N. 67 ORDINANZA 12 - 17 marzo 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Istruzione  pubblica - Regione Emilia-Romagna - Scuola dell'infanzia
 - Assegnazione di contributi ai comuni - Presunto  pregiudizio  della
 liberta'  di  insegnamento  - Applicazione da parte del giudice a quo
 della norma oggetto di censura - Difetto  di  motivazione  in  ordine
 alla rilevanza - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge regione Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52).
 
 (Cost., artt. 33, secondo e terzo comma, e 117, primo comma).
 
(GU n.12 del 25-3-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO,    avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della regione
 Emilia-Romagna  24  aprile  1995,  n.  52  (Integrazioni  alla  legge
 regionale  25 gennaio 1983, n. 6 "Diritto allo studio"), promosso con
 ordinanza emessa il 17  ottobre  1996  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  per  l'Emilia-Romagna  sul  ricorso  proposto dal Comitato
 bolognese "Scuola e Costituzione" ed altre contro la  regione  Emilia
 Romagna,  iscritta al n. 574 del registro ordinanze 1997 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica,  n.  38,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1997;
   Visti  gli  atti  di  costituzione del Comitato bolognese "Scuola e
 Costituzione"  ed  altre  nonche'  gli  atti  di   intervento   della
 FISM-Federazione  italiana  scuole  materne  ed altra e della regione
 Emilia-Romagna;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  24  febbraio  1998  il  giudice
 relatore Cesare Ruperto;
   Uditi  gli  avv.ti  Giuseppe  F.  Ferrari,  Massimo Luciani, Sergio
 Panunzio, Federico Sorrentino, Corrado Mauceri e Maria  Virgilio  per
 il  Comitato  bolognese  "Scuola  e  Costituzione" ed altre, Giovanni
 Giacobbe, Nicola Picardi, Mauro Giovannelli e Giuseppe Totaro per  la
 FISM-Federazione  italiana  scuole  materne  ed  altra  e  gli avv.ti
 Giandomenico Falcon e Giulio Correale per la regione Emilia-Romagna;
   Ritenuto che il TAR  per  l'Emilia-Romagna  -  adito  dal  Comitato
 bolognese "Scuola e Costituzione", dalla Chiesa evangelica metodista,
 dalla   Chiesa  cristiana  avventista  del  settimo  giorno  e  dalla
 Comunita' ebraica di Bologna, per l'annullamento della  delibera  con
 cui  il  Consiglio  regionale aveva dettato i criteri di assegnazione
 dei contributi ai comuni per l'attivazione  di  un  sistema  pubblico
 integrato della scuola dell'infanzia - ha, con ordinanza emessa il 17
 ottobre  1996 (pervenuta alla Corte il 28 luglio 1997), sollevato, in
 relazione agli artt. 33, commi secondo e terzo, e 117,  comma  primo,
 Cost.,  questione  di  legittimita'  costituzionale della legge della
 regione Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52, nel  suo  complesso  "a
 causa  dello  stretto legame intercorrente tra le norme della stessa,
 ciascuna inautonoma senza l'altra";
     che  il giudice a quo richiamata la sentenza parziale pronunciata
 in pari data (17 ottobre 1996) -  con    cui,  dopo  aver  dichiarato
 inammissibili  tutte  le  doglianze  dei ricorrenti, ad esclusione di
 tre, aveva accolto quella relativa all'avvenuta ripartizione di fondi
 anche in favore di comuni  che  non  avevano  stipulato  le  relative
 convenzioni  -,  motiva  la rilevanza della questione solo affermando
 che le  denunciate  norme  "costituiscono  elemento  dirimente  della
 controversia,  favorevolmente  decisa  in  data  odierna  soltanto in
 relazione ad un limitato aspetto";
     che, secondo il TAR, la scuola  materna  costituirebbe  il  grado
 preparatorio   dell'istruzione  elementare  e  svolgerebbe  un  ruolo
 formativo della personalita' infantile ed educativo, proponendosi  la
