N. 69 SENTENZA 12 - 20 marzo 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Enti  locali - Impignorabilita' delle somme di pertinenza degli enti
 locali - Operativita' - Condizione  ulteriore  Mancata  emissione  di
 mandati  di  pagamento,  a titoli diversi da quelli vincolati, se non
 seguendo l'ordine cronologico delle fatture o degli impegni di  spesa
 cosi'come pervenute per il pagamento o, se non e' prescritta fattura,
 delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente - Omessa previsione
 -  Richiamo  alla  sentenza  della  Corte  n.  285/1995  - Disciplina
 immotivatamente diversa da  quella  in  vigore  per  le  UU.SS.LL.  -
 Lesione  del principio di uguaglianza - Illegittimita' costituzionale
 - Posizione del creditore dell'ente deteriore rispetto a  quella  del
 creditore di una U.S.L. - Adozione di apposita deliberazione da parte
 dell'organo  esecutivo  dell'ente locale - Carenza di elementi idonei
 alla individuazione della fattispecie oggetto del giudizio principale
 - Difetto di pregiudizialita' -  Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 113, comma 3,  come  modificato
 dal  d.lgs  11  giugno  1996, n. 336; d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77,
 art. 113, commi 2 e 3, come modificato dal d.lgs. 11 giugno 1996,  n.
 336).
 
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 24 secondo comma).
 
(GU n.12 del 25-3-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,   prof.
 Cesare MIRABELLI,  prof. Fernando   SANTOSUOSSO, avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI,  prof.  Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 113  del  d.lgs.
 25  febbraio  1995,  n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli
 enti locali), come modificato dal d.lgs.  11  giugno  1996,  n.  336,
 promossi  con  ordinanze  emesse  il  22 novembre 1996 dal pretore di
 Napoli,  sezione  distaccata  di  Pozzuoli  nel  procedimento  civile
 vertente  tra  la  S.I.A.  s.p.a. ed altri e il comune di Pozzuoli ed
 altra iscritta al n. 92 del  registro  ordinanze  1997  e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  11,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1997, ed il 26 luglio 1996 dal pretore di Catania
 nel procedimento civile vertente tra Costa Illuminata ed il comune di
 Catania ed altra iscritta al n. 166 del  registro  ordinanze  1997  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 15, prima
 serie speciale, dell'anno 1997.
    Visti gli atti di intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 26 novembre 1997 il giudice
 relatore Annibale Marini.
                           Ritenuto in fatto
   1. - Nel corso di un procedimento di  espropriazione  presso  terzi
 contro   il  comune  di  Pozzuoli,  il  pretore  di  Napoli,  sezione
 distaccata di Pozzuoli,  con  ordinanza  del  22  novembre  1996,  ha
 sollevato  -  in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo
 comma, della Costituzione - questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  113, comma 2 (recte: art. 113, commi 2 e 3), del d.lgs. 25
 febbraio  1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti
 locali), come modificato dal d.lgs. 11 giugno 1996, n. 336.
   2. - La citata norma dispone che "Non sono soggette  ad  esecuzione
 forzata,  a  pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio dal giudice,
 le somme di competenza degli enti locali di cui all'art. 1, comma  2,
 destinate  a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente
 e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi  successivi;  b)
 pagamento  delle  rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti
 nel   semestre   in   corso;   c)  espletamento  dei  servizi  locali
 indispensabili.
   Per l'operativita' dei limiti  all'esecuzione  forzata  di  cui  al
 comma   2  occorre  che  l'organo  esecutivo,  con  deliberazione  da
 adottarsi per ogni semestre e notificata  al  tesoriere,  quantifichi
 preventivamente  gli  importi  delle  somme  destinate  alle suddette
 finalita'".
   Rileva il rimettente che siffatta disciplina, applicabile agli enti
 locali, risulta diversa da quella in vigore per le  unita'  sanitarie
 locali  a seguito della sentenza n. 285 del 1995 con cui questa Corte
 ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  5,
 del  d.-l.  18  gennaio  1993,  n. 9 (Disposizioni urgenti in materia
 sanitaria e socio-assistenziale), convertito  nella  legge  18  marzo
 1993,   n.   67,   nella  parte  in  cui,  per  l'effetto  della  non
 sottoponibilita' ad esecuzione forzata delle somme destinate ai  fini
 ivi   indicati,   non   prevede   la   condizione   che  l'organo  di
 amministrazione dell'unita' sanitaria locale,  con  deliberazione  da
 adottare  per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi
 delle somme innanzi destinate  e  che  dall'adozione  della  predetta
 delibera  non  siano  emessi  mandati  a  titoli  diversi  da  quelli
 vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle  fatture  cosi'
 come  pervenute  per  il  pagamento  o, se non e' prescritta fattura,
 della data della deliberazione di impegno da parte dell'ente".
