N. 133 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 dicembre 1997

                                N. 133
  Ordinanza  emessa  il  18  dicembre  1997  dal  pretore di Pavia nel
 procedimento penale a carico di Raggi Anna Maria
 Processo penale - Giudizio di rinvio -  Obbligo  per  il  giudice  di
    rinvio  di  uniformarsi  alla  sentenza  della Corte di cassazione
    anche nel caso  in  cui  si  siano  verificate  condizioni  (nella
    specie:  mutamento  di  giurisprudenza dopo la detta sentenza) che
    facciano ritenere  errato  o  superato  il  principio  di  diritto
    espresso  -  Lesione  del  diritto  di  difesa  -  Violazione  del
    principio  di  buon  andamento  ed  imparzialita'  della  pubblica
    amministrazione.
 (C.P.P. 1988, art. 627, comma 3).
 (Cost., artt. 24 e 97).
(GU n.11 del 18-3-1998 )
                              IL PRETORE
   Ritenuta   la   non   manifesta  infondatezza  della  questione  di
 illegittimita' costituzionale sollevata dalla difesa e  ritenendo  la
 questione  rilevante  ai  fini della decisione del presente processo,
 vista la richiesta depositata dal difensore  dell'imputato,  ai  fini
 della  decisione  pronuncia  la  seguente  ordinanza:  Poiche' questo
 procedimento era  stato  precedentemente  concluso  con  sentenza  26
 settembre  1995,  n.  457,  in cui il pretore di Pavia dichiarava non
 doversi procedere nei confronti dell'imputata per  il  reato  di  cui
 all'art.  388,  cosi' diversamente qualificato il fatto ascritto alla
 medesima imputata per mancanza di valida querela,  infatti  la  Raggi
 Anna  Maria  era imputata per il reato di cui all'art.  334 per avere
 quale proprietaria e custode dei beni pignorati  in  data  17  aprile
 1992  sottratto gli stessi all'esecuzione promossa nei suoi confronti
 dall'Intendenza di finanza di Pavia  per  il  recupero  di  spese  di
 giustizia;  e  che  a  seguito della predetta sentenza del pretore di
 Pavia  il  procuratore  generale  presso  la  Corte  d'appello  aveva
 promosso   ricorso   in   Cassazione   poiche'   rilevava   l'erronea
 applicazione della legge penale sotto  il  profilo  che  la  condotta
 ascritta  all'imputata  era stata ascritta all'imputata inesattamente
 ed era stata integrata nello schema di cui all'art. 388,  invece  che
 in  quello di cui all'art.  334, ipotesi originariamente contestata e
 perseguibile d'ufficio; che la sentenza della Corte di cassazione  in
 data  22 febbraio 1996, n. 337 della sezione VI annullava la predetta
 sentenza del pretore di Pavia e quindi rinviava per il nuovo giudizio
 a questo  pretore,  accogliendo  quindi  il  gravame  proposto  dalla
 procura  generale,  cosi'  motivando,  in quanto la sottrazione delle
 cose  sottoposte  a  pignoramento  nell'ambito  della  procedura  per
 recupero  delle  spese  di  giustizia integra unicamente l'ipotesi di
 reato punita dall'art. 334;
   Preso atto che, pero', la medesima Corte di cassazione  sezione  VI
 ha  progressivamente  mutato orientamento stabilendo il principio per
 cui la sottrazione del bene sottoposto a pignoramento che si  stanzia
 all'autorita'  amministrativa integra il reato di cui all'art.  388 e
 non quello di cui all'art. 334, e che questo principio veniva esposto
 sia nelle sentenze della Cassazione,  sempre  sezione  VI,  4  giugno
 1996, che in quelle della medesima sezione, n. 8113 del 12 agosto, ed
 ancora ribadito con la sentenza n. 7339 del 1997;
   Rilevato  inoltre  che,  cosi'  come  l'art.  627, terzo comma, del
 c.p.p., invece, prescrive l'obbligo  per  il  giudice  di  rinvio  di
 uniformarsi  alle  sentenze  della  Corte  di cassazione per cio' che
 concerne ogni questione di diritto con essa decisa;
   Rileva questo pretore che nel  caso  di  specie  per  l'mputata  si
 avrebbe un nuovo processo non solo per un'imputazione per la quale e'
 gia'  stata  assolta,  seppur  per mancanza di querela, in omaggio al
 principio cosi' come rinnovellato dalla Cassazione VI.
   Si crea a questo punto, a parere di questo giudice,  che  condivide
 quanto  eccepito  dalla  difesa,  un  mancato  coordinamento  fra  il
 principio stabilito nell'art. 627, comma terzo, e l'art.  24  di  cui
 alla Costituzione, in quanto non consentendo l'art. 627, terzo comma,
 c.p.p.  al  giudice  di  rinvio  di discostarsi dalla decisione della
 suprema Corte allorquando si siano verificate condizioni che facciano
 ritenere errato o superato il principio del diritto espresso; e anche
 alla luce dell'art. 97, primo comma,  della  Costituzione,  sotto  il
 profilo   dell'imparzialita'   dell'amministrazione  della  giustizia
 nonche' del suo buon andamento e dell'economicita' processuale;  pone
 l'art.  627,  nello  specifico  caso,  la  signora  Raggi Anna Maria,
 imputata, nella condizione di dover riaffrontare un  nuovo  processo,
 con  ovvio  aggravio  ed  ulteriori  spese,  laddove  si otterra' una
 sentenza che obbliga il giudice ad uniformarsi  ad  un  principio  di
 legge ormai superato. E costringe la stessa imputata Raggi Anna Maria
 ad  aderire  a  un  nuovo grado di giudizio, in questo caso presso la
 Corte d'appello perche', invece, le  venga  riconosciuto  il  proprio
 diritto  ad  essere  assolta,  cosi'  come  da  giurisprudenza  ormai
 costante della medesima Corte di cassazione.   Quindi, la  violazione
 al diritto di difesa si concreta nell'impossibilita' dell'imputata di
 sostenere   gia'   oggi,   davanti   a  questo  giudice  la  corretta
 interpretazione di legge, ed impone ugualmente a  questo  giudice  di
 non  applicare  la  stessa  impostazione,  fornita  peraltro, come si
 ribadisce, dalla Cassazione, sezione VI, essendo lo stesso  vincolato
 al principio vetusto cui la Cassazione ha rinviato.
                               P. Q. M.
   Per  tali  motivi  la  presente questione appare non legittimamente
 infondata e rilevante ai fini della decisione dell'odierno processo;
   Si  manda  la  stessa  ordinanza,  a  cura  della  cancelleria,  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento per gli adempimenti necessari;
   Si  manda,  per  la  notifica  della  presente  ordinanza  e  della
 sospensione del processo che qui  si  pronuncia,  anche  all'imputata
 Raggi Anna Maria oggi contumace.
     Pavia, addi' 18 dicembre 1997
                           Il pretore: Stella
 98C0221