 diffusione  della  scuola stessa senza squilibri e diseguaglianze sul
 territorio nazionale: per cui, proprio in ragione di tale diffusione,
 il Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, nel  riordinare  l'intero
 sistema  scolastico  di  istruzione e formazione, avrebbe individuato
 tale settore come primo campo di  sperimentazione  di  iniziative  ed
 azioni   specifiche   da  assumersi  da  parte  della  giunta,  cosi'
 ricomprendendolo "a pieno titolo" nel settore scolastico;
     che, infatti, la denunciata legge, in armonia con la  risoluzione
 della  Giunta,  prevederebbe:  a)  all'art. 2, la realizzazione di un
 sistema integrato di  scuola  dell'infanzia  secondo  una  logica  di
 coordinamento  fra  le  diverse  offerte educative; b) all'art. 3, il
 sostegno finanziario ai comuni che attivino  convenzioni  finalizzate
 alla  qualificazione e al sostegno delle scuole dell'infanzia gestite
 da enti, associazioni, fondazioni e cooperative senza fini di  lucro;
 c)  all'art.  4,  un  fondo  per  la promozione delle convenzioni fra
 comuni  e  scuole  dell'infanzia  private;     d)  all'art.   5,   la
 ripartizione  del  fondo stesso fra i comuni che abbiano stipulato le
 convenzioni  con  scuole  dell'infanzia  private  nelle  quali  siano
 previsti oneri a carico dei comuni per contributi di spesa corrente e
 di investimento;
     che   dunque   l'obiettivo   della   legge   -  stante  anche  la
 modificazione del titolo in "Diritto allo studio e qualificazione del
 sistema integrato pubblico-privato delle scuole dell'infanzia"  -  si
 rivolgerebbe   alla   parte   formativa  ed  educativa  del  bambino,
 riguardando quindi la materia dell'istruzione; materia che,  ex  art.
 33,  comma  primo,  della Costituzioe, e' affidata allo Stato, mentre
 alle regioni l'art. 117, comma primo, della Costituzione, sulla  base
 dei  criteri  enunciati  dall'art.  34,  commi  terzo e quarto, della
 Costituzione, attribuisce il  diverso  compito  di  legiferare  nella
 materia  dell'assistenza  scolastica, salva la competenza legislativa
 nelle materie dell'istruzione artigiana e professionale;
     che, oltre ai  succitati  articoli,  risulterebbe  violato  anche
 l'art. 33, comma terzo, della Costituzione, secondo il quale gli enti
 privati  possono  istituire  scuole senza oneri a carico del bilancio
 pubblico; e al riguardo il TAR sottolinea  (senza  peraltro  indicare
 l'art.  33,  comma primo, della Costituzione in dispositivo) che ogni
 contribuzione pubblica, ove rivolta direttamente al funzionamento  ed
 alla  gestione  della  scuola,  contiene  il  rischio di un'ingerenza
 sull'organizzazione della scuola, con pregiudizio della  liberta'  di
 insegnamento;
     che  davanti  a questa Corte si e' costituito il Presidente della
 giunta regionale, chiedendo la declaratoria d'inammissibilita' o,  in
 subordine, di non fondatezza della questione;
     che  ha  depositato memoria d'intervento, concludendo allo stesso
 modo, anche la FISM (Federazione italiana scuole materne), sia  nella
 sua  dimensione nazionale sia nell'articolazione regionale costituita
 dalla Federazione dell'Emilia-Romagna, in qualita' di firmataria  del
 protocollo  d'intesa  con  la  regione,  nel  quale  si  individua lo
 schema-tipo di convenzione per la costituzione del sistema integrato;
     che si sono altresi' costituite le parti ricorrenti nel  giudizio
 a   quo,   insistendo   per   la   dichiarazione  dell'illegittimita'
 costituzionale della denunciata legge;
     che tutte le parti hanno depositato, nell'imminenza dell'udienza,
 ampie ed articolate memorie  a  sostegno  dei  rispettivi  assunti  e
 conclusioni;
   Considerato  che,  in  via  preliminare,  va dichiarato ammissibile