   Dalla diversita' delle discipline, riferibili agli  enti  locali  e
 alle  unita'  sanitarie  locali,  discenderebbe, secondo il giudice a
 quo, che il creditore (che abbia proceduto al pignoramento) di  somme
 di  pertinenza di un ente locale verrebbe a trovarsi in una posizione
 deteriore rispetto al  creditore  di  una  unita'  sanitaria  locale.
 Infatti,  mentre  l'ente  locale  esecutato  potrebbe,  agli  effetti
 dell'impignorabilita' (delle somme di sua pertinenza),  limitarsi  ad
 opporre  al creditore procedente la delibera di quantificazione delle
 somme destinate ai fini indicati dal legislatore, la unita' sanitaria
 locale i; sarebbe tenuta anche a provare  che  dalla  data  di  detta
 deliberazione  non  sono  stati  emessi  - a titoli diversi da quelli
 vincolati - mandati di pagamento se non seguendo uno specifico ordine
 cronologico. Con conseguente violazione del principio di  eguaglianza
 di  cui all'art. 3 della Costituzione. Una ulteriore violazione dello
 stesso principio viene ravvisata dal rimettente  nella  rilevabilita'
 d'ufficio   della   nullita',   sancita   dal   secondo  comma  della
 disposizione denunciata, per effetto della quale il creditore  di  un
 ente  locale,  diversamente da quello di una unita' sanitaria locale,
 potrebbe veder  frustrata  la  propria  pretesa  esecutiva  anche  in
 mancanza di opposizione da parte del debitore esecutato.
   Secondo  lo  stesso rimettente, la disciplina censurata violerebbe,
 infine, 1'art. 24, secondo comma, della Costituzione,  in  quanto  il
 creditore di un ente locale che intenda contestare l'impignorabilita'
 delle somme di competenza dell'ente medesimo sarebbe tenuto a provare
 l'illegittimita'   della   delibera   di   quantificazione   adottata
 dall'ente.  In relazione a cio',  la  rilevabilita'  d'ufficio  della
 nullita'  finirebbe per comprimere il diritto di difesa del creditore
 procedente, sotto  molteplici  aspetti.  Quest'ultimo,  prima  ancora
 dell'eventuale  intervento  d'ufficio  del  giudice  dell'esecuzione,
 avrebbe  l'onere  di  provare  la  pignorabilita'  delle   somme   di
 competenza  dell'ente esecutato, senza che nel procedimento esecutivo
 sia   configurabile   un'attivita'   istruttoria   e,   in   caso  di
 dichiarazione  di  nullita'  dell'esecuzione,   sarebbe   tenuto   ad
 instaurare  un  procedimento  di  cognizione,  proponendo opposizione
 avverso l'ordinanza dichiarativa di nullita'. Il creditore procedente
 potrebbe, poi, essere privato di  un  grado  di  giurisdizione  sulla
 questione  della  pignorabilita'  delle somme di competenza dell'ente
 esecutato non essendo appellabile la sentenza  pronunciata  all'esito
 dell'opposizione  agli atti esecutivi. Sicche', sarebbe configurabile
 il doppio grado di giurisdizione soltanto ove il  debitore  esecutato
 proponga opposizione all'esecuzione per impignorabilita' delle somme.
 E  la  compressione  del diritto di difesa del creditore risulterebbe
 ancora piu'  evidente  considerando  che  il  pignoramento  di  somme
 risultate  poi  impignorabili non sarebbe in alcun modo riconducibile
 al comportamento del creditore procedente.
   3. - Nel corso di un procedimento di espropriazione presso terzi  a
 carico  del  comune  di Catania, il pretore di Catania, con ordinanza
 del 26 luglio 1996, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, primo
 comma, 24, secondo comma, e 97, primo  comma,  della  Costituzione  -
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 113 del d.lgs.  25
 febbraio  1995,  n. 77, come modificato dal d.lgs. 11 giugno 1996, n.
