MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 marzo 1998 

  Emissione della  seconda tranche dei  buoni ordinari del  Tesoro al
portatore a trecentosessantaquattro giorni.
(GU n.70 del 25-3-1998)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto il decreto  ministeriale 15 settembre 1997 con  il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dal 22 settembre 1997;
  Visto il  decreto ministeriale 27 novembre  1997, recante modifiche
all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;
  Visto l'art.  3, comma  5, della  legge 27  dicembre 1997,  n. 453,
relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei
titoli  pubblici, in  Italia  e  all'estero, al  netto  di quelli  da
rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;
  Visto l'art. 2, comma 2,  del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei  suindicati titoli pubblici al  16 marzo 1998
e' pari a 16.258 miliardi;
                              Decreta:
  Per il 31  marzo 1998 e' disposta  l'emissione, senza l'indicazione
del prezzo base, della seconda  tranche dei buoni ordinari del Tesoro
al portatore a trecentosessantaquattro  giorni, con durata residua di
trecentoquarantanove giorni e  con scadenza il 15 marzo  1999 fino al
limite massimo in valore nominale di lire 11.000 miliardi.
  La spesa  per interessi gravera'  sul capitolo 4677 dello  stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1999.
  L'assegnazione  e l'aggiudicazione  dei buoni  ordinari del  Tesoro
avverra' con  le modalita'  indicate negli  articoli 2,  13 e  14 del
decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.
  Le richieste  di acquisto  dovranno pervenire alla  Banca d'Italia,
esclusivamente tramite  la rete nazionale interbancaria,  entro e non
oltre le  ore 13  del giorno  26 marzo  1998, con  l'osservanza delle
modalita'  stabilite  negli  articoli  8   e  9  del  citato  decreto
ministeriale 15 settembre 1997.
  Il  presente decreto  verra' inviato  per il  controllo all'ufficio
centrale  di ragioneria  per i  servizi del  debito pubblico  e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 23 marzo 1998
                                     p. Il direttore generale: La Via