsto
 termine di centottanta giorni) solo dopo  la  scadenza  dei  sessanta
 giorni  previsti  per  la conversione, cioe' quando i decreti avevano
 perso  efficacia  sin  dall'inizio.  In  realta',  solo  i   rapporti
 giuridici   sorti   sulla   base   dei   decreti   non  convertiti  e
 conseguentemente le situazioni verificatesi  durante  il  periodo  di
 vigenza  dei  decreti-legge  non  convertiti  possono  essere oggetto
 dell'intervento normativo - previsto dal terzo comma  dell'art.    77
 della  Costituzione  -  che  e'  legge  ordinaria con possibilita' di
 efficacia retroattiva consentita espressamente  dalla  Costituzione".
 Potendo  attribuire  alla  norma  allora in esame un'"interpretazione
 costituzionalmente corretta", codesta ecc.ma Corte escluse allora  la
 ricorrenza   dell'illegittimita'   costituzionale   ipotizzata  dalla
 ricorrente regione Piemonte.
   Appare   tuttavia   corollario   ineluttibile    della    ricordata
 giurisprudenza  della  Corte  costituzionale l'illegittimita' ex art.
 77, terzo comma, Cost., di una norma che faccia salvi gli effetti  di
 decreti-legge  che non si erano ancora prodotti al momento della loro
 decadenza  per  mancata  conversione,  ed  e'  appunto  quello che e'
 accaduto con la norma oggi impugnata dalla regione  Piemonte.  Sembra
 inequivoco   quindi   che   il   provvedimento   normativo  impugnato
 costituisce un tentativo del legislatore statale di eludere i  limiti
 di  validita'  del  proprio  operato  nell'attribuire  un'efficacia a
 decreti decaduti, cosi' come tracciati con  le  menzionate  decisioni
 nn. 244 e 249 del 1997, per gli piu' proprio in relazione alla stessa
 fattispecie  ed  alla  medesima  norma per la quale quei limiti erano
 stati affermati da codesta ecc.ma Corte.
   4. - Peraltro, deve anche denunziarsi la  violazione  dei  principi
 dettati dall'art. 9 della Costituzione, e delle competenze in materia
 di  tutela dei beni ambientali e protezione della natura direttamente
 attribuite alle regioni dagli artt. 82 ed 83  del  d.P.R.  24  luglio
 1977,  n. 616. In generale, il consolidamento (sia pure a posteriori)
 di un silenzio-assenso per l'approvazione, da  parte  della  regione,
 degli  strumenti  urbanistici  e delle relative varianti adottati dai
 comuni comporta la violazione delle competenze regionali  legislative
 ed  amministrative in materia di urbanistica, di cui agli artt. 117 e
 118 della Costituzione.
   Al riguardo, va ricordato che codesta ecc.ma Corte  ha  escluso  la
 legittimita'  del  ricorso  al silenzio-assenso, con riferimento alle
 attivita' amministrative ad alta discrezionalita', fra cui rientrano,
 per espresso richiamo della giurisprudenza in questione, le attivita'
 di  pianificazione  territoriale,  in  quanto  finisce  per  incidere
 sull'essenza stessa della competenza regionale (C. cost., 12 febbraio
 1996,  n.  26; C. cost., n. 393 del 1992 e n. 408 del 1995). Infatti,
 di regola, al silenzio della  pubblica  amministrazione  non  possono
 essere  attribuite  valenze  particolari:  soltanto  una  legge  puo'
 attribuirgli - per ipotesi specifiche - un  significato  concludente,
 come  l'approvazione  od  il  rifiuto.  E,  dunque,  in  un ambito di
 competenza normativa della regione, ad attribuire al  silenzio  della
 pubblica  amministrazione  una  siffatta valenza, non puo' che essere
 una legge regionale.  Sembra  infine  significativo  ricordare  come,
 rispetto  alla  disciplina posta dall'art. 32 della legge 28 febbraio
 1985, n. 47, codesta  ecc.ma  Corte  abbia  a  suo  tempo  dichiarato
 l'illegittimita'   (per  violazione  degli  artt.  117  e  118  della
 Costituzione) della previsione dell'art. 12, comma 3, del d.-l.    12
 gennaio  1988, n. 2, che spostava la decorrenza del termine stabilito
 per il parere delle autorita' preposte alla tutela del paesaggio,  in
 quanto  incideva  sulle  competenze normative ed amministrative delle
 regioni a statuto ordinario, fino a  svuotarle  in  partica  di  ogni
 contenuto  (C. cost., 10 marzo 1988, n. 302, in Giur. cost., 1988, I,
 1222).
                                P. Q. M.
   Si   chiede   pertanto:   piaccia   all'ecc.ma   Corte   dichiarare
 costituzionalmente  illegittimo,  per  violazione  degli artt. 9, 77,
 terzo comma, 117 e  118  dell'art.  49,  comma  18,  della  legge  27
 dicembre  1997,  n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della
 finanza pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del  30
 dicembre  1997 - supplemento ordinario n. 255, con ogni provvedimento
 conseguenziale.
     Roma, addi' 28 gennaio 1998
              Avv. Anita Ciavarra - avv. Enrico Romanelli
 98C0129