 336,  nella  parte  in  cui  non  prevede,   quale   condizione   per
 l'impignorabilita'  delle  somme  di competenza degli enti locali, la
 mancata   emissione,   dalla   data   di   delibera   semestrale   di
 quantificazione degli importi delle somme destinate alle finalita' di
 cui  al  comma  2, di mandati di pagamento a titoli diversi da quelli
 vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle  fatture  cosi'
 come  pervenute  per  il  pagamento  o, se non e' prescritta fattura,
 della data di deliberazione di impegno da parte dell'ente.
   Rileva preliminarmente il rimettente che questa Corte, con sentenza
 n. 285 del 1995, ha adeguato la disciplina previgente per  le  unita'
 sanitarie   locali   in  tema  di  impignorabilita'  delle  somme  di
 competenza di queste ultime a quella, piu' rigorosa,  in  vigore  per
 gli  altri  enti  locali,  in  base all'assunto che "le due posizioni
 giuridiche (delle unita' sanitarie locali e degli enti locali)  messe
 a   confronto   sono  praticamente  analoghe".  Con  la  disposizione
 denunciata il legislatore avrebbe introdotto per gli enti locali  una
 disciplina  nuovamente  differenziata  rispetto alle unita' sanitarie
 locali, ponendo quale unica condizione per la impignorabilita'  delle
 somme  di  pertinenza  degli  enti  locali  l'adozione della delibera
 semestrale  di  quantificazione  delle   somme.   Nell'ordinanza   di
 rimessione  si  sottolinea,  altresi,  che  se  il  mancato  rispetto
 dell'ordine cronologico nella emissione di  mandati  di  pagamento  a
 titoli  diversi  da quelli vincolati si fosse verificato in relazione
 ad una  procedura  esecutiva  avviata  contro  una  unita'  sanitaria
 locale,   il   giudice   dell'esecuzione   avrebbe   dovuto  disporre
 l'assegnazione delle somme  pignorate,  con  evidente  disparita'  di
 trattamento  tra  creditori delle unita' sanitarie locali e creditori
 degli enti locali.
   La disposizione denunciata violerebbe, ad  avviso  del  rimettente,
 anche  l'art.  97,  primo  comma,  della  Costituzione  che impone il
 rispetto   dei   principi   di   imparzialita'   e   buon   andamento
 dell'amministrazione per le differenti conseguenze che l'inosservanza
 dell'ordine  cronologico  nell'emissione  dei  mandati  di  pagamento
 comporterebbe riguardo alle  unita'  sanitarie  locali  e  agli  enti
 locali.
   4.  -  Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale e' intervenuto
 il Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso
 dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiedendo  che le questioni
 siano dichiarate inammissibili o infondate.
   Con successiva memoria, presentata solo nel  secondo  giudizio,  la
 difesa  erariale  sostiene  che la sentenza n. 285 del 1995 di questa
 Corte avrebbe integrato la disciplina delle unita'  sanitarie  locali
 mediante un rinvio non ricettizio alla disciplina degli enti locali e
 che,   pertanto,  la  successiva  modificazione  di  quest'ultima  si
 estenderebbe direttamente alla prima facendo venir meno la disparita'
 di trattamento denunciata dal rimettente.
   Mentre, sempre secondo l'Avvocatura, la diversa qualificazione come
 ricettizio del rinvio contenuto nella stessa  sentenza  comporterebbe
 l'immodificabilita',  ad  opera  del  legislatore,  della  disciplina
 recepita.   Cio' che esulerebbe  dai  poteri  attribuiti  dal  nostro
 ordinamento  a  questa  Corte e finirebbe per porsi in contraddizione
 con le stesse motivazioni poste a  base  della  citata  sentenza  che
 avrebbe  inteso  affermare,  attraverso  il richiamo all'art. 3 della
 Costituzione, solo la necessita'  di  equiparare  il  trattamento  di
 situazioni   omogenee   e   non  gia'  la  immodificabilita'  di  una
 determinata disciplina.
    La norma denunciata avrebbe, poi, ad avviso della difesa erariale,
 una sua razionale giustificazione nella  difficolta',  per  gli  enti
 locali,  di  rispettare  la  rigida normativa previgente, restando la
 tutela dei creditori contro i possibili abusi da parte della pubblica
 amministrazione  in  ogni   caso   assicurata   dalle   norme   sulla
 responsabilita'   degli   amministratori.  Considerazioni  tutte  che
 comproverebbero  l'infondatezza  anche  delle  diverse   censure   di
 violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione.
