COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997 

  Definizione, coordinamento e finanziamento  ai sensi della legge 16
aprile 1987,  n. 183,  del programma  degli interventi  finanziari da
effettuarsi negli  anni 1997, 1998  e 1999 in relazione  al programma
operativo  multiregionale  "Ricerca,   sviluppo  tecnologico  e  alta
formazione - Sottoprogramma IV: attivita' di accompagnamento", di cui
al regolamento CEE n. 2081/93. (Deliberazione n. 219/97).
(GU n.69 del 24-3-1998)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento  interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con le  politiche  comunitarie, nonche'  l'art.  5 che  ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Vista la legge  19 febbraio 1992, n. 142  (legge comunitaria 1991),
ed  in particolare  gli articoli  74 e  75 concernenti  il richiamato
Fondo di rotazione;
  Vista la legge 6 febbraio 1996,  n. 52 (legge comunitaria 1994), ed
in particolare l'art. 56;
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro del 27 dicembre 1996, con
il quale,  in attuazione  del predetto art.  56, e'  stato modificato
l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il  quale e' stato emanato il  regolamento recante procedure
di attuazione  della legge  n. 183/1987 e  del decreto  legislativo 3
aprile  1993,  n. 96,  in  materia  di coordinamento  della  politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Visto il regolamento  CEE del Consiglio delle  Comunita' europee n.
2052/88,  come modificato  dal  regolamento n.  2081/93, relativo  ai
compiti dei fondi strutturali,  al rafforzamento della loro efficacia
e  all'attuazione di  un miglior  coordinamento anche  con gli  altri
strumenti finanziari esistenti;
  Visto il regolamento  CEE del Consiglio delle  Comunita' europee n.
4253/88,  come modificato  dal  regolamento n.  2082/93, relativo  al
coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;
  Visto il regolamento  CEE del Consiglio delle  Comunita' europee n.
4254/88,  come modificato  dal  regolamento n.  2083/93, relativo  al
Fondo europeo di sviluppo regionale;
  Vista la decisione della  Commissione delle Comunita' europee C(95)
1403 del 19 luglio 1995 con  la quale e' stato approvato il programma
operativo  multiregionale  "Ricerca,  sviluppo  tecnologico  ed  alta
formazione", e la successiva decisione  di modifica C(97) 3052 del 21
ottobre 1997;
  Considerato  che  a fronte  delle  risorse  rese disponibili  dalla
Commissione  europea nel  contesto  delle predette  decisioni per  il
periodo  1997-1999   -  relativamente   al  solo   sottoprogramma  IV
"Attivita' di accompagnamento" - ammontanti a 1,424 Mecu a valere sul
FESR,  occorre   provvedere  ad  assicurare  le   necessarie  risorse
nazionali pubbliche pari a 0,610  Mecu, valutate in 1.171,200 milioni
di lire;
  Considerata la necessita' di ricorrere, relativamente alla predetta
quota, alle  disponibilita' del  Fondo di rotazione  per l'attuazione
delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987;
  Viste  le  note  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica n. 435 e  n. 651 in data rispettivamente 12
settembre e 21 novembre 1997;
  Considerata  l'esigenza di  stabilire  in  distinte quote  annuali,
l'intervento del predetto Fondo di rotazione;
  Viste  le  risultanze dei  lavori  istruttori  svolti dal  Comitato
previsto dall'art. 5  del decreto del Presidente  della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
  Udita la  relazione del Ministro  del tesoro, del bilancio  e della
programmazione economica;
                              Delibera:
  1. Ai  fini dell'attuazione  delle azioni previste  nell'ambito del
sottoprogramma  IV  "Attivita'   di  accompagnamento"  richiamato  in
premessa,  e'   approvato  un  programma  di   interventi  finanziari
nazionali pubblici pari  a 1.171,200 milioni di lire,  per il periodo
1997-1999, in ragione  di 387,840 milioni di lire  per ciascuno degli
anni 1997 e 1998 e di 395,520 milioni di lire per l'anno 1999.
  2. Al relativo  finanziamento si provvede con le  risorse del Fondo
di rotazione  di cui alla legge  n. 183/1987. Il predetto  Fondo, nel
limite  dell'ammontare sopra  indicato,  provvede a  far affluire  le
risorse   finanziarie  allo   tato   di   previsione  del   Ministero
dell'universita' e della ricerca  scientifica e tecnologica - secondo
la procedura prevista  dall'art. 10 del decreto  del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568  - sulla base delle richieste del
Ministero medesimo.
  3.  Il  Fondo di  rotazione  e'  autorizzato  ad erogare  le  quote
stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a
quando perdura l'intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei
piani  finanziari,  ai sensi  dell'art.  25  del regolamento  CEE  n.
4253/88, come modificato dal regolamento  CEE n. 2082/93, il Fondo di
rotazione e'  altresi' autorizzato  ad adeguare  le quote  di propria
competenza, fermo  restando il limite dello  stanziamento complessivo
di cui alla presente delibera.
  4.  Il Ministero  dell'universita'  e della  ricerca scientifica  e
tecnologica adotta  tutte le iniziative ed  i provvedimenti necessari
per utilizzare entro le  scadenze previste i finanziamenti comunitari
e nazionali relativi al programma.
  5.  Il  suddetto  Ministero   effettua  i  necessari  controlli  di
competenza.  Il  Fondo di  rotazione  potra'  procedere ad  ulteriori
controlli,  avvalendosi  delle  strutture della  Ragioneria  generale
dello Stato.
  6.  I   dati  relativi  all'attuazione  degli   interventi  vengono
trasmessi,  a   cura  delle  amministrazioni  titolari,   al  Sistema
informativo  della  Ragioneria  generale   dello  Stato,  secondo  le
modalita' vigenti.
   Roma, 3 dicembre 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti l'11 marzo 1998
Registro  n. 1  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 345