N. 71 ORDINANZA 12 - 20 marzo 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza  e  assistenza  - Contenzioso previdenziale - Esonero dal
 pagamento delle spese di giudizio anche per i lavoratori  abbienti  -
 Riferimento  alla  giurisprudenza  della    Corte  in  materia  (vedi
 sentenze nn. 23/1973, 60   e 85  del  1979,  98/1987  e  134/1994)  -
 Ontologica   diversita'   di  natura  e  di  incidenza  dell'istituto
 dell'esonero rispetto a quello del gratuito  patrocinio  -  Manifesta
 infondatezza.
 
 (C.P.C., disp. att. art. 152).
 
 (Cost., artt. 3 e 24, terzo comma).
 
(GU n.12 del 25-3-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,   prof.
 Cesare MIRABELLI,  prof. Fernando   SANTOSUOSSO, avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,   prof. Piero Alberto
 CAPOTOSTI,  prof.  Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  152  delle
 disposizioni  di  attuazione del codice di procedura civile, promossi
 con n. 2 ordinanze emesse il 5 novembre ed il 17  dicembre  1996  dal
 pretore  di  Macerata  nei  procedimenti civili vertenti tra Salvucci
 Giuseppe e Clementi Enrico e l'INAIL, iscritte ai nn. 37  e  113  del
 registro  ordinanze  1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica nn. 8 e 12, prima serie speciale, dell'anno 1997;
    Visti gli atti di costituzione di Salvucci Giuseppe e dell'INAIL;
   Udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 1998 il giudice relatore
 Cesare Ruperto;
   Uditi gli avvocati Franco Agostini per  Salvucci  Giuseppe  e  Rita
 Raspanti per l'INAIL;
   Ritenuto  che  nel  corso  di  due giudizi previdenziali - promossi
 contro l'INAIL da due assicurati, onde ottenere  la  costituzione  di
 altrettante  rendite  per  malattie  professionali  -  il  pretore di
 Macerata,  con   due   ordinanze   di   identico   contenuto   emesse
 rispettivamente  il 5 novembre ed il 17 dicembre 1996, ha sollevato -
 in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della  Costituzione  -
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 152 disp. att.
 cod. proc. civ.   "nella parte in cui  consente,  nella  ipotesi  ivi
 prevista,  l'esonero  dal  pagamento delle spese di giudizio anche ai
 lavoratori abbienti";
     che - affermata la rilevanza della questione,  in  ragione  della
 ritenuta  condizione  di abbienza di entrambi i ricorrenti - premette
 in fatto il rimettente che  l'accertata  infondatezza  delle  domande
 comporterebbe  l'esonero  dei  soccombenti  dal pagamento delle spese
 processuali, ai sensi della norma censurata (nuovamente in  vigore  a
 seguito   della   sentenza   n.   134  del  1994  con  cui  la  Corte
 costituzionale   ha   dichiarato   l'illegittimita'    costituzionale
 dell'art. 4, comma 2, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito
 nella legge 14 novembre 1992, n. 483, che l'aveva abrogata);
     che,   a   giudizio   del   rimettente,  tuttavia,  l'intervenuta
 dichiarazione d'illegittimita' - in cui  non    e'  stata  effettuata
 alcuna  distinzione  circa  l'operativita' dell'esonero nei confronti
 dei lavoratori abbienti e non  abbienti  -  ha  comportato  un  nuovo
 sbilanciamento  del rapporto riguardante il trattamento normativo fra
 tali   categorie   di   lavoratori,   non   risultando   giustificata
 l'estensione  del  privilegio  anche  ai lavoratori abbienti, che non
 beneficiano della  tutela  costituzionale  di  cui  al  terzo  comma,
 dell'art. 24, della Costituzione;
     che,  infine,  a  giudizio del rimettente, all'accoglimento della
 questione non sarebbe di ostacolo un'eventuale indeterminatezza della
 categoria dei non  abbienti,  nei  cui  confronti  soltanto  dovrebbe
 residuare  l'esonero  previsto  dall'art.  152  disp. att. cod. proc.
 civ., potendo operarsi la relativa determinazione, in caso di  omesso
 intervento   sul   punto   ad   opera   del   legislatore,  da  parte
 dell'interprete mediante il ricorso  alla  normativa  sul  patrocinio
 gratuito;
     che  in  entrambi  i giudizi si e' costituito l'INAIL, chiedendo,
 sulla   base    di    identiche    motivazioni,    la    declaratoria
 d'incostituzionalita'   della   denunciata   norma,   la  quale  crea
 un'ingiustificata situazione di privilegio a favore  della  categoria
 dei lavoratori abbienti rispetto a quella dei non abbienti;
     che,  nel  giudizio  promosso  con  r.o.  n.  37  del 1997, si e'
 costituito il ricorrente nel processo a quo il quale ha concluso  per
 l'inammissibilita'  o  comunque  per  l'infondatezza  della sollevata
 questione;
   Considerato  che  i  due  giudizi, riguardanti questioni identiche,
 possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
     che, secondo il rimettente, l'art.  152  disp.  att.  cod.  proc.