                         Considerato in diritto
   1.  -  Il pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli dubita,
 in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma,  della
 Costituzione,  della legittimita' costituzionale dell'art. 113, commi
 2 e 3, del decreto legislativo n. 77 del 1995,  come  modificato  dal
 decreto  legislativo n. 336 del 1996, nella parte in cui non prevede,
 quale condizione ulteriore  per  l'impignorabilita'  delle  somme  di
 pertinenza  degli  enti  locali,  la mancata emissione, dalla data di
 delibera di quantificazione delle somme destinate al pagamento  delle
 retribuzioni  e  dei  conseguenti  oneri previdenziali, delle rate di
 mutui e di prestiti obbligazionari ed  all'espletamento  dei  servizi
 locali  indispensabili,  di mandati di pagamento, a titoli diversi da
 quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle  fatture
 o degli impegni di spesa. Cio' determinerebbe, secondo il rimettente,
 la violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, stante la
 diversa  disciplina  attualmente  in  vigore  per le unita' sanitarie
 locali ex  art.  1,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  9  del  1993,
 convertito  nella legge n. 67 del 1993, quale risulta a seguito della
 sentenza di questa Corte n. 285 del 1995. Ad avviso  del  rimettente,
 infatti, il creditore che abbia proceduto al pignoramento di somme di
 pertinenza  di  un ente locale verrebbe a trovarsi, per effetto della
 disciplina  denunciata,  in  una  situazione  deteriore  rispetto  al
 creditore  di  una  unita'  sanitaria  locale: mentre al primo l'ente
 esecutato   potrebbe   limitarsi    ad    opporre,    agli    effetti
 dell'impignorabilita',  la  delibera  semestrale  di  quantificazione
 delle somme, per il secondo l'impignorabilita'  sarebbe  condizionata
 anche all'osservanza da parte dell'ente esecutato, nell'emissione dei
 mandati   di   pagamento   a  titoli  diversi  da  quelli  vincolati,
 dell'ordine cronologico delle fatture e degli impegni di spesa.
   Ritiene, infine, il rimettente che il comma 2  del  precitato  art.
 113   nella   parte   in   cui   prevede,   per   la  fattispecie  di
 impignorabilita' delle somme ivi  indicate,  l'adozione  di  apposita
 deliberazione  da  parte  dell'organo  esecutivo dell'ente locale, "a
 pena di nullita' rilevabile anche  d'ufficio",  violerebbe  l'art.  3
 della  Costituzione,  ponendo  il  creditore di un ente locale in una
 situazione deteriore rispetto al creditore di  una  unita'  sanitaria
 locale,  in  quanto  il  primo  potrebbe  vedere frustrata la propria
 pretesa esecutiva anche in  mancanza  di  opposizione  da  parte  del
 debitore  e  sarebbe  lesivo  del  diritto  di  difesa  del creditore
 procedente garantito dall'art.  24, secondo comma, della Costituzione
 per le implicazioni di carattere  processuale  che  la  rilevabilita'
 d'ufficio  della  nullita'  verrebbe  a  determinare sotto molteplici
 aspetti.
   2. - Il pretore di Catania dubita, in  riferimento  agli  artt.  3,
 primo  comma,  24,  secondo  comma,  e  97, primo comma, Cost., della
 legittimita' costituzionale dell'art. 113 del decreto legislativo  n.
 77  del 1995 come modificato dal decreto legislativo n. 336 del 1996,
 nella parte in  cui  non  prevede,  quale  condizione  ulteriore  per
 l'impignorabilita'  delle  somme  di pertinenza degli enti locali, la
 mancata emissione, dalla data di delibera  di  quantificazione  degli
 importi delle somme destinate alle finalita' ivi indicate, di mandati
 di  pagamento  a  titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo
 l'ordine cronologico delle fatture o degli impegni di spesa.
   Oltre ai parametri richiamati nell'ordinanza del pretore di Napoli,
 sezione distaccata di Pozzuoli, il rimettente evoca anche  quello  di
 cui  all'art.  97,  primo  comma,  della  Costituzione, che impone il
 rispetto   dei   principi   di   imparzialita'   e   buon   andamento
 dell'amministrazione,  in  relazione  alle diverse conseguenze che la
 inosservanza dell'ordine cronologico nell'emissione  dei  mandati  di
 pagamento   di  somme  non  vincolate  comporterebbe  per  le  unita'
 sanitarie locali e per gli enti locali.
   3. - l giudizi che investono la stessa disposizione di legge devono
 essere riuniti.