 l'intervento della FISM (Federazione italiana scuole  materne)  nella
 dimensione nazionale e nell'articolazione periferica costituita dalla
 Federazione  Emilia  Romagna,  in quanto le rispettive posizioni sono
 suscettibili di restare direttamente incise dall'esito  del  giudizio
 (cfr.  sentenza n. 421 del 1995), in quanto tale giudizio ha evidenti
 riflessi su atti riferentisi a convenzioni specifiche  tra  i  comuni
 cui  vengano  assegnati  i contributi e gli enti gestori delle scuole
 dell'infanzia  rappresentati,  com'e'  pacifico,  dalla  stessa  FISM
 (anche  attraverso  la  sottoscrizione  del  protocollo  d'intesa che
 individua lo schema-tipo di convenzione);
     che, sempre in via preliminare, va effettuata, come di  se'guito,
 la necessaria verifica dei requisiti d'ammissibilita' della sollevata
 questione,  segnatamente  della  rilevanza,  il  cui difetto e' stato
 dalle parti eccepito;
     che il rimettente ha denunciato la legge regionale n. 52 del 1995
 nel suo  complesso  sottolineando,  con  condivisibile  giudizio,  lo
 "stretto legame intercorrente tra le norme della stessa"; e dunque la
 censura  d'incostituzionalita'  presenta  carattere unitario, per cui
 non e' consentita la scissione di essa  attraverso  il  frazionamento
 dei possibili diversi profili applicativi;
     che   con   sentenza   -  coeva  all'ordinanza  di  rimessione  -
 d'accoglimento di parte  del  ricorso  per  violazione  della  stessa
 legge,  il  giudice  a quo ha gia' fatto applicazione di quest'ultima
 ravvisando, nell'ammissione ai contributi anche  di  comuni  che  non
 abbiano  stipulato  convenzioni, un motivo d'illegittimita' dell'atto
 impugnato dai ricorrenti;
     che, oltre a pronunciare come sopra nel  merito,  egli  ha  anche
 dichiarato  l'inammissibilita' del ricorso per la parte connessa alle
 determinazioni d'interesse  della  FISM,  non  essendo  stata  questa
 chiamata  a  partecipare a quel giudizio; inammissibilita' che, senza
 alcuna spiegazione, non e' stata dichiarata  anche  in  relazione  ai
 motivi  di  ricorso  fondati  sulla  dedotta  illegittimita' derivata
 dall'asserita incostituzionalita' della legge regionale;
     che, pertanto, ai fini  della  motivazione  sulla  rilevanza,  il
 giudice  a  quo  avrebbe  dovuto dar conto del fatto che non si fosse
 ormai esaurito il suo potere decisorio, rimanendo come unico  oggetto
 del  giudizio  a  quo  le  questioni  di  legittimita' costituzionale
 sollevate dai ricorrenti; e cio' tanto piu' in quanto questi  avevano
 prospettato  i  dubbi  di  costituzionalita' in logica subordinazione
 all'ipotesi che l'impugnata delibera fosse ritenuta conforme a legge;
     che, viceversa, il rimettente si e' limitato ad affermare in modo
 apodittico,  senza  alcun  riferimento  ai  relativi  presupposti, la
 rilevanza della sollevata questione,  il  cui  accoglimento  peraltro
 finirebbe  col  rendere  inutiliter  data la sentenza ch'egli ha gia'
 come sopra pronunciato in riconoscimento di  un  interesse  legittimo
 fatto valere dai ricorrenti;
     che,    quindi,   la   proposta   questione   e'   manifestamente
 inammissibile;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale della legge della regione Emilia-Romagna
 24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla legge regionale  25  gennaio
 1983,   n.    6  "Diritto  allo  studio"),  sollevata  dal  tribunale
 amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna,  in  riferimento  agli
 artt.   33,  commi  secondo  e  terzo,  e  117,  comma  primo,  della
 Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Vassalli
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 17 marzo 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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