Comunicato relativo al regolamento n. 260/98 della Commissione del 30 gennaio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalita' d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine, nonche' i regolamenti (CE) n. 589/96, (CE) n. 935/97, (CE) n. 936/97, (CE) n. 995/97, (CE) n. 996/97, (CE) n. 1006/97, (CE) n. 1042/97, (CE) n. 1376/97, (CE) n. 1939/97 e (CE) n. 1940/97. (Comunicato del 23 febbraio 1998).(GU n.65 del 19-3-1998)
Nella GUCE L 25 del 31 gennaio 1998, e' stato pubblicato il regolamento della Commissione n. 260/98 del 30 gennaio 1998 con il quale a partire dal 1 febbraio 1998 sono state introdotte sostanziali modifiche al regime dei titoli di importazione, nel settore delle carni bovine, disciplinato dal regolamento 1445/95. Qui di seguito vengono evidenziate alcune delle modifiche di maggior interesse per gli operatori, accompagnate da note esplicative. 1) Gli importi delle cauzioni per la richiesta dei titoli sono stati cosi' modificati: 5 ECU/capo per i bovini vivi (precedente importo 3 ECU); 12 ECU/100 kg per le carni bovine e le relative preparazioni (precedente importo 2 ECU). 2) Il nuovo articolo 6-quater del regolamento n. 1445/95 indica che l'art. 14, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento CEE n. 3719/88 non e' d'applicazione. Di conseguenza viene soppressa la possibilita' di non costituire cauzioni per la richiesta di titoli di importazione se il loro valore e' uguale o inferiore a 120,75 ECU. L'operatore dovra' pertanto depositare la cauzione per la richiesta di un titolo di importazione, qualsiasi sia il quantitativo di bovini vivi, carni o prodotti in esso indicato. Resta inteso che la cauzione non e' richiesta se il suo importo totale per un titolo e' inferiore o uguale a 5 ECU (cauzione dovuta per un capo) o se il titolo e' emesso a nome di un organismo d'intervento. Cio' in quanto rimane valido il disposto dell'art. 14, paragrafo 3, primo comma, del regolamento CEE 1445/95. 3) Con l'art. 6-quinquies del regolamento 1445/95 si e' innovato nel senso che "in deroga all'art. 33, paragrafo 3, lettera b), punto ii), del regolamento (CEE) n. 3719/88, il termine massimo per fornire la prova di importazione con perdita parziale della cauzione e' di quattro mesi a decorrere dalla data di scadenza del titolo e la percentuale di perdita parziale e' fissato al 50%". Pertanto il termine di 24 mesi ed il riferimento al 15% dell'importo dell'intera cauzione che figuravano precedentemente nel citato art. 33, paragrafo 3, lettera b), punto ii), non hanno piu' validita' per i titoli di importazione richiesti a partire dal 1 febbraio 1998. Nulla e' innovato per i titoli di esportazione. Trascorso, quindi, il termine di due mesi dalla scadenza per la presentazione al Mincomes del titolo di importazione utilizzato ai fini dello svincolo totale della cauzione, questa Amministrazione dovra' applicare immediatamente e fino al quarto mese dalla scadenza, un incameramento del 50% dell'importo dell'intera cauzione; inoltre dopo il quarto mese si procedera' all'incameramento totale della cauzione. 4) E' stato, inoltre previsto l'obbligo (nuovo articolo 6-ter del regolamento 1445/95) per quanto concerne i contingenti tariffari aperti per piu' Paesi terzi e per le importazioni non preferenziali, di far indicare, sul retro del titolo o del suo estratto e piu' precisamente nella casella 31, il Paese di origine delle merci, al momento dell'imputazione del titolo presso la dogana dove avviene l'operazione di importazione. Al riguardo si precisa che, essendo il regolamento della Commissione n. 260/98 applicabile ai titoli di importazione richiesti a partire dal 1 febbraio 1998, gli operatori restano obbligati per tutti i titoli richiesti prima di tale data (ancorche' rilasciati in data successiva) ad inviare al Ministero del commercio con l'estero, entro tre settimane dall'avvenuta importazione le comunicazioni, relative al quantitativo sdoganato ed al relativo Paese d'origine qualora le stesse fossero state obbligatorie in base ai singoli regolamenti concernenti particolari contingenti. Non sono piu' richieste, invece, le sopra citate comunicazioni (e quindi le relative cauzioni) relative ai titoli di importazione richiesti a partire dal 1 febbraio 1998. 5) Per il contingente di importazione di 169.000 capi di bovini di peso da zero a 300 kg (regolamento n. 1376/97), e' stata introdotta la disposizione in base alla quale i titoli di importazione debbono riportare un solo codice doganale in luogo dei tre codici (0102 9005, 0102 9029, 0102 9049) che era precedentemente possibile indicare. La triplice indicazione dei codici, come noto, consentiva di importare per mezzo di un unico titolo, bovini di peso differente. Gli operatori, di conseguenza, dovranno ora richiedere i titoli differenziati secondo le varie fasce di peso: 0-80 kg (codice NC 0102 9005); 81-l60 kg (codice NC 0102 9029); 161-300 kg (codice NC 0102 9049). 6) Da ultimo si intende segnalare che il regolamento n. 260/98 ha modificato, per adattarli alle nuove disposizioni, tutta una serie di regolamenti relativi ai contingenti di importazione per il periodo 1 luglio 1997 - 30 giugno 1998 che qui di seguito si riportano: 1. Reg. 1376/97 GUCE L 189 del 18 luglio 1997 - Contingente giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (gia' richiamato al punto 5); 2. Reg. 589/96 GUCE L 84 del 3 aprile 1996 - Carni bovine da Paesi ACP; 3. Reg. (CE) 935/97 GUCE L 137 del 28 maggio 1997 - GATT Bovini vivi razze di montagna; 4. Reg. 936/97 GUCE L 137/97 del 28 maggio 1997 - Hilton Beef; 5. Reg. 995/97 GUCE L 144/97 del 4 giugno 1997 - Carni bovine Estonia-Lituania-Lettonia; 6. Reg. 996/97 GUCE L 144/97 del 4 giugno 1997 - Hampes (congelati); 7 Reg. 1006/97 GUCE L 145/97 del 5 giugno 1997 - Carni Bovine congelate destinate alla trasformazione (prodotti A e B); 8. Reg. 1042/97 GUCE L 152/2 dell'11 giugno 1997 - GATT Carne bovina congelata; 9. Reg. 1939/97 GUCE L 272/97 del 4 ottobre 1997 - Carni bovine Paesi PECO; 10. Reg. 1940/97 GUCE L 272/97 del 4 ottobre 1997 - Vacche e giovenche di razze di montagne originarie di determinati Paesi terzi.