   4. - La questione sollevata dal pretore di Catania e'  fondata  nei
 termini  di  seguito  precisati. Occorre premettere che la disciplina
 dell'impignorabilita'  delle  somme  di   pertinenza   delle   unita'
 sanitarie  locali  era  contenuta  nell'art. 1, comma 5, del d.-l. 18
 gennaio 1993, n. 9 (convertito, con  modificazioni,  nella  legge  18
 marzo  1993, n.  67) a tenore del quale: "Le somme dovute a qualsiasi
 titolo alle unita' sanitarie locali e agli  istituti  di  ricovero  e
 cura  a  carattere  scientifico  non  sono  sottoposte  ad esecuzione
 forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e  alle
 competenze    comunque    spettanti   al   personale   dipendente   o
 convenzionato,  nonche'  nella  misura  dei  fondi   a   destinazione
 vincolata  essenziali  ai  fini  dell'erogazione dei servizi sanitari
 definiti con decreto del Ministro della sanita', di concerto  con  il
 Ministro  del tesoro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata
 in vigore della legge di conversione del presente decreto".
   La  riferita disciplina risultava sostanzialmente diversa da quella
 applicabile agli enti locali per i quali  l'art.  11,  comma  1,  del
 decreto-legge  18  gennaio 1993, n. 8 (convertito, con modificazioni,
 nella  legge  19  marzo  1993,  n.  68),  poneva   quale   condizione
 dell'impignorabilita'  delle  somme  destinate  ai  fini indicati dal
 legislatore, oltre la deliberazione  trimestrale  di  quantificazione
 degli  importi  delle  somme di cui sopra, la mancata emissione dalla
 data di adozione della predetta delibera di "mandati a titoli diversi
 da quelli vincolati,  se  non  seguendo  l'ordine  cronologico  delle
 fatture  cosi'  come pervenute per il pagamento" o, se si trattava di
 somme non soggette a fattura, della data di deliberazione di  impegno
 da parte dell'ente.
   Questa  Corte  con  sentenza  n.  285 del 1995, premesso che le due
 posizioni giuridiche (delle unita'  sanitarie  locali  e  degli  enti
 locali)  messe  a  confronto  erano  omogenee  e  che,  pertanto,  la
 diversita' di disciplina delle stesse risultava lesiva del  principio
 di  eguaglianza  e  di ragionevolezza, ha dichiarato l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 1993,
 convertito nella legge n. 67 del  1993,  "nella  parte  in  cui,  per
 l'effetto  della  non  sottoponibilita'  ad  esecuzione forzata delle
 somme destinate ai fini ivi indicati, non prevede la  condizione  che
 l'organo   di   amministrazione  dell'unita'  sanitaria  locale,  con
 deliberazione   da   adottare   per   ogni   trimestre,   quantifichi
 preventivamente  gli  importi  delle  somme  innanzi  destinate e che
 dall'adozione della predetta delibera  non  siano  emessi  mandati  a
 titoli   diversi  da  quelli  vincolati,  se  non  seguendo  l'ordine
 cronologico delle fatture cosi' come pervenute per il pagamento o, se
 non e' prescritta fattura, della data di deliberazione di impegno  da
 parte dell'ente".
   L'identita'  di  disciplina  tra  unita'  sanitarie  locali ed enti
 locali introdotta dalla citata sentenza e' stata eliminata  dall'art.
 113 del decreto legislativo n. 77 del 1995, entrato in vigore in data
 17 maggio 1995, che, abrogando la precedente normativa di riferimento
 per  gli enti locali, al comma 3 subordina "l'operativita' dei limiti
 all'esecuzione forzata di cui al comma 2" alla  sola  condizione  che
 "l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre
 e  notificata  al  tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi
 delle somme destinate alle suddette  finalita'".  Ed  e'  proprio  in
 riferimento  alla  nuova diversita' di disciplina che viene sollevata
 dal rimettente la stessa questione di costituzionalita'  gia'  decisa
 dalla sentenza n. 285 del 1995.
   In  proposito,  una  precisazione appare necessaria. Secondo quanto
 sostenuto dall'Avvocatura dello Stato poiche' la sentenza n. 285  del
 1995  disporrebbe  per  le  unita'  sanitarie  locali  un  rinvio non
 ricettizio  alla  disciplina  degli  enti  locali,   la   intervenuta
 modificazione  di  quest'ultima  si  comunicherebbe direttamente alle
 unita' sanitarie locali eliminando in radice la  stessa  possibilita'
 di  una  qualsiasi  diversita'  tra  le  due discipline (e tra le due
 categorie  di enti).