 civ.,  "nella  parte  in  cui  consente,  nella ipotesi ivi prevista,
 l'esonero dal pagamento delle spese di giudizio anche  ai  lavoratori
 abbienti",   violerebbe:  a)  l'art.  3  della  Costituzione,  attesa
 l'ingiustificata  situazione  di  privilegio  della   categoria   dei
 lavoratori   abbienti   rispetto  a  quella  dei  non  abbienti,  con
 conseguente disparita' di trattamento; b)  l'art.  24,  terzo  comma,
 della  Costituzione,  assicurando  questo alla sola categoria dei non
 abbienti  la  predisposizione   di   una   piu'   accentuata   tutela
 giurisdizionale  (tra cui va ricompreso l'esonero dal pagamento delle
 spese di soccombenza nelle controversie  previdenziali)  rispetto  al
 generale consorzio dei cittadini;
     che,  ripetutamente  investita  del  vaglio  di costituzionalita'
 della stessa norma, questa Corte ha affermato    e  ribadito  che  lo
 strumento   dell'esonero   dalle   spese   di   lite  del  lavoratore
 soccombente, lungi dall'alterare la   par condicio  delle  parti  nel
 giudizio,  costituisce  un  meccanismo atto a neutralizzare la minore
 resistenza del   lavoratore stesso, venendo pertanto  a  porsi  quale
 mezzo  di  ripristino  di  una uguaglianza che, seppure esistente sul
 piano formale, e' suscettibile di cadere ove il rischio del processo,
 apparendo troppo gravoso, distolga il  soggetto dal far valere le sue
 pur fondate pretese (v.  sentenze n. 23 del 1973, n. 60 e n.  85  del
 1979, n. 98 del 1987 e n. 134 del 1994);
     che,  in  particolare,  con la citata sentenza n. 60 del 1979, la
 Corte  ha  precisato  che  il  patrocinio   a   spese   dello   Stato
 (specificamente   disciplinato   per  le  controversie  di  lavoro  e
 previdenza dagli artt.   9 e segg. della legge  11  agosto  1973,  n.
 533),  in  quanto  vo'lto a consentire a tutti i cittadini - e quindi
 anche a quelli aventi un reddito annuo non superiore ai  due  milioni
 di  lire  (art.  11,  secondo  comma) - la possibilita' di agire e di
 difendersi in  giudizio,  si  differenzia  nettamente  dal  beneficio
 dell'esonero,  prescindendo  quest'ultimo dalle condizioni economiche
 del soggetto interessato;
     che, con sentenza n.  135  del  1987,  dopo  aver  confermato  la
 perdurante  attualita'  della  gia'  evidenziata  ratio  della norma,
 questa Corte - pur  rilevato  come  non  valessero  ancora  tutte  le
 ragioni  storiche sottese alla previsione dell'esonero (non potendosi
 continuare a non tenere  conto  delle  mutate  condizioni  economiche
 raggiunte  dai lavoratori e dunque della loro possibile situazione di
 abbienza) - ha tuttavia ritenuto sottratta al suo potere la  concreta
 determinazione  delle  due  categorie, la quale presuppone una scelta
 affidata alla discrezionalita' del legislatore, non surrogabile da un
 intervento della Corte stessa;
     che,  con  la  citata  sentenza  n.  134  del  1994,  l'integrale
 intervento abrogativo della disciplina dell'esonero operato dal comma
 2  dell'art.    4 del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, e' stato a sua
 volta dichiarato costituzionalmente illegittimo, sulla considerazione
 che esso - trascurata ogni distinzione tra soggetti  abbienti  e  non
 abbienti  -  aveva  indiscriminatamente ripristinato la situazione di
 disparita'  sostanziale  nel  processo,   limitando   di   fatto   la
 possibilita'  di  agire  della  parte privata e cosi' non tutelando a
 sufficienza la condizione del soggetto inabile al lavoro;
     che  -  ribadita l'ontologica diversita' di natura e di incidenza
 dell'istituto dell'esonero rispetto a quello del gratuito patrocinio,
 di cui alla citata legge n. 533 del 1973 - questa Corte non puo'  non
 riaffermare   che   verrebbe   ad  invadere  indebitamente  la  sfera
 discrezionale del legislatore in materia, ove operasse  essa  stessa,
 attraverso  l'invocata  pronuncia d'incostituzionalita', una concreta
 individuazione dei criteri oggettivi  di  identificazione  delle  due
 diverse   categorie  di  lavoratori  abbienti  e  non,  e  anche  ove
 demandasse tale compito al giudice del caso concreto;
     che, pertanto, la questione e' manifestamente infondata;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della
 questione  di  legittimita'  costituzionale   dell'art.   152   delle
 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, sollevata,
 in  riferimento  agli  artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione,
 dal pretore di Macerata, con le ordinanze in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998.
                        Il Presidente:  Granata
                         Il redattore: Ruperto
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 20 marzo 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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