DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 1998 

  Termini di presentazione delle dichiarazioni IVA e di effettuazione
dei relativi versamenti.
(GU n.70 del 25-3-1998)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972,
n. 633,  concernente l'istituzione  e la disciplina  dell'imposta sul
valore aggiunto;
  Visto  il decreto  legislativo 9  luglio 1997,  n 241,  concernente
norme di  semplificazione degli adempimenti dei  contribuenti in sede
di  dichiarazione dei  redditi  e dell'imposta  sul valore  aggiunto,
nonche'   di   modernizzazione   del  sistema   di   gestione   delle
dichiarazioni;
  Visto  in   particolare  l'articolo   12,  comma  5,   del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni in base
al  quale  con decreto  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri
possono essere modificati, tenendo  conto delle esigenze generali dei
contribuenti,  dei sostituti  e  dei responsabili  d'imposta o  delle
esigenze  organizzative dell'Amministrazione,  i termini  riguardanti
gli  adempimenti   degli  stessi  soggetti,  relativi   a  imposte  e
contributi dovuti  in base al  citato decreto legislativo n.  241 del
1997,   prevedendo,   in   caso  di   differimento   del   pagamento,
l'applicazione di una maggiorazione  ragguagliata allo 0,50 per cento
mensile a  titolo di  interesse e  prevedendo che,  in sede  di prima
applicazione, non si fa luogo alla predetta maggiorazione per i primi
quindici giorni;
  Considerato  che le  rilevanti modifiche  introdotte con  i decreti
legislativi emanati in attuazione delle deleghe contenute nella legge
23 dicembre 1996, n. 662, hanno recato numerose novita' che impegnano
i contribuenti e gli intermediari  che prestano assistenza fiscale in
una  considerevole  attivita' di  studio  e  di analisi  delle  nuove
disposizioni;
  Al fine di  evitare che, a causa del limitato  tempo a disposizione
per  la   cognizione  delle   novita'  e   per  la   redazione  delle
dichiarazioni, si  verifichino difficolta' ed errori  che impediscano
di  fruire  delle  opportunita'   che  le  nuove  disposizioni  hanno
introdotto;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
         Termini per la presentazione delle dichiarazioni IVA
              e dei relativi versamenti per l'anno 1998
  1.  Le  dichiarazioni  annuali  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
relative all'anno  1997, comprese quelle  di cui all'art.  74-bis del
decreto del Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972,  n. 633, da
presentare tra il 1 gennaio ed il 31 maggio 1998, sono presentate nel
mese  di  giugno.  L'imposta   a  debito  risultante  dalle  predette
dichiarazioni e' versata entro il 25 marzo 1998.
  2. Le  somme ricevute dalle banche  a titolo di imposta  sul valore
aggiunto il giorno 25 marzo 1998 sono versate al concessionario entro
il giorno 27  marzo 1998; le somme che il  concessionario ha ricevuto
allo  stesso  titolo  dalle  banche  il giorno  27  marzo  1998  sono
riversate alla sezione di tesoreria  provinciale dello Stato entro il
successivo 31 marzo 1998.
  3. Le  persone fisiche possono  effettuare il versamento di  cui al
comma 1 entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute
in  base alla  dichiarazione  dei redditi,  maggiorando  le somme  da
versare degli interessi,  nella misura dello 0,50 per  cento per ogni
mese o frazione di mese  a decorrere dal sedicesimo giorno successivo
a  quello  di scadenza  del  termine  previsto dall'articolo  30  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato  dall'articolo  11, comma  4,  del  decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241.
   Roma, 23 marzo 1998
                                                 Il Presidente
                                           del Consiglio dei Ministri
                                                     Prodi
 Il Ministro delle finanze
           Visco