   L'erroneita' della tesi risiede nello  stesso  presupposto  da  cui
 muove,   posto  che  il  riferimento  ad  un  rinvio  non  ricettizio
 asseritamente operato con la piu' volte  citata  sentenza  non  trova
 alcun conforto nella lettera e nel contenuto della stessa sentenza.
   Privo  di fondamento e' anche l'assunto della difesa erariale della
 immodificabilita' della  disciplina  delle  unita'  sanitarie  locali
 quale conseguenza per cosi' dire necessitata del carattere ricettizio
 del  rinvio.  E',  infatti, evidente che una sentenza di questa Corte
 non puo' in alcun caso comportare una limitazione della liberta'  del
 legislatore  diversa  da  quella  rappresentata dall'osservanza della
 Costituzione.
   Mentre va dunque ribadita la persistente diversita'  di  disciplina
 tra  unita'  sanitarie  locali  ed enti locali, quel che si tratta di
 accertare  e'  se  tale  diversita'  risulti  o  meno  conforme  alla
 Costituzione.
   In  proposito,  attesa  la  identita'  delle  questioni affrontate,
 debbono essere richiamate le considerazioni svolte  da  questa  Corte
 nella  citata  sentenza  n. 285 del 1995 riguardo sia all'omogeneita'
 delle due situazioni giuridiche  (delle  unita'  sanitarie  locali  e
 degli   enti  locali)  poste  in  confronto  che  alla  irragionevole
 disparita'  di  trattamento  in  cui  si  traduce  la  diversita'  di
 disciplina  di tali categorie di enti (e dei rispettivi creditori) La
 norma denunciata accordando, come si e' visto, ai soli enti locali la
 possibilita'  di  opporre  l'impignorabilita'  di  somme  di   denaro
 indipendentemente   dalla   osservanza   di   un  determinato  ordine
 cronologico nell'emissione di mandati  a  titoli  diversi  da  quelli
 vincolati  risulta immotivatamente diversa da quella in vigore per le
 unita' sanitarie locali  ed  in  quanto  tale  lesiva  del  principio
 costituzionale di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
   Si   deve,   pertanto,   far   luogo   ad   una   dichiarazione  di
 incostituzionalita' che, nei  limiti  dell'ordinanza  di  rimessione,
 riconduca  la  disposizione denunciata in termini corrispondenti alla
 disciplina prevista dall'art.  1, comma 5, del decreto-legge n. 9 del
 1993, convertito nella legge n. 67 del 1993, come risulta  a  seguito
 della sentenza di questa Corte n. 285 del 1995.
   5. - Resta assorbita ogni altra censura.
   6.  -  La  questione  sollevata  dal  pretore  di  Napoli,  sezione
 distaccata di Pozzuoli, e'  manifestamente  inammissibile  in  quanto
 l'ordinanza  di  rimessione  risulta  priva  di  elementi idonei alla
 individuazione della fattispecie oggetto del giudizio  principale  e,
 quindi,  del  carattere di pregiudizialita' rispetto ad esso della )(
 questione sottoposta all'esame della Corte.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
     dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 113, comma  3,
 del  d.lgs.  25  febbraio  1995,  n.  77  (Ordinamento  finanziario e
 contabile degli enti locali), come modificato dal  d.lgs.  11  giugno
 1996,  n. 336, nella parte in cui non  prevede che l'impignorabilita'
 delle somme destinate ai fini ivi indicati non  opera  qualora,  dopo
 l'adozione  da  parte dell'organo esecutivo della delibera semestrale
 di quantificazione preventiva degli importi delle somme stesse, siano
 emessi mandati a titoli diversi da quelli  vincolati,  senza  seguire
 l'ordine  cronologico  delle  fatture  cosi'  come  pervenute  per il
 pagamento o, se non e' prescritta  fattura,  delle  deliberazioni  di
 impegno da parte dell'ente;
     dichiara    manifestamente    inammissibile   la   questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 113, commi 2  e 3,  del  d.lgs.
 25  febbraio  1995,  n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli
 enti locali), come modificato   dal d.lgs. 11 giugno  1996,  n.  336,
 sollevata,  in  riferimento  agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo
 comma, della
  Costituzione, dal pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli,
 con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Marini
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 20 marzo 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 98C0306