Scioglimento della societa' cooperativa edilizia "Ovidio", in Ciampino.(GU n.65 del 19-3-1998)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA Visto l'art. 2544 del codice civile; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperativa; Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della societa' cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992; Decreta: La societa' cooperativa edilizia sottoelencata e' sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59: societa' cooperativa edilizia "Ovidio", con sede in Ciampino, costituita per rogito notaio Vittorio Auriemma in data 22 maggio 1986, repertorio n. 6840, registro societa' n. 5959/86, tribunale di Velletri, BUSC n. 29508/220910. Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 23 febbraio 1998 Il dirigente: Pironomonte